CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 16782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16512-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] MURAGLIAn. 289 nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 777/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 16512sez. S2 - ud. 2 1 - 0 4- 2023 - 2- Con atto di citazione notificato il26.6.2006 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Agrigento invocando l’accertamento dell’interposizione reale della convenuta, ex-moglie dell’attore, nell’acquisto di alcuni appartamenti e la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., o in subordine la condanna della predettaal pagamento della somma di € 700.000, pari al valore dei beni di cui è causa. Nella resistenza della Falletta il Tribunale, con sentenza n. 1298/2011, accoglieva in parte la domanda, dichiarando l’interposizione reale della convenuta e condannandola alle spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 777/2017, la Corte di Appello di Palermo riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda spiegata dal Tuttolomondo, con compensazione delle spese del doppio grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. In prossimità dell’adunanza camerale, la part e ricorr ente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 1173, 1325, 1350, 1362, 1367, 1370 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la scrittura dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Falletta aveva dichiarato che gli appartamenti di cui è causa erano stati acquistati con denaro del Tuttolomondo e solo per motivi fiscali erano stati a lei intestati, non aveva valore ricognitivo di un precedente Ric. 2018 n. 16512sez. S2 - ud. 2 1 - 0 4- 2023 - 3- accordo fiduciario tra le parti, posto che essa non conteneva alcun impegno obbligatorio a carico della Falletta. La censura è infondata. Questa Corte ha affermato che quando l’acquisto di un bene (nella specie, si trattava di azioni di una società commerciale) sia operato da una persona che, per ragioni fiscali o successorie, provochi l'intestazione dei titoli ad altri (nella specie, alla moglie), d'accordo con l'intestatario ma non pure con l'alienante, non si configura una simulazione né una ipotesi di interposizionefittizia, ma un pactum fiduciae , ovverosia un rapporto che non esclude gli effetti reali della vendita, ma li limita solo edunicamente nei rapporti interni. Il negozio, invero, é caratterizzato dall'eccedenza del mezzo sullo scopo e le parti ne vogliono realmente gli effetti, anche se il fiduciario, nel conseguire effettivamente la titolarità del diritto sul bene acquistato, si impegna ad esercitare i poteri derivanti dalla proprietà in conformità dell'intesa, e ad eseguire il ritrasferimento e la consegna del bene stesso a favore del fiduciante (cfr. Cass. Sez.1, Sentenza n. 2094 del 05/08/1967 , Rv.329210). Perché si possa configurare un pactum fiduciae , dunque, occorre che l’interposto abbia assunto, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, l’obbligo di osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire il bene a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 9402 del 06/05/2005 , Rv. 581194, Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 17785 del 08/09/2015 , Rv. 636851 e Cass. Cass. Sez.1, Sentenza n. 5507 del 21/03/2016, Rv.639100). Ric. 2018 n. 16512sez. S2 - ud. 2 1 - 0 4- 2023 - 4- Correttamente, dunque, il giudice di merito ha escluso che nella fattispecie si potesse configurare un pactum fiduciae, poiché la dichiarazione unilaterale sottoscritta dalla Falletta non conteneva alcun impegno negoziale, posto che la sua sottoscrittrice non si era impegnata a ritrasferire il bene al fiduciante, né a gestirlo in coerenza con le indicazioni ricevute da quest’ultimo. Di conseguenza, detta dichiarazione non integra gli estremi della cd. controdichiarazione, in quanto non vincolava il fiduciario a tenere alcun comportamento specifico in favore del fiduciante. Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 1376 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la dichiarazione sottoscritta dalla Falletta rappresentava un atto ad effetti reali, posto che con essa la dichiarante aveva inteso disvelare la reale proprietà dei beni immobili che solo fittiziamente le erano stati intestati. Con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente configurato nell’intestazione degli immobili di cui è causa alla Falletta una donazione indiretta, in difetto di domanda della stessa. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, perché entrambi involgono l’interpretazione del negozio, sono infondate. Per quanto attiene la configurabilità di un negozio ad effetti reali, vanno richiamate le stesse considerazioni già esposte in relazione al primo motivo di ricorso. Il pactum fiduciae, infatti, presuppone che le parti abbiano voluto effettivamente concludere il contratto, che dunque, nei rapporti esterni tra Ric. 2018 n. 16512sez. S2 - ud. 2 1 - 0 4- 2023 - 5- acquirente-fiduciario e venditore, è produttivo di effetti a favore del primo, che diviene effettivo proprietario del cespite acquistato. Nei rapporti interni, invece, il fiduciario assume l’obbligo di ritrasferire il bene al fiduciante. Le parti dunque, nell’interposizione reale, vogliono che il contratto produca effetti a favore dell’acquirente-fiduciario, e solo nei rapporti interni, tra questi ed il fiduciante, stabiliscono un impegno del primo a ritrasferire il bene al secondo, a richiesta ovvero al verificarsi di determinate condizioni. Giammai, pertanto, nell’interposizione reale di persona, si può configurare un contratto fiduciario che produca effetti reali, poiché questi si producono in favore del fiduciario e l’istituto –proprio in quanto operante nel solo ambito dei rapporti interni tra fiduciante e fiduciario–è necessariamente modulato sulla base di un rapporto di natura obbligatoria. Di conseguenza, una volta escluso che, in assenza di obbligo di ritrasferimento del bene, si possa configurare un pactum fiduciae, ancor meno si può ritenere che nella specie sussista un contratto ad effetti reali. Secondo la Corte di merito, infatti, la dichiarante non ha assunto alcun obbligo di ritrasferire il bene, ma si è limitata a riconoscere che lo stesso le era stato intestato per motivi fiscali. Di conseguenza, in assenza di obbligo di ritrasferimento dei beni pervenutile, essa ha ricevuto una donazione indiretta. Ed in effetti, una volta riconosciuto che i beni che le erano stati intestati erano stati acquistati con denaro non suo, ed esclusa la sussistenza di un obbligo di ritrasferirli a chi effettivamente li aveva pagati, è evidente che si configura una liberalità, realizzata in forma indiretta. L’interpretazione della Corte distrettuale, pertanto, è corretta. Né si pone alcun problema di ultrapetizione, posto che il giudice di merito, investito del compito di interpretare la volontà negoziale delle parti, è libero di scegliere una delle possibili Ric. 2018 n. 16512sez. S2 - ud. 2 1 - 0 4- 2023 - 6- interpretazioni, con il solo limite della non implausibilità. Sul punto, merita di essere ribadito che“La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez.3, Sentenza n.28319 del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf. Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. S ez. 3 , Sentenza n. 24539del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez. L , Sentenza n. 25728del 15/11/2013 , Rv. 628585). Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 325, 333 e 334 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato la tardività, e dunque l’inammissibilità, dell’appello incidentale spiegato dal Tuttolomondo avverso la decisione di prime cure, in quanto quest’ultima era stata notificata in data 11.4.2012 mentre il gravame era stato interposto con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.9.2012. Ric. 2018 n. 16512sez. S2 - ud. 2 1 - 0 4- 2023 - 7- La censura è inammissibile per difetto di interesse. La Corte di Appello ha infatti accolto l’appello principale della Falletta, dichiarando assorbito quello incidentale tardivo propostod a l Tuttolomondo e rigettando le domande da questi riproposte, in via subordinata, ai sensi degli artt. 2036 e 2041 c.c. Ogni questione relativa all’ammissibilità d ell’impugnazione incidentale, dunque, è superata dalla statuizione di accoglimento dell’appello principale. In definitiva,tanto il ricorso principale che quello incidentale vannorigettati. Le spese d el presente giudizio di legittimità , stante la reciproca soccombenza, vanno compensate per intero. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigettasia il ricorso principale che quello incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific