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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11054/2026

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ri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-Controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.4205/2021, depositata il 22 settembre 2021, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo 2026 dalConsigliere Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, ilnotaio [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di liquidazione notificatiNumero registro generale 1462/2022Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 11054/2026Data pubblicazione 24/04/2026dall’Agenzia delle Entrate in relazione al pagamento dell’imposta riferita aun atto di donazione del diritto di proprietà, con riserva di usufrutto, didue immobili, siti a Firenze e a Roma, di particolare rilevanza culturale,storica e ambientale, sottoposti a vincolo ex d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42da parte della Sovrintendenza competente.

L’avviso di liquidazionedell’imposta e delle relative sanzioni, notificatogli quale soggettosolidalmente responsabile per avere rogato l’atto in data 19 giugno 2018,aveva ritenuto inapplicabili le agevolazioni di cui all’art. 59 del D. Lgs. n.346/1990, applicando l’imposta nella misura proporzionale pari all’8%, sulrilievo dell’assenza delle attestazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.346/1990, riferite al requisito della buona manutenzione dei beni.

L’avvisoera stato notificato anche al notaio rogante l’atto di donazione stipulato indata 19 giugno 2018.2.

Esponeva il ricorrente che l’avviso di liquidazione dell’imposta eraillegittimo, essendo i trasferimenti in questione soggetti al pagamentodell’imposta di registro in misura fissa, in quanto riguardanti benisottoposti a vincolo culturale.

Evidenziava che, a seguito della stipula deglicertificazioni alle competenti Sovrintendenze, peraltro precedentementegià richieste dalle parti in previsione del rogito notarile.

Affermava che,nelle more dei procedimenti di rilascio delle attestazioni, l’Agenzia delleEntrate di Roma aveva notificato l’avviso di liquidazione dell’imposta edirrogazione delle sanzioni.3.

Con sentenza n. 15473 depositata il 20 novembre 2019, laCommissione tributaria provinciale di Roma, in parziale accoglimento delricorso, annullava l’avviso con riguardo all’immobile sito a Firenze,riconoscendo l’agevolazione esclusivamente per il suddetto immobile.Numero registro generale 1462/2022Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 11054/2026Data pubblicazione 24/04/20264. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale disattendeva il gravame delcontribuente e accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate,confermando entrambi gli avvisi di liquidazione.5.

Avverso tale sentenza il Caruso propone ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo.

Resiste l’Agenzia delle Entrate concontroricorso.6.

Il ricorrente ha depositato memoria e ha dedotto la sopravvenutaassunzione del provvedimento di sgravio e annullamento della pretesaimpositiva nei confronti della donante e del donatario, richiamando anchele sentenze emesse in senso favorevole ai contribuenti dalle Corti digiustizia tributaria chiamate a pronunziarsi in ordine ai ricorsi avverso ilmedesimo avviso di liquidazione dell’imposta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l'unico motivo di ricorso si deduce la "violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 59 del d. lgs. 346/90 e dei principi in materiadi decadenza del contribuente dall’esenzione di imposta di registro per iltrasferimento di beni sottoposti a vincolo culturale – Sanabilità dellamancanza di attestazione – Art. 360 n. 3 c.p.c.”.

In particolare, ilricorrente censura la sentenza che ha erroneamente equiparato, ai finidelle agevolazioni stabilite dalla legislazione sull’imposta relativa alledonazioni, la procedura prevista per la presentazione degli attestati dibuona conservazione ex art. 13 d.

Lgs. 346/90 in caso di successioneereditaria, alla diversa ipotesi del trasferimento per donazione di cuiall’art. 59 del medesimo decreto.Afferma il ricorrente che nel caso della donazione la procedura dirilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 cit. viene attivata solo a seguitodella notificazione dell’atto di donazione alla competente Sovrintendenza eche, in forza della circolare 30.3.2000 n. 21 del Ministero delle Finanze,riferita alle successioni ma applicabile anche agli atti di donazione comeNumero registro generale 1462/2022Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 11054/2026Data pubblicazione 24/04/2026chiarito dalla stessa circolare, il contribuente ha tre anni di tempo dall’attodeterminante il trasferimento per presentare le attestazioni di cui all’art.13 del d. lgs. n. 346/1990.

Osserva che tutti gli adempimenti sono statieseguiti dal notaio rogante con riguardo a entrambi i cespiti donati.2.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini che seguono.2.1.

L’art. 59 del d. lgs. n. 346/1990 stabilisce che l’imposta siapplica nella misura fissa prevista per l’imposta di registro per ledonazioni di beni culturali vincolati di cui all’art. 12 lett. g), a condizioneche sia presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate la dichiarazioneprevista dall’art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5dello stesso articolo.2.2.

Il tenore letterale della norma è chiaro nel subordinarel'applicazione del beneficio alla sussistenza del presupposto dellapresentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della certificazione di cuiall’art. 13 del d. lgs. n. 346/1990, attestante l’assolvimento degli obblighidi conservazione e protezione dei beni.

Tale presupposto costituisce unacondizione di ammissione al godimento del beneficio fiscale, assimilabilead una condizione sospensiva, alla quale tuttavia non risulta appostoalcun termine finale di avveramento.L’art. 13 del d. lgs. n. 346/1990 non prevede inoltre, al di fuoridell’ipotesi di cui al quarto comma, alcuna espressa decadenza perl’inosservanza dell’obbligo di allegare la certificazione.

Questa Corte ha giàaffermato (Cass., n. 2644/2008) che "date le gravi conseguenze chediscendono dall'applicazione di un termine di decadenza, questo peressere applicato deve essere espressamente previsto per legge", "e taleprevisione" è stata ritenuta "del tutto assente" anche con riferimentoall’art. 13 del D. lgs. n. 346/1990.2.3.

Risulta inoltre incontestato che la richiesta di attestazione exart. 13 cit. sia stata trasmessa a mezzo Pec alla competenteNumero registro generale 1462/2022Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 11054/2026Data pubblicazione 24/04/2026Sovrintendenza dalle parti contraenti prima della stipula dell’atto didonazione e, dal notaio rogante, dopo la trascrizione e registrazionedell’atto, e che l’amministrazione competente abbia rilasciato lesuccessivamente all’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione dellesanzioni.

A fronte dell’osservanza, prima e dopo la stipula dell’atto didonazione, di tutti gli adempimenti necessari al conseguimento delledi tempo dall’inoltro delle richieste non può determinare, in mancanza difissazione di termini e di espresse comminatorie di decadenza,l’inapplicabilità delle agevolazioni di cui all’art. 59 cit..

Deve ulteriormenteosservarsi come l’art. 13, secondo comma, del d.

Lgs. n. 346/1990, pongaa carico del competente organo periferico del Ministero della Cultura,l’adempimento relativo al rilascio della dichiarazione ritualmentedomandata, sicché la mancata consegna dell’attestazione non puòriverberare effetti preclusivi dell’agevolazione fiscale, in danno dell’aventediritto che ne ha avanzato formale e tempestiva richiesta.

La mancanzadell’attestato a corredo dell’atto di donazione non fa quindi venir meno ildiritto dei contribuenti, tutelato dall’art. 53 Cost., a non essereassoggettati a un prelievo fiscale maggiore di quello voluto dal legislatore.Va dunque richiamato, con riferimento al caso di specie, il seguenteprincipio di diritto, ancorché riferito al caso della successione: “In materiadi imposta sulle successioni, i beni culturali sono esclusi dall'attivoereditario a condizione che venga presentata all'Ufficio l'attestazione, inallegato alla dichiarazione di successione, da cui risulti che sono statiassolti gli obblighi di conservazione e protezione derivanti da tale vincolo;tuttavia, l'eventuale mancanza di tale attestazione può essere "sanata",una volta in possesso dell'attestato, anche oltre il termine fissato per lapresentazione della denuncia integrativa, non essendo prevista alcunacomminatoria di decadenza e tenuto conto che la emendabilità e laNumero registro generale 1462/2022Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 11054/2026Data pubblicazione 24/04/2026retrattabilità della dichiarazione sono sottratte al termine fissato per lapresentazione della denuncia medesima; ne discende il potere-dovere delgiudice tributario di statuire in ordine alla esclusione, o meno, dall'attivoereditario del bene effettivamente "culturale" per accertata osservanzadelle condizioni all'uopo richieste dalla legge, atteso il diritto delcontribuente, ex art. 53 Cost., a non essere assoggettato ad un prelievofiscale maggiore di quello voluto dal legislatore.” (Cass., n. 26080/2016,RV – 642034-01; Cass., n. 16873/2009, RV 609124 – 01).3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non si è attenuta a taleprincipio.

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.e 62, comma 2, del d.

Lgs. n. 546 del 1992, con statuizione di integraleaccoglimento dell’originario ricorso.Le spese dei gradi pregressi e quelle della presente fase dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spesedell’intero giudizio in favore del ricorrente, che liquida:– quanto al primo grado, in euro 3.200,00 per compensi, oltre Iva,Cpa e rimborso spese generali come per legge;– quanto al grado d’appello, in complessivi euro 3.600,00 percompensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;– quanto alla fase di legittimità, in complessivi euro 5.500,00 percompensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, e ineuro 200,00 per esborsi.Numero registro generale 1462/2022Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 11054/2026Data pubblicazione 24/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data11.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-Controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.4205/2021, depositata il 22 settembre 2021, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo 2026 dalConsigliere Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, ilnotaio [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di liquidazione notificatiNumero registro generale 1462/2022Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 11054/2026Data pubblicazione 24/04/2026dall’Agenzia delle Entrate in relazione al pagamento dell’imposta riferita aun atto di donazione del diritto di proprietà, con riserva di usufrutto, didue immobili, siti a Firenze e a Roma, di particolare rilevanza culturale,storica e ambientale, sottoposti a vincolo ex d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42da parte della Sovrintendenza competente. L’avviso di liquidazionedell’imposta e delle relative sanzioni, notificatogli quale soggettosolidalmente responsabile per avere rogato l’atto in data 19 giugno 2018,aveva ritenuto inapplicabili le agevolazioni di cui all’art. 59 del D. Lgs. n.346/1990, applicando l’imposta nella misura proporzionale pari all’8%, sulrilievo dell’assenza delle attestazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.346/1990, riferite al requisito della buona manutenzione dei beni. L’avvisoera stato notificato anche al notaio rogante l’atto di donazione stipulato indata 19 giugno 2018.2. Esponeva il ricorrente che l’avviso di liquidazione dell’imposta eraillegittimo, essendo i trasferimenti in questione soggetti al pagamentodell’imposta di registro in misura fissa, in quanto riguardanti benisottoposti a vincolo culturale. Evidenziava che, a seguito della stipula deglicertificazioni alle competenti Sovrintendenze, peraltro precedentementegià richieste dalle parti in previsione del rogito notarile. Affermava che,nelle more dei procedimenti di rilascio delle attestazioni, l’Agenzia delleEntrate di Roma aveva notificato l’avviso di liquidazione dell’imposta edirrogazione delle sanzioni.3. Con sentenza n. 15473 depositata il 20 novembre 2019, laCommissione tributaria provinciale di Roma, in parziale accoglimento delricorso, annullava l’avviso con riguardo all’immobile sito a Firenze,riconoscendo l’agevolazione esclusivamente per il suddetto immobile.Numero registro generale 1462/2022Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 11054/2026Data pubblicazione 24/04/20264. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale disattendeva il gravame delcontribuente e accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate,confermando entrambi gli avvisi di liquidazione.5. Avverso tale sentenza il Caruso propone ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo. Resiste l’Agenzia delle Entrate concontroricorso.6. Il ricorrente ha depositato memoria e ha dedotto la sopravvenutaassunzione del provvedimento di sgravio e annullamento della pretesaimpositiva nei confronti della donante e del donatario, richiamando anchele sentenze emesse in senso favorevole ai contribuenti dalle Corti digiustizia tributaria chiamate a pronunziarsi in ordine ai ricorsi avverso ilmedesimo avviso di liquidazione dell’imposta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la "violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 59 del d. lgs. 346/90 e dei principi in materiadi decadenza del contribuente dall’esenzione di imposta di registro per iltrasferimento di beni sottoposti a vincolo culturale – Sanabilità dellamancanza di attestazione – Art. 360 n. 3 c.p.c.”. In particolare, ilricorrente censura la sentenza che ha erroneamente equiparato, ai finidelle agevolazioni stabilite dalla legislazione sull’imposta relativa alledonazioni, la procedura prevista per la presentazione degli attestati dibuona conservazione ex art. 13 d. Lgs. 346/90 in caso di successioneereditaria, alla diversa ipotesi del trasferimento per donazione di cuiall’art. 59 del medesimo decreto.Afferma il ricorrente che nel caso della donazione la procedura dirilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 cit. viene attivata solo a seguitodella notificazione dell’atto di donazione alla competente Sovrintendenza eche, in forza della circolare 30.3.2000 n. 21 del Ministero delle Finanze,riferita alle successioni ma applicabile anche agli atti di donazione comeNumero registro generale 1462/2022Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 11054/2026Data pubblicazione 24/04/2026chiarito dalla stessa circolare, il contribuente ha tre anni di tempo dall’attodeterminante il trasferimento per presentare le attestazioni di cui all’art.13 del d. lgs. n. 346/1990. Osserva che tutti gli adempimenti sono statieseguiti dal notaio rogante con riguardo a entrambi i cespiti donati.2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini che seguono.2.1. L’art. 59 del d. lgs. n. 346/1990 stabilisce che l’imposta siapplica nella misura fissa prevista per l’imposta di registro per ledonazioni di beni culturali vincolati di cui all’art. 12 lett. g), a condizioneche sia presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate la dichiarazioneprevista dall’art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5dello stesso articolo.2.2. Il tenore letterale della norma è chiaro nel subordinarel'applicazione del beneficio alla sussistenza del presupposto dellapresentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della certificazione di cuiall’art. 13 del d. lgs. n. 346/1990, attestante l’assolvimento degli obblighidi conservazione e protezione dei beni. Tale presupposto costituisce unacondizione di ammissione al godimento del beneficio fiscale, assimilabilead una condizione sospensiva, alla quale tuttavia non risulta appostoalcun termine finale di avveramento.L’art. 13 del d. lgs. n. 346/1990 non prevede inoltre, al di fuoridell’ipotesi di cui al quarto comma, alcuna espressa decadenza perl’inosservanza dell’obbligo di allegare la certificazione. Questa Corte ha giàaffermato (Cass., n. 2644/2008) che "date le gravi conseguenze chediscendono dall'applicazione di un termine di decadenza, questo peressere applicato deve essere espressamente previsto per legge", "e taleprevisione" è stata ritenuta "del tutto assente" anche con riferimentoall’art. 13 del D. lgs. n. 346/1990.2.3. Risulta inoltre incontestato che la richiesta di attestazione exart. 13 cit. sia stata trasmessa a mezzo Pec alla competenteNumero registro generale 1462/2022Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 11054/2026Data pubblicazione 24/04/2026Sovrintendenza dalle parti contraenti prima della stipula dell’atto didonazione e, dal notaio rogante, dopo la trascrizione e registrazionedell’atto, e che l’amministrazione competente abbia rilasciato lesuccessivamente all’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione dellesanzioni. A fronte dell’osservanza, prima e dopo la stipula dell’atto didonazione, di tutti gli adempimenti necessari al conseguimento delledi tempo dall’inoltro delle richieste non può determinare, in mancanza difissazione di termini e di espresse comminatorie di decadenza,l’inapplicabilità delle agevolazioni di cui all’art. 59 cit.. Deve ulteriormenteosservarsi come l’art. 13, secondo comma, del d. Lgs. n. 346/1990, pongaa carico del competente organo periferico del Ministero della Cultura,l’adempimento relativo al rilascio della dichiarazione ritualmentedomandata, sicché la mancata consegna dell’attestazione non puòriverberare effetti preclusivi dell’agevolazione fiscale, in danno dell’aventediritto che ne ha avanzato formale e tempestiva richiesta. La mancanzadell’attestato a corredo dell’atto di donazione non fa quindi venir meno ildiritto dei contribuenti, tutelato dall’art. 53 Cost., a non essereassoggettati a un prelievo fiscale maggiore di quello voluto dal legislatore.Va dunque richiamato, con riferimento al caso di specie, il seguenteprincipio di diritto, ancorché riferito al caso della successione: “In materiadi imposta sulle successioni, i beni culturali sono esclusi dall'attivoereditario a condizione che venga presentata all'Ufficio l'attestazione, inallegato alla dichiarazione di successione, da cui risulti che sono statiassolti gli obblighi di conservazione e protezione derivanti da tale vincolo;tuttavia, l'eventuale mancanza di tale attestazione può essere "sanata",una volta in possesso dell'attestato, anche oltre il termine fissato per lapresentazione della denuncia integrativa, non essendo prevista alcunacomminatoria di decadenza e tenuto conto che la emendabilità e laNumero registro generale 1462/2022Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 11054/2026Data pubblicazione 24/04/2026retrattabilità della dichiarazione sono sottratte al termine fissato per lapresentazione della denuncia medesima; ne discende il potere-dovere delgiudice tributario di statuire in ordine alla esclusione, o meno, dall'attivoereditario del bene effettivamente "culturale" per accertata osservanzadelle condizioni all'uopo richieste dalla legge, atteso il diritto delcontribuente, ex art. 53 Cost., a non essere assoggettato ad un prelievofiscale maggiore di quello voluto dal legislatore.” (Cass., n. 26080/2016,RV – 642034-01; Cass., n. 16873/2009, RV 609124 – 01).3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non si è attenuta a taleprincipio. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.e 62, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, con statuizione di integraleaccoglimento dell’originario ricorso.Le spese dei gradi pregressi e quelle della presente fase dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spesedell’intero giudizio in favore del ricorrente, che liquida:– quanto al primo grado, in euro 3.200,00 per compensi, oltre Iva,Cpa e rimborso spese generali come per legge;– quanto al grado d’appello, in complessivi euro 3.600,00 percompensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;– quanto alla fase di legittimità, in complessivi euro 5.500,00 percompensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, e ineuro 200,00 per esborsi.Numero registro generale 1462/2022Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 11054/2026Data pubblicazione 24/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data11.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris