CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 25563/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 dicembre 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 23 febbraio 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1 n. 4 e 8-bis, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione del reato come tentativo di furto, di cui non ricorrerebbero i presupposti integrativi. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata con riguardo alla fattispecie contestatale. Il motivo proposto dalla ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il