CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE AIPPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare patita dal 31.8.2004 al 27.11.2006 in esecuzione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Bari datata 24 agosto 2004 in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 81, 56, 110, 112 comma 1, 575 e 577 cod. pen. e art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo e) della contestazione) e di cui agli artt. 81, 61 n.2, 110, 112 cod.pen., 10 e 12 I. 14 ottobre 1974 n. 497 (capo f) della contestazione). Con ordinanza del 27.11.2006 il Caporusso veniva poi scarcerato con ordinanza resa dalla Corte di Assise di Bari. Con sentenza in data 29.1.2010, irrevocabile il 15.6.2010, la Corte d'Assise di appello assolveva il Caporusso dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. A fondamento del diniego del richiesto indennizzo la Corte d'appello di Bari ha posto l'insussistenza dei presupposti necessari ex art. 314 cod.proc.pen. e segnatamente* una condotta dell'istante idonea ad integrare gli estremi della colpa grave. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un solo motivo. Con detto motivo deduce ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. l'inosservanza delle norme processuali penali di cui agli artt. 273 e 314 cod.proc.pen. ed ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo è infondato. Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia date o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Nlurina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2. Venendo al caso in esame, la Corte territoriale, con una motivazione congrua ed esaustiva e scevra da aporie logiche, attenendosi ai principi dianzi enunciati in tema di giudizio di riparazione, ha correttamente ritenuto che la condotta del Caporusso abbia avuto un ruolo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura restrittiva sulla base del compendio probatorio sussistente al momento dell'adozione della misura cautelare. In particolare la condizione ostativa é stata ravvisata nei rapporti personali intrattenuti dal Caporusso con alcuni sodali della organizzazione criminale di stampo mafioso oggetto del processo penale se non addirittura la stessa "vicinanza" tra l'istante e l'organizzazione criminale di cui prima. Detti rapporti, ha precisato la Corte territoriale, sono stati oggetto di specifici riscontri investigativi che hanno condotto all'adozione della misura cautelare. La Corte territoriale ha fatto quindi corretta applicazione del principio secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite. (Sez. 4 n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996). Ebbene, tali elementi, pur ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità dal giudice del merito, sono stati correttamente ritenuti dal giudice della riparazione idonei a collocare la figura del Caporusso in una posizione di evidente contiguità rispetto al clan [OSCURATO:PERSONA] operante in Bari e quindi a fondare la sussistenza della condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza di riparazione ex art. 314 cod. proc.pen. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric