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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10149/2026

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ntroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2957/2024 depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA] impugnava, con due ricorsi separati nel 2021, gliavvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2016 e 2017 emessi dalComune di Benevento, contestando la legittimità degli atti per mancatanotifica agli altri coeredi, sostenendo che gli immobili oggetto ditassazione gli fossero pervenuti in successione unitamente ai suoi fratelli.Inoltre, eccepiva la prescrizione dei tributi e la mancata notifica degli attidi accertamento.Numero registro generale 15241/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 10149/2026Data pubblicazione 19/04/20262 [OSCURATO:PERSONA], previa riunione, rigettava iricorsi e confermava gli avvisi di accertamento, condannando il ricorrentealle spese di lite.3 La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, adita in appello dalcontribuente, confermava la sentenza di primo grado, rigettando leeccezioni sollevate.4 Avverso siffatta pronuncia, il ricorrente ha presentato ricorso percassazione.5 Il Comune di Benevento ha depositato controricorso.6 E’ stata depositata proposta di definizione accelerata ex art.380 bisc.p.c. con rituale istanza di decisione..7 In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente impugna la sentenza di 2° grado lamentando, con il primomotivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., il difetto assoluto dimotivazione, sostenendo la nullità della sentenza impugnata poiché ilComune di Benevento non avrebbe notificato gli avvisi di accertamentoagli altri eredi del de cuius, nonostante fosse a conoscenza della loroidentità tramite i registri comunali;2. con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 149 c.p.c., della Legge 890/82 e del D.Lgs. 261/99, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., contestando l'irregolarità dellanotificazione degli avvisi di accertamento, che assume non correttamentenotificati al ricorrente, rendendoli inesistenti e non sanabili;3. con il terzo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,eccepisce la prescrizione delle imposte richieste, in quanto gli avvisi diaccertamento relativi agli anni 2016 e 2017 non sono stati notificati entroil termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.;Numero registro generale 15241/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 10149/2026Data pubblicazione 19/04/20264. con il quarto motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,eccepisce che i beni oggetto dell'imposta non siano intestatiesclusivamente al ricorrente, ma siano condivisi con altri eredi e che,pertanto, gli avvisi di accertamento dovessero essere notificati anche aglialtri eredi;5. con il quinto motivo ,in relazione all’art.360 1° comma n.5 c.p.c.,eccepisce, l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto non preceduti daregolare notifica degli atti precedenti gli stessi cui si riferiscono,soprattutto ed anche nei confronti degli altri eredi che assume all’oscuro ditutto; che tali atti non sono stati portati a conoscenza del contribuente neitermini e nelle modalità previste per legge al fine di permettere alcontribuente di provvedere eventualmente al tempestivo e regolareadempimento del versamento delle imposte.5.1.

Il ricorso è inammissibile.5.2.

In base all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso deve contenere,a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione,aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata.

Ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronunciaimpugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile edesauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero lecarenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazionequalsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata.(Cass. 21/07/2020, n. 15517).5.3.

Il diritto d'impugnazione è esercitato in modo idoneo soltantoqualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica delladecisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delleragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali,debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e daesse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che nonrispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimentoNumero registro generale 15241/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 10149/2026Data pubblicazione 19/04/2026dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità,risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamentesanzionata con l'inammissibilità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296).5.4.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitatodai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa,condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesitassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c.(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11603).5.5.

Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene il Collegio chel’articolazione dei motivi esposti in esordio renda palese la violazione deldisposto dell’art.366 1° comma n.4 c.p.c. perché essi non sono idonei asorreggere il diritto d'impugnazione in quanto difettano dei caratteri dellatassatività e della specificità nonché di una precisa enunciazione che lirenda sussumibili nelle distinte categorie logiche previste dall'art. 360c.p.c.5.6.

Ciò perché tali motivi, senza considerare i passi motivazionali dellasentenza impugnata, non spiegano le ragioni per cui siffatta pronunciasarebbe errata in relazione alla questione degli eredi (l’imposta grava sulpossessore, e la parte ricorrente nemmeno deduce come vengano inconsiderazione i beni sottoposti a tassazione, come ne risultassero lerelative annotazioni in catasto, come dovesse ripartirsi tra gli eredi ilpossesso, come fossero stati considerati negli avvisi di accertamentoimpugnati); oppure in relazione alla questione della notifica (per qualemodalità la notifica degli atti doveva ritenersi irregolare, fermo restandoche come, invece, rileva la PDA, alla notifica dell’atto impositivo si applicala sanatoria ex art. 156 cpc) ; e, ancora, in riferimento alla questione dellaprescrizione (recte decadenza: il giudice di appello indica le date diNumero registro generale 15241/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 10149/2026Data pubblicazione 19/04/2026notifica che sono tutte infraquinquennali ex L. n. 296 del 2006, art. 1,comma 161) e, infine, a quella dell’omessa notifica degli atti presupposti(di cui difetta la specifica indicazione in ricorso, fermo restando che gli attipresupposti sono gli stessi avvisi di accertamento notificati).5.7.

Inoltre, tali censure sono inammissibili perchè mirano, in realtà, asollecitare una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice diappello in quanto il ricorso non reca alcuna chiara menzione dei parametricensori previsti dall’art. 360 c.p.c., limitandosi a censurare liberamente econfusamente la sentenza impugnata anche nei suoi accertamenti dimerito, senza confrontarsi con i limiti previsti da tale disposizione, cosìconsiderando il giudizio di legittimità come se fosse un terzo grado in cuicoinvolgere la Corte nell’esame non della decisione impugnata, madell’«[…] intero compendio delle carte processuali […]», assegnando allaCorte il compito di «[…] rifare daccapo il giudizio di merito» (così Cass.,S.U., 5792/2024, v. § 10.10, in termini chiaramente non consentiti.(Cass., 27 aprile 2025, n. 11001).6- In definitiva, i motivi prospettati dalla ricorrente si risolvono in “nonmotivi” e, quindi, debbono considerarsi nulli per inidoneità alraggiungimento dello scopo, con conseguente inammissibilità del ricorsoper violazione dell’art.366 1 comma n.4 c.p.c..7- Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.8- Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 3 e 4,c.p.c..9- L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Numero registro generale 15241/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 10149/2026Data pubblicazione 19/04/2026Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, ritiene il Collegio che, in relazione all’ipotesi di cui al comma 3, ilricorrente vada condannato al pagamento della somma equitativamentedeterminata di Euro 3.000,00 nonché al pagamento di Euro 1.500,00 infavore della cassa delle ammende, in ossequio al disposto del 4° commadell’art.96 c.p.c. che non prevede alcuna discrezionalità del giudice inordine all’an della condanna.10- Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compenso, Euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori, come perlegge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di Euro 3,000,00 ex art.96 3° comma c.p.c.; condanna,infine, la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, diEuro 1.500,00 ex art.96 4° comma c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 15241/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 10149/2026Data pubblicazione 19/04/2026parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il proposto ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del14/1/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2957/2024 depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA] impugnava, con due ricorsi separati nel 2021, gliavvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2016 e 2017 emessi dalComune di Benevento, contestando la legittimità degli atti per mancatanotifica agli altri coeredi, sostenendo che gli immobili oggetto ditassazione gli fossero pervenuti in successione unitamente ai suoi fratelli.Inoltre, eccepiva la prescrizione dei tributi e la mancata notifica degli attidi accertamento.Numero registro generale 15241/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 10149/2026Data pubblicazione 19/04/20262 [OSCURATO:PERSONA], previa riunione, rigettava iricorsi e confermava gli avvisi di accertamento, condannando il ricorrentealle spese di lite.3 La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, adita in appello dalcontribuente, confermava la sentenza di primo grado, rigettando leeccezioni sollevate.4 Avverso siffatta pronuncia, il ricorrente ha presentato ricorso percassazione.5 Il Comune di Benevento ha depositato controricorso.6 E’ stata depositata proposta di definizione accelerata ex art.380 bisc.p.c. con rituale istanza di decisione..7 In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente impugna la sentenza di 2° grado lamentando, con il primomotivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., il difetto assoluto dimotivazione, sostenendo la nullità della sentenza impugnata poiché ilComune di Benevento non avrebbe notificato gli avvisi di accertamentoagli altri eredi del de cuius, nonostante fosse a conoscenza della loroidentità tramite i registri comunali;2. con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 149 c.p.c., della Legge 890/82 e del D.Lgs. 261/99, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., contestando l'irregolarità dellanotificazione degli avvisi di accertamento, che assume non correttamentenotificati al ricorrente, rendendoli inesistenti e non sanabili;3. con il terzo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,eccepisce la prescrizione delle imposte richieste, in quanto gli avvisi diaccertamento relativi agli anni 2016 e 2017 non sono stati notificati entroil termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.;Numero registro generale 15241/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 10149/2026Data pubblicazione 19/04/20264. con il quarto motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,eccepisce che i beni oggetto dell'imposta non siano intestatiesclusivamente al ricorrente, ma siano condivisi con altri eredi e che,pertanto, gli avvisi di accertamento dovessero essere notificati anche aglialtri eredi;5. con il quinto motivo ,in relazione all’art.360 1° comma n.5 c.p.c.,eccepisce, l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto non preceduti daregolare notifica degli atti precedenti gli stessi cui si riferiscono,soprattutto ed anche nei confronti degli altri eredi che assume all’oscuro ditutto; che tali atti non sono stati portati a conoscenza del contribuente neitermini e nelle modalità previste per legge al fine di permettere alcontribuente di provvedere eventualmente al tempestivo e regolareadempimento del versamento delle imposte.5.1. Il ricorso è inammissibile.5.2. In base all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso deve contenere,a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione,aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata. Ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronunciaimpugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile edesauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero lecarenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazionequalsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata.(Cass. 21/07/2020, n. 15517).5.3. Il diritto d'impugnazione è esercitato in modo idoneo soltantoqualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica delladecisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delleragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali,debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e daesse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che nonrispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimentoNumero registro generale 15241/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 10149/2026Data pubblicazione 19/04/2026dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità,risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamentesanzionata con l'inammissibilità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296).5.4. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitatodai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa,condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesitassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c.(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11603).5.5. Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene il Collegio chel’articolazione dei motivi esposti in esordio renda palese la violazione deldisposto dell’art.366 1° comma n.4 c.p.c. perché essi non sono idonei asorreggere il diritto d'impugnazione in quanto difettano dei caratteri dellatassatività e della specificità nonché di una precisa enunciazione che lirenda sussumibili nelle distinte categorie logiche previste dall'art. 360c.p.c.5.6. Ciò perché tali motivi, senza considerare i passi motivazionali dellasentenza impugnata, non spiegano le ragioni per cui siffatta pronunciasarebbe errata in relazione alla questione degli eredi (l’imposta grava sulpossessore, e la parte ricorrente nemmeno deduce come vengano inconsiderazione i beni sottoposti a tassazione, come ne risultassero lerelative annotazioni in catasto, come dovesse ripartirsi tra gli eredi ilpossesso, come fossero stati considerati negli avvisi di accertamentoimpugnati); oppure in relazione alla questione della notifica (per qualemodalità la notifica degli atti doveva ritenersi irregolare, fermo restandoche come, invece, rileva la PDA, alla notifica dell’atto impositivo si applicala sanatoria ex art. 156 cpc) ; e, ancora, in riferimento alla questione dellaprescrizione (recte decadenza: il giudice di appello indica le date diNumero registro generale 15241/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 10149/2026Data pubblicazione 19/04/2026notifica che sono tutte infraquinquennali ex L. n. 296 del 2006, art. 1,comma 161) e, infine, a quella dell’omessa notifica degli atti presupposti(di cui difetta la specifica indicazione in ricorso, fermo restando che gli attipresupposti sono gli stessi avvisi di accertamento notificati).5.7. Inoltre, tali censure sono inammissibili perchè mirano, in realtà, asollecitare una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice diappello in quanto il ricorso non reca alcuna chiara menzione dei parametricensori previsti dall’art. 360 c.p.c., limitandosi a censurare liberamente econfusamente la sentenza impugnata anche nei suoi accertamenti dimerito, senza confrontarsi con i limiti previsti da tale disposizione, cosìconsiderando il giudizio di legittimità come se fosse un terzo grado in cuicoinvolgere la Corte nell’esame non della decisione impugnata, madell’«[…] intero compendio delle carte processuali […]», assegnando allaCorte il compito di «[…] rifare daccapo il giudizio di merito» (così Cass.,S.U., 5792/2024, v. § 10.10, in termini chiaramente non consentiti.(Cass., 27 aprile 2025, n. 11001).6- In definitiva, i motivi prospettati dalla ricorrente si risolvono in “nonmotivi” e, quindi, debbono considerarsi nulli per inidoneità alraggiungimento dello scopo, con conseguente inammissibilità del ricorsoper violazione dell’art.366 1 comma n.4 c.p.c..7- Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.8- Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 3 e 4,c.p.c..9- L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Numero registro generale 15241/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 10149/2026Data pubblicazione 19/04/2026Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, ritiene il Collegio che, in relazione all’ipotesi di cui al comma 3, ilricorrente vada condannato al pagamento della somma equitativamentedeterminata di Euro 3.000,00 nonché al pagamento di Euro 1.500,00 infavore della cassa delle ammende, in ossequio al disposto del 4° commadell’art.96 c.p.c. che non prevede alcuna discrezionalità del giudice inordine all’an della condanna.10- Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compenso, Euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori, come perlegge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di Euro 3,000,00 ex art.96 3° comma c.p.c.; condanna,infine, la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, diEuro 1.500,00 ex art.96 4° comma c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 15241/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 10149/2026Data pubblicazione 19/04/2026parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il proposto ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del14/1/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
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