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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 33152/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6045/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].FO.P.-Centro di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] dell’istruzione e della formazione professionale della Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1365/2021 depositata il 24/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’a ppello di Palermo , adita su gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’istruzione e della formazione professionale della Regione [OSCURATO:SOCIETA], ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’amministrazione locale per resistere alla domanda di pagamento avanzata dal CE.FO.P.-Centro di [OSCURATO:PERSONA] titolo di saldo del finanziamento rivendicato in base al protocollo di intesa siglato in data 19 maggio 2004 dall’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro per il pagamento delle differenze salariali maturate per effetto del CCNL 1998/2003.

2. La Corte territoriale ha preliminarmente rilevato che il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione sul presupposto che la pretesa creditoria fosse fondata sul protocollo di intesa e sul decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] del 24 novembre 2004, con il quale era stata liquidata in favore dell’ente una somma a titolo di anticipazione rispetto all’importo complessivamente dovuto e oggetto del decreto monitorio.

Successivamente, l’amministrazione avevaimpugnato la sentenza di primo grado e annullato in autotutela il decreto del 24 novembre 2004.

Il giudizio d’appello era stato, quindi, sospeso in attesa della definizione del giudizio amministrativo, instaurato per contestare la legittimità della revoca in autotutela; tale giudizio si era poiconcluso con l’annullamento del decreto impugnato da parte del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. All’esito di tali vicende, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, sul rilievo che il protocollo su cui si fondava la pretesa azionata dovesse essere interpretato nel senso di prevedere l’immediato pagamento esclusivamente per le somme stanziate, mentre per il residuo importo era apprezzabile una mera intesa di massima, subordinata alla futura disponibilità finanziaria; analogamente, con il decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] del novembre 2004 era stato disposto il pagamento nei limiti delle somme disponibili, senza che fosse possibile impegnare ulteriori risorse in assenza di appositi stanziamenti di bilancio.

Tale, in effetti, era stato pure il senso della decisione assunta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione [OSCURATO:SOCIETA], che aveva proceduto all’annullamento della revoca in autotutela proprio in quanto il decreto del 2004 non aveva comportato l’assunzione di debiti fuori bilancio, disponendo esclusivamente nei limiti delle somme disponibili.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il CE.FO.P.- Centro di [OSCURATO:PERSONA]- per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’[OSCURATO:PERSONA] dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilianacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,e degli artt. 434 e 437 c.p.c., con riferimento al principio del tantum devolutum quantum appellatum, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3) e 5), c.p.c.

Si contesta che la Corte di merito avrebbe accolto il gravame su un profilo diverso rispetto all’oggetto sulle censure svolte in sede di appello, limitate ad opporre l’impossibilità di incrementare ex post la misura della sovvenzione accordata in origine, escludendosi la valenza di ricognizione di debito del decreto del novembre 2004.

1.1. La censura è infondata.

Nei limiti in cui la disamina degli atti è consentita in relazione al vizio denunciato e nel rispetto del principio di specificità del motivo, il senso dell’impugnazione proposta dall’Amministrazione era chiaramente inteso a contestare la doverosità del pagamento perché non rinveniente titolo idoneo negli atti posti dall’ente a fondamento della pretesa creditoria; su questa linea si è mantenuta la ratiodecidendi espressa nella sentenza impugnata, con l’escludere che il protocollo di intesa e la successiva nota del novembre 2004 potessero giustificare la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme ulterioririspetto a quanto già liquidato in base alle disponibilità stanziate in bilancio.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 4, 5, 6 e 13 della legge regionalen. 24 del 1976 e dell’art. 1372 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.Si censura la lettura che la Corte d’appello ha fornito del protocollo di intesa e del decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] del 24 novembre 2004.

2.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché non indica specifica mente quale sarebbe il canone ermeneutico violato, limitandosi piuttosto a prospettare una diversa interpretazione de gli atti rispetto a quella resa dal giudice di merito (fra molte, Cass. Sez. 3, 08/01/2025, n. 353), che, peraltro, ha espresso una valutazione pienamente coerente con quella resa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione [OSCURATO:SOCIETA], reputando che l’amministrazione potesse legittimamente impegnar si solo per le somm e di cui aveva disponibilità in bilancio.

3. In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione in favore del controricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre a lle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6045/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].FO.P.-Centro di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] dell’istruzione e della formazione professionale della Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1365/2021 depositata il 24/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’a ppello di Palermo , adita su gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’istruzione e della formazione professionale della Regione [OSCURATO:SOCIETA], ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’amministrazione locale per resistere alla domanda di pagamento avanzata dal CE.FO.P.-Centro di [OSCURATO:PERSONA] titolo di saldo del finanziamento rivendicato in base al protocollo di intesa siglato in data 19 maggio 2004 dall’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro per il pagamento delle differenze salariali maturate per effetto del CCNL 1998/2003. 2. La Corte territoriale ha preliminarmente rilevato che il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione sul presupposto che la pretesa creditoria fosse fondata sul protocollo di intesa e sul decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] del 24 novembre 2004, con il quale era stata liquidata in favore dell’ente una somma a titolo di anticipazione rispetto all’importo complessivamente dovuto e oggetto del decreto monitorio. Successivamente, l’amministrazione avevaimpugnato la sentenza di primo grado e annullato in autotutela il decreto del 24 novembre 2004. Il giudizio d’appello era stato, quindi, sospeso in attesa della definizione del giudizio amministrativo, instaurato per contestare la legittimità della revoca in autotutela; tale giudizio si era poiconcluso con l’annullamento del decreto impugnato da parte del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. All’esito di tali vicende, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, sul rilievo che il protocollo su cui si fondava la pretesa azionata dovesse essere interpretato nel senso di prevedere l’immediato pagamento esclusivamente per le somme stanziate, mentre per il residuo importo era apprezzabile una mera intesa di massima, subordinata alla futura disponibilità finanziaria; analogamente, con il decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] del novembre 2004 era stato disposto il pagamento nei limiti delle somme disponibili, senza che fosse possibile impegnare ulteriori risorse in assenza di appositi stanziamenti di bilancio. Tale, in effetti, era stato pure il senso della decisione assunta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione [OSCURATO:SOCIETA], che aveva proceduto all’annullamento della revoca in autotutela proprio in quanto il decreto del 2004 non aveva comportato l’assunzione di debiti fuori bilancio, disponendo esclusivamente nei limiti delle somme disponibili. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il CE.FO.P.- Centro di [OSCURATO:PERSONA]- per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’[OSCURATO:PERSONA] dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilianacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,e degli artt. 434 e 437 c.p.c., con riferimento al principio del tantum devolutum quantum appellatum, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3) e 5), c.p.c. Si contesta che la Corte di merito avrebbe accolto il gravame su un profilo diverso rispetto all’oggetto sulle censure svolte in sede di appello, limitate ad opporre l’impossibilità di incrementare ex post la misura della sovvenzione accordata in origine, escludendosi la valenza di ricognizione di debito del decreto del novembre 2004. 1.1. La censura è infondata. Nei limiti in cui la disamina degli atti è consentita in relazione al vizio denunciato e nel rispetto del principio di specificità del motivo, il senso dell’impugnazione proposta dall’Amministrazione era chiaramente inteso a contestare la doverosità del pagamento perché non rinveniente titolo idoneo negli atti posti dall’ente a fondamento della pretesa creditoria; su questa linea si è mantenuta la ratiodecidendi espressa nella sentenza impugnata, con l’escludere che il protocollo di intesa e la successiva nota del novembre 2004 potessero giustificare la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme ulterioririspetto a quanto già liquidato in base alle disponibilità stanziate in bilancio. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 4, 5, 6 e 13 della legge regionalen. 24 del 1976 e dell’art. 1372 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.Si censura la lettura che la Corte d’appello ha fornito del protocollo di intesa e del decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] del 24 novembre 2004. 2.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché non indica specifica mente quale sarebbe il canone ermeneutico violato, limitandosi piuttosto a prospettare una diversa interpretazione de gli atti rispetto a quella resa dal giudice di merito (fra molte, Cass. Sez. 3, 08/01/2025, n. 353), che, peraltro, ha espresso una valutazione pienamente coerente con quella resa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione [OSCURATO:SOCIETA], reputando che l’amministrazione potesse legittimamente impegnar si solo per le somm e di cui aveva disponibilità in bilancio. 3. In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione in favore del controricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. 4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre a lle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma
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