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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 32868/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che i ricorsi, proposti avverso ordinanza della Seconda Sezione penale di questa Corte del 29 febbraio 2024 che ha convertito la proposta impugnazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in appello è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in ragione della non impugnabilità con tale mezzo di provvedimenti meramente interlocutori che non determinano un giudizio definitivo di condanna e che tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo; • .0 P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l'il luglio 2024 La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i ricorsi, proposti avverso ordinanza della Seconda Sezione penale di questa Corte del 29 febbraio 2024 che ha convertito la proposta impugnazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in appello è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in ragione della non impugnabilità con tale mezzo di provvedimenti meramente interlocutori che non determinano un giudizio definitivo di condanna e che tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo; • .0 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'il luglio 2024 La Presidente
Sentenza Cassazione n. 32868/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris