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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10156/2026

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difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]--controricorrente-nonchéDI [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 876/2022 depositatail 20/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23022/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10156/2026Data pubblicazione 19/04/2026Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la-mentando che lavori di pavimentazione eseguiti dal convenuto avesseroaggravato il deflusso delle acque piovane sul fondo del Basciani, individua-to al foglio 11, particella 79, del catasto di [OSCURATO:PERSONA], conconseguenti infiltrazioni e danni al fabbricato ivi insistente; l’attore do-mandava, a norma dell’art. 913 c.c., il ripristino dello stato dei luoghi e ilrisarcimento dei danni.Il Tribunale di Avezzano accoglieva la domanda.La Corte di appello di L’Aquila ha riformato, ritenendo non dimostrata laproprietà della particella

79. Questa Corte, con ordinanza n. 5487 del2021, ha cassato la sentenza con rinvio, enunciando il principio secondocui nell’actio negatoria servitutis la titolarità del bene è requisito di legit-timazione attiva, non oggetto della controversia, sicché la parte ha l’oneredi provare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fon-do in forza di un valido titolo di acquisto.In sede di rinvio, la Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza in epi-grafe, ha nuovamente rigettato la domanda, rilevando che i danni accerta-ti dalla consulenza tecnica d’ufficio interessano esclusivamente la particel-la 62 del foglio 11, di proprietà di un terzo estraneo al giudizio, e chel’attore non ha mai allegato né provato un titolo sulla particella 62.Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FernandaMorgante D’Ilario, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con controricor-so e memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 384 c.p.c. e 394 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di uni-formarsi al principio di diritto enunciato dall’ordinanza di rinvio.

Si sostieneche il giudice di rinvio, nel caso di cassazione per violazione di norme didiritto, sia vincolato al principio di diritto senza possibilità di modificareNumero registro generale 23022/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10156/2026Data pubblicazione 19/04/2026l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; che l’attoreavrebbe fornito prova della comproprietà della particella 79 per successio-ne, depositato la domanda di concessione in sanatoria relativa alla parti-cella 62 e prodotto i certificati catastali e le ricevute dei tributi; che la Cor-te territoriale avrebbe nuovamente negato la legittimazione attiva nono-stante la sufficienza di tali prove secondo lo standard attenuato della ne-gatoria.Il motivo è infondato.La censura muove dal presupposto che l’ordinanza rescindente avessestabilito — o quanto meno presupposto — la legittimazione dell’attore, eche al giudice di rinvio fosse precluso pervenire a un esito sfavorevole.

Ilpresupposto è errato.

L’ordinanza n. 5487 del 2021 ha stabilito esclusiva-mente lo standard probatorio con cui la legittimazione attiva va accertatanell’actio negatoria servitutis; non poteva accertare che i danni insistesse-ro sulla particella 79, né ha accertato che l’attore fosse legittimato ad agi-re nel caso di specie.

La questione della localizzazione dei danni non erastata sottoposta a questa Corte, il cui esame si era limitato all’onere pro-batorio.

L’ordinanza ha anzi escluso la formazione di qualsiasi giudicato,rilevando che il ricorrente aveva «precipuamente impugnato» la sentenzad’appello sul solo punto dello standard di prova.La sentenza in epigrafe ha applicato il principio di diritto: ha ritenutoche l’attore avesse dimostrato, con lo standard attenuato, la comproprietàdella particella 79, in forza della denuncia di successione.

La ratio deci-dendi del rigetto non consiste nella negazione della legittimazione per di-fetto di prova della proprietà — che era la ratio della sentenza cassata —bensì nella constatazione che il fondo danneggiato (particella 62) noncoincide con quello per il quale la comproprietà è stata dimostrata (parti-cella 79).

Si tratta di una ratio qualitativamente diversa, fondatasull’esame dei motivi di appello proposti dal convenuto e dichiarati assor-biti dalla precedente sentenza d’appello, mai decisi in precedenza.Numero registro generale 23022/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10156/2026Data pubblicazione 19/04/2026L’esame di tali motivi rientrava nei poteri-doveri del giudice di rinvio, ilquale non poteva ignorare eccezioni ritualmente proposte e rimaste privedi pronuncia.

Il vincolo di cui all’art. 384 c.p.c. investe il principio di dirittosullo standard probatorio, non la localizzazione dei danni, questione di fat-to che l’ordinanza rescindente non ha affrontato.2. - Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Silamenta che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione la do-manda di concessione in sanatoria del 28 febbraio 1995, depositata sin dalprimo grado, dalla quale risulterebbe che l’attore aveva chiesto la sanato-ria per l’ampliamento del fabbricato sulla particella 62, dichiarandosi pro-prietario del terreno.

Si deduce altresì che il nuovo accatastamento com-proverebbe la titolarità dell’attore: la vecchia particella 79 corrispondereb-be alla nuova particella 927, la vecchia particella 62 alla nuova particella928 (subalterni 1-4), tutte condonate dall’attore medesimo.Il motivo è infondato.La sentenza in epigrafe ha esaminato la questione della titolarità dellaparticella 62 e l’ha risolta negativamente, rilevando che l’attore non si èdichiarato proprietario di tale particella e non ha dato alcuna dimostrazio-ne di possederla in forza di un titolo valido.

L’esame è stato dunque com-piuto con esito negativo, non omesso.

La domanda di sanatoria edilizianon costituisce titolo di proprietà: è atto amministrativo contenenteun’autodichiarazione del richiedente, inidonea a dimostrare la titolarità delfondo anche secondo lo standard attenuato dell’actio negatoria servitutis,che richiede pur sempre la prova del possesso in forza di un valido titolo diacquisto.

Né la produzione documentale può supplire al difetto di allega-zione nell’atto introduttivo: l’attore non ha dedotto la titolarità della parti-cella 62 come fondamento della propria legittimazione ad agire, né hapreso posizione sulle eccezioni del convenuto circa l’appartenenza di taleparticella a un soggetto terzo.Numero registro generale 23022/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10156/2026Data pubblicazione 19/04/20263. - Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. pertravisamento della consulenza tecnica d’ufficio ed errore di percezione.

Sideduce che la relazione peritale attesti danni anche sulla particella 79: alparagrafo 7 il consulente tecnico d’ufficio riferisce che «risultano danneg-giati gli intonaci dei muri di parte della costruzione sulla proprietà Bascia-ni» con riferimento alla particella 79 (All. 4, foto 3-4-13-14-15-16), distin-guendo tali danni da quelli alla pavimentazione e alle scale dell’ingresso,ricadenti sulla particella 62 (All. 4, foto 17-18); al paragrafo 9 il consulen-te indica che i danni alla «proprietà Basciani» interessano l’intonaco mura-rio sia internamente sia esternamente.

Si sostiene che la sentenza, affer-mando che i danni insistono esclusivamente sulla particella 62, muova daun dato probatorio diverso da quello risultante dalla perizia.Il motivo è inammissibile.Secondo il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 5792 del 2024, iltravisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre nel caso disvista concernente il fatto probatorio in sé, trova il proprio rimedionell’impugnazione per revocazione per errore di fatto; ove il fatto probato-rio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pro-nunciato, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, nu-meri 4 e 5, c.p.c.Nel caso in esame, la localizzazione dei danni sulla particella 62 anzichésulla particella 79 ha costituito oggetto di discussione tra le parti sin dalprimo grado: il convenuto ebbe ad eccepire che lo scolo delle acque avve-niva sulla particella 62; l’attore contestò tale eccezione.

La Corte territo-riale ha pronunciato su tale punto controverso, ritenendo — sulla basedella consulenza tecnica, delle fotografie e della planimetria — che i danniinteressassero esclusivamente la particella

62. Trattandosi di valutazionedi fatto operata su un punto controverso, la censura non è proponibilequale travisamento ai sensi dell’art. 115 c.p.c.Numero registro generale 23022/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10156/2026Data pubblicazione 19/04/2026Riqualificata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la doglian-za è parimenti inammissibile, poiché la Corte territoriale non ha omessol’esame del contenuto della consulenza tecnica, ma ne ha fornitoun’interpretazione — i danni insistono «esclusivamente sulla 62» — moti-vata con riferimento alla visura catastale, alle fotografie e alla planimetria,non sindacabile in sede di legittimità se sorretta, come nella specie, dauna motivazione priva di contraddizioni irriducibili.4. - Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ri-correnti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30maggio 2002, n. 115, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che li-quida in € 3.500,00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi, al rimbor-so forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento e agli ac-cessori di legge.Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile, il 09/04/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]--controricorrente-nonchéDI [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 876/2022 depositatail 20/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23022/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10156/2026Data pubblicazione 19/04/2026Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la-mentando che lavori di pavimentazione eseguiti dal convenuto avesseroaggravato il deflusso delle acque piovane sul fondo del Basciani, individua-to al foglio 11, particella 79, del catasto di [OSCURATO:PERSONA], conconseguenti infiltrazioni e danni al fabbricato ivi insistente; l’attore do-mandava, a norma dell’art. 913 c.c., il ripristino dello stato dei luoghi e ilrisarcimento dei danni.Il Tribunale di Avezzano accoglieva la domanda.La Corte di appello di L’Aquila ha riformato, ritenendo non dimostrata laproprietà della particella 79. Questa Corte, con ordinanza n. 5487 del2021, ha cassato la sentenza con rinvio, enunciando il principio secondocui nell’actio negatoria servitutis la titolarità del bene è requisito di legit-timazione attiva, non oggetto della controversia, sicché la parte ha l’oneredi provare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fon-do in forza di un valido titolo di acquisto.In sede di rinvio, la Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza in epi-grafe, ha nuovamente rigettato la domanda, rilevando che i danni accerta-ti dalla consulenza tecnica d’ufficio interessano esclusivamente la particel-la 62 del foglio 11, di proprietà di un terzo estraneo al giudizio, e chel’attore non ha mai allegato né provato un titolo sulla particella 62.Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FernandaMorgante D’Ilario, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con controricor-so e memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 384 c.p.c. e 394 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di uni-formarsi al principio di diritto enunciato dall’ordinanza di rinvio. Si sostieneche il giudice di rinvio, nel caso di cassazione per violazione di norme didiritto, sia vincolato al principio di diritto senza possibilità di modificareNumero registro generale 23022/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10156/2026Data pubblicazione 19/04/2026l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; che l’attoreavrebbe fornito prova della comproprietà della particella 79 per successio-ne, depositato la domanda di concessione in sanatoria relativa alla parti-cella 62 e prodotto i certificati catastali e le ricevute dei tributi; che la Cor-te territoriale avrebbe nuovamente negato la legittimazione attiva nono-stante la sufficienza di tali prove secondo lo standard attenuato della ne-gatoria.Il motivo è infondato.La censura muove dal presupposto che l’ordinanza rescindente avessestabilito — o quanto meno presupposto — la legittimazione dell’attore, eche al giudice di rinvio fosse precluso pervenire a un esito sfavorevole. Ilpresupposto è errato. L’ordinanza n. 5487 del 2021 ha stabilito esclusiva-mente lo standard probatorio con cui la legittimazione attiva va accertatanell’actio negatoria servitutis; non poteva accertare che i danni insistesse-ro sulla particella 79, né ha accertato che l’attore fosse legittimato ad agi-re nel caso di specie. La questione della localizzazione dei danni non erastata sottoposta a questa Corte, il cui esame si era limitato all’onere pro-batorio. L’ordinanza ha anzi escluso la formazione di qualsiasi giudicato,rilevando che il ricorrente aveva «precipuamente impugnato» la sentenzad’appello sul solo punto dello standard di prova.La sentenza in epigrafe ha applicato il principio di diritto: ha ritenutoche l’attore avesse dimostrato, con lo standard attenuato, la comproprietàdella particella 79, in forza della denuncia di successione. La ratio deci-dendi del rigetto non consiste nella negazione della legittimazione per di-fetto di prova della proprietà — che era la ratio della sentenza cassata —bensì nella constatazione che il fondo danneggiato (particella 62) noncoincide con quello per il quale la comproprietà è stata dimostrata (parti-cella 79). Si tratta di una ratio qualitativamente diversa, fondatasull’esame dei motivi di appello proposti dal convenuto e dichiarati assor-biti dalla precedente sentenza d’appello, mai decisi in precedenza.Numero registro generale 23022/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10156/2026Data pubblicazione 19/04/2026L’esame di tali motivi rientrava nei poteri-doveri del giudice di rinvio, ilquale non poteva ignorare eccezioni ritualmente proposte e rimaste privedi pronuncia. Il vincolo di cui all’art. 384 c.p.c. investe il principio di dirittosullo standard probatorio, non la localizzazione dei danni, questione di fat-to che l’ordinanza rescindente non ha affrontato.2. - Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Silamenta che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione la do-manda di concessione in sanatoria del 28 febbraio 1995, depositata sin dalprimo grado, dalla quale risulterebbe che l’attore aveva chiesto la sanato-ria per l’ampliamento del fabbricato sulla particella 62, dichiarandosi pro-prietario del terreno. Si deduce altresì che il nuovo accatastamento com-proverebbe la titolarità dell’attore: la vecchia particella 79 corrispondereb-be alla nuova particella 927, la vecchia particella 62 alla nuova particella928 (subalterni 1-4), tutte condonate dall’attore medesimo.Il motivo è infondato.La sentenza in epigrafe ha esaminato la questione della titolarità dellaparticella 62 e l’ha risolta negativamente, rilevando che l’attore non si èdichiarato proprietario di tale particella e non ha dato alcuna dimostrazio-ne di possederla in forza di un titolo valido. L’esame è stato dunque com-piuto con esito negativo, non omesso. La domanda di sanatoria edilizianon costituisce titolo di proprietà: è atto amministrativo contenenteun’autodichiarazione del richiedente, inidonea a dimostrare la titolarità delfondo anche secondo lo standard attenuato dell’actio negatoria servitutis,che richiede pur sempre la prova del possesso in forza di un valido titolo diacquisto. Né la produzione documentale può supplire al difetto di allega-zione nell’atto introduttivo: l’attore non ha dedotto la titolarità della parti-cella 62 come fondamento della propria legittimazione ad agire, né hapreso posizione sulle eccezioni del convenuto circa l’appartenenza di taleparticella a un soggetto terzo.Numero registro generale 23022/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10156/2026Data pubblicazione 19/04/20263. - Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. pertravisamento della consulenza tecnica d’ufficio ed errore di percezione. Sideduce che la relazione peritale attesti danni anche sulla particella 79: alparagrafo 7 il consulente tecnico d’ufficio riferisce che «risultano danneg-giati gli intonaci dei muri di parte della costruzione sulla proprietà Bascia-ni» con riferimento alla particella 79 (All. 4, foto 3-4-13-14-15-16), distin-guendo tali danni da quelli alla pavimentazione e alle scale dell’ingresso,ricadenti sulla particella 62 (All. 4, foto 17-18); al paragrafo 9 il consulen-te indica che i danni alla «proprietà Basciani» interessano l’intonaco mura-rio sia internamente sia esternamente. Si sostiene che la sentenza, affer-mando che i danni insistono esclusivamente sulla particella 62, muova daun dato probatorio diverso da quello risultante dalla perizia.Il motivo è inammissibile.Secondo il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 5792 del 2024, iltravisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre nel caso disvista concernente il fatto probatorio in sé, trova il proprio rimedionell’impugnazione per revocazione per errore di fatto; ove il fatto probato-rio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pro-nunciato, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, nu-meri 4 e 5, c.p.c.Nel caso in esame, la localizzazione dei danni sulla particella 62 anzichésulla particella 79 ha costituito oggetto di discussione tra le parti sin dalprimo grado: il convenuto ebbe ad eccepire che lo scolo delle acque avve-niva sulla particella 62; l’attore contestò tale eccezione. La Corte territo-riale ha pronunciato su tale punto controverso, ritenendo — sulla basedella consulenza tecnica, delle fotografie e della planimetria — che i danniinteressassero esclusivamente la particella 62. Trattandosi di valutazionedi fatto operata su un punto controverso, la censura non è proponibilequale travisamento ai sensi dell’art. 115 c.p.c.Numero registro generale 23022/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10156/2026Data pubblicazione 19/04/2026Riqualificata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la doglian-za è parimenti inammissibile, poiché la Corte territoriale non ha omessol’esame del contenuto della consulenza tecnica, ma ne ha fornitoun’interpretazione — i danni insistono «esclusivamente sulla 62» — moti-vata con riferimento alla visura catastale, alle fotografie e alla planimetria,non sindacabile in sede di legittimità se sorretta, come nella specie, dauna motivazione priva di contraddizioni irriducibili.4. - Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ri-correnti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30maggio 2002, n. 115, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che li-quida in € 3.500,00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi, al rimbor-so forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento e agli ac-cessori di legge.Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile, il 09/04/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI
Sentenza Cassazione n. 10156/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris