CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23624/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro tempore, PAROVELPAOLO, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ALLEGRETTIALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], APROSIOSONIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BALANZIN-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BELCILEONARDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]. IND. [OSCURATO:PERSONA]",[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DELLASOCIETÀ A [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:SOCIETA].", BIAGIDIEGO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] "BIDUSSINumero registro generale 9369/2025Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 23624/2026Data pubblicazione 21/07/2026STEFANO", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BIZZOTTOMARCO, [OSCURATO:PERSONA], BOGELJIČ VALENTIN, BOGELJIČ [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]",[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]"[OSCURATO:SOCIETA].", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRANDOLINCARLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SOCIETÀ A [OSCURATO:PERSONA]"MA.STE.[OSCURATO:PERSONA]. LTD", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],BURANELLO, DIEGO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "AL 24 [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]" E [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CHIATTIDARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIACCHISERGIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COCCIOLOCOSIMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C.", COCOLOLUCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CORSILUCIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CREVATINMARCELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'Numero registro generale 9369/2025Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 23624/2026Data pubblicazione 21/07/2026IMPRESA INDIVIDUALE "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D'AMBROSIODELL'[OSCURATO:PERSONA] "D'[OSCURATO:PERSONA]", D'ANGIERIALESSANDRO, D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DAGRILEDA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] INDIVIDUALE" [OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ESTELLOROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUERRAGABRIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", IOCCOVINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]"[OSCURATO:PERSONA] - OESTERREICH: OESTERREICHICHS -[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RAPPRESENTANTE DELLANumero registro generale 9369/2025Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 23624/2026Data pubblicazione 21/07/2026SOCIETÀ INDIVIDUALE "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] " [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.", [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUBIANAGUERINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] "MARTINIMICHELINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]",[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]",[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", MOSETTIBRUNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PEGANBRUNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PETELLILOREDANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. 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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SOCIONumero registro generale 9369/2025Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 23624/2026Data pubblicazione 21/07/2026AMMINISTRATORE [OSCURATO:PERSONA] "GENESYS 2002DI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]"[OSCURATO:SOCIETA].", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", VALLIALIDA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VERDOGLIAGIANFRANCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C.”, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZERJALEDVARD, [OSCURATO:PERSONA]'IMPRESA"SIS.LI. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA]", ZIANIANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'IMPRESA A [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.",[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]"[OSCURATO:PERSONA]", tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Zidarich- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente protempore, AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona delMinistro pro tempore, e AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI, inpersona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesidall'Avvocatura Generale dello Stato- controricorrenti -Numero registro generale 9369/2025Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 23624/2026Data pubblicazione 21/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 410/2024 depositatail 17/10/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ofTrieste evocava in giudizio avanti al Tribunale di Trieste la [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e Finanze, l’Agenzia delleDogane e dei Monopoli e l’Agenzia delle Entrate, perché - accertatipreliminarmente: a) la vigenza del d. lgs. CPS n. 1430/1947, della l. n.3054/1947, del d.P.R. 27/10/1954, degli artt. 1, 2, 4 e 79 l. cost. n. 1/1963,della l. n. 1203/1957 e della l. n. 57/2005; b) il fatto che nell'ordinamentogiuridico italiano vigente tali strumenti normativi avevano prevalenza nellagerarchia delle fonti del diritto sia per norma autonoma precostituzionale,sia per principi e norme costituzionali successivi alla sua esecuzione; c) ilfatto che le disposizioni, la vigenza e la prevalenza di tali strumentinormativi non consentivano di considerare quale territorio dello [OSCURATO:PERSONA] of Trieste, la cui amministrazione civile provvisoriaera stata subaffidata fiduciariamente dai governi degli [OSCURATO:PERSONA] d'Americae di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord, quali amministratori primari perconto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al governo italiano chetuttora la esercitava a tale titolo; d) il fatto che tale situazione giuridicarisultava confermata dall'ordinamento comunitario, cui l'ordinamentoitaliano era vincolato nelle forme di legge; - venisse accertato e dichiaratoche l'ordinamento italiano vigente non consente di applicare l'imposta sulvalore aggiunto dello Stato alle cessione di beni, alle prestazioni di servizi ealle importazioni effettuate nell'attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste, la cuiamministrazione civile è subaffidata fiduciariamente alla responsabilità delgoverno italiano dai governi degli [OSCURATO:PERSONA] d'America e di Gran BretagnaNumero registro generale 9369/2025Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 23624/2026Data pubblicazione 21/07/2026Irlanda del Nord, quali amministratori primari per conto del Consiglio disicurezza delle Nazioni Unite.Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 650/2021, definiva il giudizio, nelquale erano intervenute numerose persone fisiche e giuridiche edassociazioni in adesione alle conclusioni attoree, rigettando nel suocomplesso la domanda presentata, stante il difetto assoluto di giurisdizionedel giudice rispetto a domande che ponevano in discussione l’esercizio dellapotestà sovrana.2. La Corte distrettuale di Trieste rigettava l’appello presentatodall’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] of Trieste edalle altre associazioni e persone fisiche e giuridiche intervenute nel giudiziodi primo grado avverso la statuizione del primo giudice.Osservava, in particolare, che le domande attoree erano propriamente voltea negare la sovranità stessa dello Stato italiano, ridotto al rango disubmandatario fiduciario, su una porzione del proprio territorio, ariconoscere l'esistenza di un’altra entità statuale (o comunque di unsoggetto dotato di sovranità su quel territorio) e, al contempo, a inibire alloStato italiano di esercitare l'imposizione fiscale e le funzioni amministrativecorrelate in quel territorio.Riteneva che una simile domanda comportasse non già la delibazione di unaposizione di diritto o interesse legittimo, ma un sindacato sullaconfigurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone indiscussione, a monte, la stessa definizione dei suoi confini territoriali ocomunque il loro assetto, attraverso un sindacato pacificamente precluso aqualunque giudice.Confermava la decisione impugnata, con la quale era stato dichiarato ildifetto assoluto di giurisdizione rispetto alle domande presentate.3. L’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ofTrieste, Paolo G. Parovel, [OSCURATO:PERSONA] e le altre associazioni epersone fisiche e giuridiche elencate in epigrafe hanno proposto ricorso perNumero registro generale 9369/2025Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 23624/2026Data pubblicazione 21/07/2026la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 17 ottobre 2024,prospettando un unico, complesso, motivo di doglianza, al quale hannoresistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, ilMinistero dell’Economia e Finanze, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli el’Agenzia delle Entrate.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il motivo di ricorso presentato sostiene che costituiscono violazioneo falsa applicazione di norme di diritto le seguenti affermazioni proposte orichiamate dalla sentenza impugnata: 1) la dichiarazione di difetto assolutodi giurisdizione del giudice italiano in una materia sulla quale norme didiritto dell'ordinamento italiano, internazionale e comunitario europeoimpongono, invece, alla discrezionalità del potere politico ed amministrativolimiti costituzionali e legislativi predeterminati, che i principî fondamentalidi legalità dello Stato di diritto rendono prevalenti, vincolanti e soggetti atutela giurisdizionale; 2) l’affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] of Trieste nonsia mai stato costituito o riconosciuto, dato che lo stesso è stato costituitoed internazionalmente riconosciuto dal 15 settembre 1947, per effettodell'art. 21 Trattato di Pace con l’Italia del 10 febbraio 1947, ed eseguitonell’ordinamento italiano dal 16 settembre 1947 con il D. lgs. CPS n.1430/1947, che all'art. 2 gli assegna autonoma prevalenza sulle leggivigenti. Il D. lgs. CPS 1403/1947 è stato poi ratificato nel nuovoordinamento costituzionale con legge ordinaria n. 3054/1952; 3)l’affermazione che il vigente Trattato di Pace con l’Italia condizionil'esistenza giuridica del [OSCURATO:PERSONA] of Trieste alla nomina di unGovernatore, dato che la stessa è smentita direttamente dall’art. 21 delTrattato di Pace e, per la riconferma del trasferimento di sovranità,dall’Allegato X, art. 18; 4) l’affermazione che lo Statuto permanente delNumero registro generale 9369/2025Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 23624/2026Data pubblicazione 21/07/2026affermazione è smentita dall'Allegato VI, artt. 2, quarto paragrafo e 34relativo al [OSCURATO:PERSONA] internazionale; 5) le affermazioni che ilMemorandum d’Intesa relativo al [OSCURATO:PERSONA] of Trieste firmato a Londrail 5 ottobre 1954 abbia dichiarato l’impossibilità di tradurre in atto leclausole del Trattato di pace con l’Italia relative al [OSCURATO:PERSONA] di Triestee abbia definito la frontiera fra l’Italia e l’allora Jugoslavia per la parte nonprevista dal Trattato di pace", dato che simili affermazioni sono smentitedall'esame diretto del testo del Memorandum, che riferisce dettaimpossibilità alla sola previsione di breve durata delle amministrazioniprovvisorie militari, che lo strumento sostituisce con sub-mandati diamministrazione civile provvisoria, come da relative comunicazioni alleNazioni Unite; 6) l’affermazione che i confini così asseritamente definiti dalMemorandum siano stati confermati dal Trattato istitutivo della comunitàeuropea del 1957 e dal Trattato di Helsinki del 1975, dato che una simileaffermazione è smentita dall'esame diretto del testo di detti accordi, chenon includono norme né implicazioni in materia; 7) l’affermazione che la l.cost. 1/1963 recante lo statuto della [OSCURATO:PERSONA] prodotto od implicato l’annessione del [OSCURATO:PERSONA] of Trieste alloStato italiano, dato che una simile affermazione è smentita dall'esamediretto degli artt. 1, 2, comma 1, 4 e 70 della legge stessa e dalla suaestensione all’attuale [OSCURATO:PERSONA] amministrato da parte del CommissarioGenerale del Governo italiano mediante pubblicazione sul suo BollettinoUfficiale n. 7 d.d. 11 marzo 1963; 8) l’affermazione che il Trattato bilateraleitalo-jugoslavo firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 abbia confermato isuddetti asseriti confini, stabilito la cessazione di ogni effetto delMemorandum del 1954 e prodotto l’annessione dell’attuale [OSCURATO:PERSONA] ofTrieste allo Stato italiano, dato che una simile affermazione è smentitadall’esame diretto dell’art. 7 dello stesso trattato, nonché dall’art. 30.3 dellaConvenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, ratificata ed eseguitanell’ordinamento italiano con L. 112/1974; 9) l’affermazione che il c.d.Numero registro generale 9369/2025Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 23624/2026Data pubblicazione 21/07/2026principio di effettività, ovvero un mutamento fondamentale di circostanzequale motivo di decadenza dei trattati, possa venire invocato in materia diconfini e da parte dello Stato che ha causato il mutamento, dato che unasimile affermazione è smentita dall’art. 62.2, punti a) e b), dellaConvenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (l. 112/1974).5. Il motivo proposto, nel suo complesso, è inammissibile, anche aisensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ..5.1 Occorre innanzitutto rilevare come i profili di critica illustrati ai punti da2 a 9 siano del tutto estranei al contenuto della decisione impugnata erisultino, di conseguenza, inammissibili per carenza del requisito dinecessaria riferibilità alla decisione impugnata che il ricorso per cassazionedeve necessariamente avere (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007);dunque, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisumdella sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione deimotivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con laconseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass.20910/2017, Cass. 13735/2020).5.2 Rimane da verificare il primo profilo di critica, l’unico che si rivolgeall’effettivo contenuto della statuizione impugnata.A questo proposito è opportuno registrare come gli stessi ricorrenti abbianopremesso che l'attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste è – nella loro prospettazione- uno Stato indipendente con proprio ordinamento giuridico, istituito, inesecuzione della Risoluzione delle Nazioni Unite S/RES/16 (1947), dalvigente Trattato di Pace con l'Italia del 1947 (art. 21), che lo ha posto sottola tutela diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed ha affidatola sua amministrazione provvisoria ai Governi degli [OSCURATO:PERSONA] d'America edel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord.I ricorrenti hanno poi spiegato che le azioni giudiziali da loro intraprese noncontestano il diritto del Governo italiano all’esercizio dei poteri sovraninell'attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste, ma la pretesa di esercitarli a titoloNumero registro generale 9369/2025Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 23624/2026Data pubblicazione 21/07/2026diverso dal sub-mandato di amministrazione civile provvisoria conferitoglifiduciariamente dai Governi statunitense e britannico quali amministratoriprimari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e, diconseguenza, hanno sostenuto che l'imposizione dell'I.V.A. italianaall'attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste è illegittima perché violacontemporaneamente l'ordinamento giuridico italiano, l'ordinamentocomunitario europeo al quale esso è vincolato, gli obblighi internazionalidella Repubblica Italiana e del Governo italiano verso il [OSCURATO:PERSONA] ofTrieste, i loro obblighi internazionali connessi verso gli altri Stati e gliobblighi del Governo italiano di esercitare correttamente il sub-mandato diamministrazione civile ricevuto dai Governi degli [OSCURATO:PERSONA] d'America e delRegno Unito di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord per conto delle NazioniUnite.5.3 A fronte di queste prospettazioni, la Corte d’appello ha constatato chele domande attoree erano propriamente volte a negare la sovranità stessadello Stato italiano, ridotto al rango di submandatario fiduciario, su unaporzione del proprio territorio, a riconoscere l'esistenza di un’altra entitàstatuale (o comunque di soggetto dotato di sovranità su quel territorio) e,al contempo, a inibire allo Stato italiano di esercitare l'imposizione fiscale ele funzioni amministrative correlate in quel territorio.Il collegio ritiene che la Corte distrettuale abbia correttamente ravvisato ildifetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto a una similedomanda, in coerenza con quanto già statuito dalle Sezioni Unite di questaCorte - i cui arresti possono essere ripresi e ribaditi dalle sezioni sempliciex art. 374, comma 1, cod. proc. civ. - con riferimento a una controversiapromossa proprio al fine di riconoscere, su una porzione territoriale, lasovranità del cd. [OSCURATO:PERSONA] di Trieste e inibire allo Stato italianol'esercizio dell'imposizione fiscale su tale ambito territoriale.Infatti, le domande giudiziali volte a negare la sovranità dello Stato italianosu una porzione del proprio territorio, chiedendo al giudice ordinario diNumero registro generale 9369/2025Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 23624/2026Data pubblicazione 21/07/2026riconoscere l'esistenza di un’altra entità statuale, rientrano nel perimetrodel difetto assoluto di giurisdizione, in quanto comportano non già ladelibazione di una posizione di diritto o interesse legittimo, ma un sindacatosulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, di cui viene messa indiscussione, a monte, la definizione dei confini territoriali o, comunque, illoro assetto (Cass., Sez. U., 8600/2022).5.4 Questi principi non possono ritenersi superati dalla successivaaffermazione delle stesse Sezioni Unite secondo cui “le Convenzioniinternazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono un limite allapotestà legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10, 11 e 117 dellaCostituzione, non possono costituire oggetto di deroga sulla base di sceltee valutazioni discrezionali dell’autorità politica, poiché assumono, in base alprincipio "pacta sunt servanda", un rango gerarchico superiore rispetto alladisciplina interna” (Cass., Sez. U., 5992/2025, pag. 17).Una simile affermazione, infatti, trova il proprio presupposto nel principioche “l’azione del Governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non puòmai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuoridei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quandosiano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri),costituzionalmente tutelati” (pag. 13 della decisione da ultimo citata).Ben diversa, invece, è la situazione presa in esame in precedenza dalleSezioni Unite, analoga a quella oggetto del presente giudizio, in cui sirichiedeva non la delibazione di una posizione di diritto soggettivo, ma unsindacato sull’assetto dei confini territoriali dello Stato italiano, per farnediscendere la constatazione dell’illegittimità in via generalizzata diun’imposizione tributaria su un ambito territoriale su cui la Repubblicaitaliana non avrebbe - in tesi - piena sovranità.Rispetto a una siffatta domanda, volta a negare la sovranità dello Statoitaliano su una porzione del proprio territorio, deve essere ribadito il difettoNumero registro generale 9369/2025Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 23624/2026Data pubblicazione 21/07/2026assoluto di giurisdizione del giudice ordinario, nel senso già affermato dalleSezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8600/2022.6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, insolido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain € 8.000, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 9 luglio 2026.Il PresidenteAlberto Giusti