Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04336/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3785/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo difensore sito in Roma alla via di Pietralata, n. 320. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

LOMBARDIA n. 3144/42/2015, depositata in data09 luglio 2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale II Milano – dell’avviso di accertamento n. Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF 2007-2008 T9D013D00437, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta 2008 e dell’avviso di accertamento n.

T9D013D03461, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta 2007; costui, per gli anni di imposta contestati, risultava possedere beni indice di capacità contributiva non dichiarati, ossia il possesso di due autovetture, il possesso di una residenza principale, il possesso al 50% di quattro residenze secondarie, oltre le disponibilità finanziarie, per gli anni in questione, destinate all’acquisto di due autovetture e un’unità immobiliare.

Sicché, previo invio del questionario per entrambe le annualità, l’Ufficio rideterminava il reddito, per il 2007, in € 39 . 924,00 e, per il 2008, in € 43.668,00.

2. Avverso gli avvisi di accertamento, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di Milano; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.

3. La C.t.p. di Milano, previa riunione, con sentenza n. 7023/12/2014 del 24.07.2014, respingeva i ricorsi del contribuente.

4. Contro la sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; resisteval’ufficio con controdeduzioni.

5. Con sentenza n. 3144/42/2015, depositata in data 9 luglio 2015, la C.t.r. adita respingevail gravame dichiarando la legittimità degli avvisi impugnati.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, 5, 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 3 e 4 del D.M. 10 settembre 1992 e dell’art. 2728 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente non avesse adeguatamente dimostrato, mediante la produzione delle documentazioni bancarie, il nesso intercorrente tra gli asseriti disinvestimenti e investimenti effettuati.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 38, comma 4, 5, 6, d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2700, 2702, 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto impiego sbagliato delle norme in materia di presunzione legale e, soprattutto, ha negato valore legale alla prova documentale, idonea a smentire le presunzioni legali relative.

2. Va premesso che, con atto depositato in data 30 ottobre 2023, il contribuente [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art 1 commi da 231 – 252, legge n. 197/2022, impegnandosi a pagare l’importo dovuto nel numero massimo di rate previste dalla legge ed a rinunciare al giudizio pendente avente ad oggetto i medesimi carichi riferiti alla adesione predetta.

2.1. Va rilevato, peraltro, che il contribuente ha provveduto solo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 197 cit. legge, soltanto al deposito telematico della copia conforme della domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti ex art.1, commi 186/204, della legge 197/2022 ma non della copia conforme del Mod.F24 di versamento della prima rata né della c opia conforme della ricevuta telematica di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 29settembre 2023.

2.2. Orbene, sebbene tale rinuncia non risulti formalmente comunicata all’Agenzia delle Entrate – con la conseguenza che non può essere dichiarata l’estinzione del processo - essa, peraltro, provenendo dal ricorrente, rileva il sopravvenuto difetto di interesse delricorrente medesimo ove si consideri che la controparte non ha spiegato motivo di ricorso incidentale.

Invero, l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo adeterminare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. Sez.

U. 18/02/2010, n. 3876).

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia motivata dall'adesione a definizione agevolata e nonsussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento del c.d.

"doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass.12/11/2015, n. 23175).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Si compensano le spese.

P.Q.M.

La Corte dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3785/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo difensore sito in Roma alla via di Pietralata, n. 320. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3144/42/2015, depositata in data09 luglio 2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale II Milano – dell’avviso di accertamento n. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2007-2008 T9D013D00437, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta 2008 e dell’avviso di accertamento n. T9D013D03461, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta 2007; costui, per gli anni di imposta contestati, risultava possedere beni indice di capacità contributiva non dichiarati, ossia il possesso di due autovetture, il possesso di una residenza principale, il possesso al 50% di quattro residenze secondarie, oltre le disponibilità finanziarie, per gli anni in questione, destinate all’acquisto di due autovetture e un’unità immobiliare. Sicché, previo invio del questionario per entrambe le annualità, l’Ufficio rideterminava il reddito, per il 2007, in € 39 . 924,00 e, per il 2008, in € 43.668,00. 2. Avverso gli avvisi di accertamento, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di Milano; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni. 3. La C.t.p. di Milano, previa riunione, con sentenza n. 7023/12/2014 del 24.07.2014, respingeva i ricorsi del contribuente. 4. Contro la sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; resisteval’ufficio con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 3144/42/2015, depositata in data 9 luglio 2015, la C.t.r. adita respingevail gravame dichiarando la legittimità degli avvisi impugnati. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, 5, 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 3 e 4 del D.M. 10 settembre 1992 e dell’art. 2728 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente non avesse adeguatamente dimostrato, mediante la produzione delle documentazioni bancarie, il nesso intercorrente tra gli asseriti disinvestimenti e investimenti effettuati. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 38, comma 4, 5, 6, d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2700, 2702, 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto impiego sbagliato delle norme in materia di presunzione legale e, soprattutto, ha negato valore legale alla prova documentale, idonea a smentire le presunzioni legali relative. 2. Va premesso che, con atto depositato in data 30 ottobre 2023, il contribuente [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art 1 commi da 231 – 252, legge n. 197/2022, impegnandosi a pagare l’importo dovuto nel numero massimo di rate previste dalla legge ed a rinunciare al giudizio pendente avente ad oggetto i medesimi carichi riferiti alla adesione predetta. 2.1. Va rilevato, peraltro, che il contribuente ha provveduto solo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 197 cit. legge, soltanto al deposito telematico della copia conforme della domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti ex art.1, commi 186/204, della legge 197/2022 ma non della copia conforme del Mod.F24 di versamento della prima rata né della c opia conforme della ricevuta telematica di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 29settembre 2023. 2.2. Orbene, sebbene tale rinuncia non risulti formalmente comunicata all’Agenzia delle Entrate – con la conseguenza che non può essere dichiarata l’estinzione del processo - essa, peraltro, provenendo dal ricorrente, rileva il sopravvenuto difetto di interesse delricorrente medesimo ove si consideri che la controparte non ha spiegato motivo di ricorso incidentale. Invero, l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo adeterminare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. Sez. U. 18/02/2010, n. 3876). Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia motivata dall'adesione a definizione agevolata e nonsussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass.12/11/2015, n. 23175). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Si compensano le spese. P.Q.M. La Corte dichi
Sentenza Cassazione n. 04336/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris