CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 29144/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 14/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 6/3/2003 e ha rideterminato la pena infitta per i reati contestati ai capi D E ed F della rubrica a [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione dell'art. 62-bis cod.pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato poiché non munito della procura speciale conferita dall'imputato assente nel giudizio di appello , prevista a pena di inammissibilità ex art. 581 comma l_quater cod.proc.pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 9 luglio 2024 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rino DEPOSITATO &N C.[OSCURATO:PERSONA] 1 8 LUG. 2024 iL FUAIZONARIO GIQD12'ts