CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42128/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame da questi proposta avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere che riteneva sussistenti a suo carico gravi ed univoci indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., art. 73, commi 4 e 6, art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90. 2. La vicenda riguarda l'ingresso nel carcere di Salerno-Fuorni di 400 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish - unitamente a due telefoni cellulari - introdotta nella struttura dal correo [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di semilibertà) e destinata ad [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel predetto carcere, per il successivo spaccio all'interno del medesimo. Invero, dalle risultanze di indagine, compendiate nelle molteplici informative acquisite anche nell'ambito di plurimi procedimenti riuniti, è emersa l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti (prevalentemente cocaina, hashish, marijuana) e, comunque, alla commissione di reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, sia all'interno del carcere che all'esterno, oltre che di reati contro la persona e contro il patrimonio, realizzando delle vere e proprie spedizioni punitive ai danni dei detenuti responsabili del mancato recapito in carcere degli strumenti funzionali al perseguimento degli scopi associativi, anche mediante l'introduzione nella predetta struttura di cellulari e sim card. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, è stato oggetto di un episodio di estorsione, perché (unitamente al Cavallaro) ritenuto responsabile di non avere tenuto fede all'impegno di recapitare ad [OSCURATO:PERSONA] (detenuto considerato promotore e organizzatore dell'attività dei correi) i citati 400 grammi di hashish e i due cellulari, abbandonati dal Cavallaro alla vista dei controlli operati dalla [OSCURATO:PERSONA], e poi sequestrati dalla stessa; e di un pestaggio, posto in essere il 14/02/2019 per avere cercato di "ritagliarsi" una propria attività di spaccio all'interno del carcere all'insaputa dei componenti del sodalizio. 3. Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui si deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 54 della incolpazione e alle esigenze cautelari. Già nella richiesta di riesame, il difensore rilevava che, nelle intercettazioni ivi indicate, non vi era nessuna telefonata in cui il prevenuto fosse interlocutore. Se appare chiara l'organizzazione dell'operazione che vedeva il terminale finale in [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che doveva far entrare in carcere la droga e i due cellulari, insieme alle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è invece chiaro il coinvolgimento dell'attuale ricorrente, che poteva essere stato indicato nelle telefonate a sua insaputa e "tirato dentro" solo successivamente quando gli altri coindagati chiedevano "il conto" ai germani Fattoruso e Cavallaro, divenendo il [OSCURATO:PERSONA] oggetto di estorsione. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], esse sono contraddittorie e prive di riscontro: questi, infatti, riferisce del Cavallaro come il detenuto semilibero che faceva entrare sostanza stupefacente in carcere, ma nulla dice in concreto sulla posizione del Fattoruso. Né viene indicato quale sarebbe stato il coinvolgimento dell'indagato nell'accordo intervenuto tra varie persone, teso a far entrare droga e cellulari per il corrispettivo di 800 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve preliminarmente precisarsi che, se pur indicate nel titoletto del motivo, il ricorso non si sofferma sulle esigenze cautelari ma tratta unicamente la sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato contestato, di talché il vaglio di questa Corte di legittimità è circoscritto a quest'ultimo profilo. 3. È necessario preliminarmente determinare i limiti entro i quali questa Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali. Secondo l'orientamento che il Collegio condivide, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828: in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza; nel medesimo senso, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). Il controllo del giudice di legittimità, quindi, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Alla Corte di legittimità, invero, spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). Il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. 4. Ciò premesso, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata appare connotata da genericità e carenza di motivazione con riguardo all'effettivo ruolo svolto dal ricorrente nell'operazione volta all'ingresso della sostanza stupefacente e dei telefoni nel carcere di Salerno. Il Tribunale ha ricostruito gli accordi intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA], la compagna [OSCURATO:PERSONA], nonché tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a provvedere all'acquisto di quattro telefonini e quattro panetti di sostanza stupefacente da introdurre in carcere per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell'odierno ricorrente), richiamando le singole fasi che hanno preceduto l'operazione e che hanno visto attivamente coinvolte le sorelle dell'indagato. Il coinvolgimento dell'odierno ricorrente nel fatto di cui all'incolpazione provvisoria viene, tuttavia, espresso in termini del tutto generici e, prevalentemente, in ragione del rapporto di stretta parentela con il Cavallaro e con [OSCURATO:PERSONA] e Angela. In particolare, a fronte delle circostanze, pure richiamate nel provvedimento impugnato - ossia, le espresse minacce profferite dall'Albergatore ai fratelli del Fattoruso, prefigurando che quest'ultimo sarebbe stato picchiato se la merce, dal primo richiesta e pattuita, non fosse arrivata in carcere e il pestaggio e l'estorsione subiti dal ricorrente -, il Tribunale non spiega come gli anzidetti accadimenti possano conciliarsi con la prospettazione del concorso dell'indagato nel reato. Ora, la gravità dell'indizio, in sede cautelare, pur non dovendo raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, deve tuttavia fondare l'alta probabilità dell'attribuibilità del reato all'indagato. Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali si richiede, dunque, che gli indizi abbiano i requisiti della certezza e della gravità. Il primo, non esplicitamente menzionato dalla disposizione dell'art. 273 comma 1, cod. proc. pen., postula la verifica processuale circa la reale sussistenza della circostanza stessa, posto che non potrebbe essere consentito fondare la prova critica su un fatto verosimilmente accaduto, valorizzando inammissibilmente il mero sospetto o la personale congettura. Il requisito della gravità puntualizza, invece, la capacità dimostrativa, la pertinenza cioè del dato rispetto al thema probandum, in quanto non sarebbe utilizzabile l'indizio cui si possa attribuire un significato diverso da quello di inferenza (nel rapporto logico fatto noto - fatto da dedurre). 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Salerno. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Salerno. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-te