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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 38708/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ROMA avverso la sentenza del 05/10/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 05/10/2022 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 02/07/2021 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di truffa e per quello di sostituzione di persona.

Deduce:

1. Mancanza della condizione di procedibilità a seguito della nuova normativa in materia penale.

A tale proposito evidenzia che la persona offesa ha dichiarato di non voler far proseguire l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente mancanza di querela, che rende improcedibile il reato, in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo n. 150 del 2022.

2. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione alla modifica del tempus commissi delicti così come contestato nel capo d'imputazione.

In questo senso si sostiene che la Corte di appello, senza alcuna motivazione, ha delimitato cronologicamente i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] tra febbraio e giugno 2016, a fronte di un capo d'imputazione che, invece, li collocava tra febbraio e agosto 2016 e con un testimone che aveva indicato un tempo compreso tra marzo e aprile 2016.

3. Mancanza di motivazione sull'assunzione di una prova decisiva.

Con il terzo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato conferimento di una perizia grafica, non potendosi a tale proposito richiamare una mera valutazione del giudice di primo grado su questioni che richiedono la valutazione di un esperto.

4. Erronea indicazione della data di udienza rispetto a quella della camera di consiglio, nullità assoluta e incertezza del calcolo dei termini d'impugnazione.

Il ricorrente sostiene che l'errata indicazione della data della camera di consiglio configura una nullità assoluta, in quanto crea incertezza circa la decorrenza del termine per impugnare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente, con il primo motivo d'impugnazione, sollecita la declaratoria d'improcedibilità in ragione della sopravvenuta entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, ossia il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso procedibile a querela il reato di truffa aggravata.

A tal proposito evidenzia che il querelante, nel corso del giudizio di primo grado ha rimesso la querela.

1.1. La deduzione difensiva è fondata in fatto e in diritto.

Dalla lettura degli atti, consentita in ragione della natura processuale della questione, emerge che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava di volere rimettere la querela.

A ciò deve aggiungersi che, in effetti, la truffa aggravata, all'indomani dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, ossia il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nel novero dei reati procedibili a querela di parte.

1.2. Da tanto discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di truffa aggravata, perché il reato si è estinto per remissione di querela.

Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

2. Gli ulteriori motivi di ricorso vanno esaminati con esclusivo riferimento al ./....0,./n n_,-..._ tn reato di sostituzione di persona, procedibile d'ufficio e, pertanto, non attinto dall'annullamento ora disposto.

2.1. Il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è inammissibile perché manifestamente infondato.

La censura si rivolge alla data di commissione del fatto, contestato nell'imputazione "dal mese di febbraio 2016 ad agosto 2016", mentre la Corte di appello lo ha delimitato -in un inciso della da "febbraio a giugno 2016".

Ciò premesso, questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che è astrattamente configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 11659 del 24/02/2015, EL., Rv. 262911 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 44862 del 06/10/2014, Moldovan, Rv. 261286 - 01).

La violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza può sussistere solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio, Rv. 265946).

Tanto in coerenza con quanto chiarito delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (così Sezioni Unite, Sentenza n. 36551 del 15.7.2010, Carelli, rv. 248051).

Al riguardo è stato ulteriormente precisato che «non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. 32 qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata (in specie quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno) alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti. ([OSCURATO:PERSONA].

U., n. 16 del 1996, Rv. 205619-01)», (Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019 Ud., dep. 12/06/2020, Bolla, Rv. 279555 - 01; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 7812 del 20/12/2019 Ud., dep. il 2020, Tacci, Rv. 278087 - 01).

Le Sezioni Unite richiamate nella massima ora riportata chiarivano che «con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione», (Sez.

U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619 - 01; numerosi conformi successive, fra le ultime: Sez. 4 - , Sentenza n. 6564 del 23/11/2022 Ud., dep. il 2023, Spampinato; Sez. 3 - , Sentenza n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 422 del 19/11/2019 Ud., dep. il 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01).

Tale assoluta divergenza non si riscontra nell'anticipazione di due mesi della cessazione della condotta contestata, rimasta immutata nel suo contenuto essenziale e al cui riguardo il ricorrente ha potuto pienamente e compiutamente sperimentare le proprie difese e sulla cui sussistenza non ha alcuna incidenza il dato cronologico. 2.2.

Con riguardo alla censura relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con il conferimento di perizia grafica, va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01).

A tale preliminare e assorbente rilievo, va aggiunto che, con specifico riguardo alla perizia, è stato altresì precisato che «nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)», (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. -dep. 15/02/2018-, S. e altri, Rv. 273653).

Alla luce di tali principi ciò, la sentenza risulta incensurabile, visto che la Corte di appello ha evidentemente ritenuto che la perizia non fosse necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti, per come emerge dalle argomentazioni che hanno condotto alla condanna dell'imputato.

2.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per carenza d'interesse.

Va ricordato che l'interesse a impugnare richiamato dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01).

In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un vantaggio concreto.

Nel caso di specie non si vede quale sia il concreto interesse cui aspira il ricorrente.

Questi, invero, si duole della mancata indicazione della data esatta della camera di consiglio, con la conseguente incertezza della scadenza del termine per presentare l'impugnazione.

Impugnazione che -comunque- è stata tempestivamente presentata, così che l'eventuale accoglimento del motivo non produrrebbe alcun effetto vantaggioso, visto che non vi è stato nessun effetto pregiudizievole per l'imputato dall'errata indicazione della data della camera di consiglio.

3. Da quanto esposto discende, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla truffa e l'inammissibilità dei restanti motivi di ricorso.

Diviene così irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 494 cod.pen., al cui riguardo gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 494 cod.pen.; dispone tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ROMA avverso la sentenza del 05/10/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 05/10/2022 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 02/07/2021 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di truffa e per quello di sostituzione di persona. Deduce: 1. Mancanza della condizione di procedibilità a seguito della nuova normativa in materia penale. A tale proposito evidenzia che la persona offesa ha dichiarato di non voler far proseguire l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente mancanza di querela, che rende improcedibile il reato, in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo n. 150 del 2022. 2. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione alla modifica del tempus commissi delicti così come contestato nel capo d'imputazione. In questo senso si sostiene che la Corte di appello, senza alcuna motivazione, ha delimitato cronologicamente i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] tra febbraio e giugno 2016, a fronte di un capo d'imputazione che, invece, li collocava tra febbraio e agosto 2016 e con un testimone che aveva indicato un tempo compreso tra marzo e aprile 2016. 3. Mancanza di motivazione sull'assunzione di una prova decisiva. Con il terzo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato conferimento di una perizia grafica, non potendosi a tale proposito richiamare una mera valutazione del giudice di primo grado su questioni che richiedono la valutazione di un esperto. 4. Erronea indicazione della data di udienza rispetto a quella della camera di consiglio, nullità assoluta e incertezza del calcolo dei termini d'impugnazione. Il ricorrente sostiene che l'errata indicazione della data della camera di consiglio configura una nullità assoluta, in quanto crea incertezza circa la decorrenza del termine per impugnare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, con il primo motivo d'impugnazione, sollecita la declaratoria d'improcedibilità in ragione della sopravvenuta entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, ossia il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso procedibile a querela il reato di truffa aggravata. A tal proposito evidenzia che il querelante, nel corso del giudizio di primo grado ha rimesso la querela. 1.1. La deduzione difensiva è fondata in fatto e in diritto. Dalla lettura degli atti, consentita in ragione della natura processuale della questione, emerge che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava di volere rimettere la querela. A ciò deve aggiungersi che, in effetti, la truffa aggravata, all'indomani dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, ossia il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nel novero dei reati procedibili a querela di parte. 1.2. Da tanto discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di truffa aggravata, perché il reato si è estinto per remissione di querela. Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.. 2. Gli ulteriori motivi di ricorso vanno esaminati con esclusivo riferimento al ./....0,./n n_,-..._ tn reato di sostituzione di persona, procedibile d'ufficio e, pertanto, non attinto dall'annullamento ora disposto. 2.1. Il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è inammissibile perché manifestamente infondato. La censura si rivolge alla data di commissione del fatto, contestato nell'imputazione "dal mese di febbraio 2016 ad agosto 2016", mentre la Corte di appello lo ha delimitato -in un inciso della da "febbraio a giugno 2016". Ciò premesso, questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che è astrattamente configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 11659 del 24/02/2015, EL., Rv. 262911 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 44862 del 06/10/2014, Moldovan, Rv. 261286 - 01). La violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza può sussistere solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio, Rv. 265946). Tanto in coerenza con quanto chiarito delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (così Sezioni Unite, Sentenza n. 36551 del 15.7.2010, Carelli, rv. 248051). Al riguardo è stato ulteriormente precisato che «non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. 32 qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata (in specie quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno) alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti. ([OSCURATO:PERSONA]. U., n. 16 del 1996, Rv. 205619-01)», (Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019 Ud., dep. 12/06/2020, Bolla, Rv. 279555 - 01; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 7812 del 20/12/2019 Ud., dep. il 2020, Tacci, Rv. 278087 - 01). Le Sezioni Unite richiamate nella massima ora riportata chiarivano che «con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione», (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619 - 01; numerosi conformi successive, fra le ultime: Sez. 4 - , Sentenza n. 6564 del 23/11/2022 Ud., dep. il 2023, Spampinato; Sez. 3 - , Sentenza n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 422 del 19/11/2019 Ud., dep. il 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01). Tale assoluta divergenza non si riscontra nell'anticipazione di due mesi della cessazione della condotta contestata, rimasta immutata nel suo contenuto essenziale e al cui riguardo il ricorrente ha potuto pienamente e compiutamente sperimentare le proprie difese e sulla cui sussistenza non ha alcuna incidenza il dato cronologico. 2.2. Con riguardo alla censura relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con il conferimento di perizia grafica, va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01). A tale preliminare e assorbente rilievo, va aggiunto che, con specifico riguardo alla perizia, è stato altresì precisato che «nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)», (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. -dep. 15/02/2018-, S. e altri, Rv. 273653). Alla luce di tali principi ciò, la sentenza risulta incensurabile, visto che la Corte di appello ha evidentemente ritenuto che la perizia non fosse necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti, per come emerge dalle argomentazioni che hanno condotto alla condanna dell'imputato. 2.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. Va ricordato che l'interesse a impugnare richiamato dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un vantaggio concreto. Nel caso di specie non si vede quale sia il concreto interesse cui aspira il ricorrente. Questi, invero, si duole della mancata indicazione della data esatta della camera di consiglio, con la conseguente incertezza della scadenza del termine per presentare l'impugnazione. Impugnazione che -comunque- è stata tempestivamente presentata, così che l'eventuale accoglimento del motivo non produrrebbe alcun effetto vantaggioso, visto che non vi è stato nessun effetto pregiudizievole per l'imputato dall'errata indicazione della data della camera di consiglio. 3. Da quanto esposto discende, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla truffa e l'inammissibilità dei restanti motivi di ricorso. Diviene così irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 494 cod.pen., al cui riguardo gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 494 cod.pen.; dispone tr
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