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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34309/2026

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te di appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi presentati dai difensori diTaglialatela [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli e Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sciullo del Foro di Roma;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in sostituzione ex art. 102 cod.proc. pen., per delega orale, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di NapoliNord, difensore di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di revoca dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso e ha concluso chiedendol'annullamento della sentenza impugnata;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, difensore di [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 25 novembre 2025 inepigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 27 gennaio 2025 dalTribunale di Velletri all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta aGiuliano [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, harevocato la pena accessoria della interdizione legale durante la pena e hasostituito la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici conl’interdizione temporanea per anni cinque.

Ha confermato nel resto la sentenzadi primo grado.2. [OSCURATO:PERSONA] era stato rinviato a giudizio, con decreto di giudizioimmediato, per rispondere del reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] edaltri soggetti, trasportato e comunque detenuto, per uso non personale, sostanzastupefacente del tipo hashish, suddivisa in n.980 panetti per un totale di kg.96,3, da cui erano ricavabili n. 640.227 dosi medie droganti, occultata nelveicolo Renault tg. [OSCURATO:TARGA] condotto da [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente nelleintercapedini presenti nel pianale, negli sportelli e nel vano posteriore: nellospecifico [OSCURATO:PERSONA] procedeva alla guida dell’autovettura MercedesGLE 63 AMG con targa tedesca H1210R, a bordo della quale viaggiava ancheDaniel [OSCURATO:PERSONA], con funzione di staffetta del veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA].3.

Il G.i.p. del Tribunale di Velletri, con la sentenza del 27 gennaio 2025pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato ascrittogli, lo aveva condannato alla pena di anni cinque direclusione ed euro 20.000,00 di multa e gli aveva applicato le pena accessoriedella interdizione legale durante la pena e della interdizione perpetua dai pubbliciuffici.

Sentenza, come sopra anticipato, poi riformata soltanto in relazione allepene dalla sentenza della Corte di appello di Roma oggi impugnata.4.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori di fiducia, Avv.(quest’ultimo, poi, sostituito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di NapoliNord), che hanno proposto due distinti ricorsi, articolando l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] due motivi di ricorso sovrapponibili aiprimi due motivi del ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Con il primo motivo – come detto comune ad entrambi i ricorsi – ilricorrente lamenta erronea applicazione della legge processuale penale esegnatamente degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. nonché contestualmente illogicitàdella motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. – inpunto di competenza territoriale in relazione al contestato trasporto dellasostanza stupefacente.Eccepisce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per incompetenzadel giudice procedente, dovendosi individuare la competenza per territorio nelTribunale di Imperia.Sostiene il ricorrente che i giudici di merito hanno rigettato l’eccezione diincompetenza territoriale, ritenendo la competenza territoriale del Tribunale diVelletri in forza della regola suppletiva di cui all’art. 9 cod. proc. pen., mentreinvece nel caso in esame andava applicato il criterio ordinario di cui all’art. 8,comma 3, cod. proc. pen.

E ciò in quanto – essendo pacifico che il delitto di cuiall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella forma del trasporto, costituiscereato permanente, la cui consumazione perdura per tutto il tempo in cui l’agentemantiene la disponibilità materiale della sostanza – nei casi in cui la condotta haavuto inizio all’estero e si protragga nel territorio nazionale, l’iniziogiuridicamente rilevante della permanenza ai fini della competenza territorialecoincide con il momento ed il luogo di introduzione della sostanza nel territoriodello Stato.Deduce, inoltre, il ricorrente che, qualora non vi sia certezza del luogo diingresso della sostanza stupefacente entro il confine dello Stato, deve farsiricorso alla regola suppletiva di cui all’art. 9 cod. proc. pen. che radica lacompetenza a conoscere la vicenda processuale nel giudice dell’ultimo luogo incui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.

Sostiene che nel caso inesame mentre non è dato conoscere il luogo in cui si è perfezionato l’accordo, èdato ampiamente accertato che il veicolo, a bordo del quale era trasportata lasostanza stupefacente proveniente dalla Spagna, ha varcato il territorionazionale il giorno 13 luglio 2023 a Ventimiglia (come risulta dai rilievi del gps suentrambi gli autoveicoli).4.2.

Con il secondo motivo – come detto comune ad entrambi i ricorsi – ilricorrente lamenta erronea applicazione della legge processuale penale esegnatamente dell’art. 360 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 e 191 cod.proc. pen., nonché contestualmente illogicità della motivazione – ex art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. – in relazione alla attività diacquisizione dei dati dal cellulare sequestrato ad [OSCURATO:PERSONA] in data 13 luglio2023.Eccepisce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per violazione deldiritto di difesa, in quanto [OSCURATO:PERSONA], essendo soggetto indagabile almomento dell’accertamento tecnico compiuto sul cellulare sequestrato adAntonio [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto ricevere gli avvisi di legge.Sostiene il ricorrente che, al momento della richiesta inoltrata al P.M. il 15novembre 2023 di procedere ad accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod.proc. pen. inerente la estrapolazione di dati dal cellulare sequestrato ad Antonioconcorsuale del reato (ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] in forma monosoggettiva), giustoconcorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], siccome emergeva daiseguenti elementi:1) dal fatto che la richiesta di accertamento tecnico irripetibile era stataavanzata con riguardo alle indagini di cui al procedimento penale n. 10166/23R.G.N.R.

DDA Napoli, iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per il reatodi cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;2) dal fatto che il controllo effettuato a Colleferro il 13 luglio 2023 eramirato;3) dal fatto che in occasione del controllo del 13 luglio 2023 approfittandodelle operazioni di verbalizzazione successive al controllo effettuato, il G.I.C.O.aveva proceduto ad installare un dispositivo per la localizzazione satellitare el’intercettazione ambientale sull’autovettura Mercedes in uso a GiulianoTaglialatela;4) dal fatto che nella annotazione del G.I.C.O. versata agli atti delprocedimento penale n. 10166/23 R.G.N.R.

DDA Napoli si rappresentavaespressamente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante il controllo, avevano asseritodi non conoscere [OSCURATO:PERSONA] perché “alte” erano “le probabilità di risultare suoi correi”.Eccepisce, pertanto, il ricorrente la inutilizzabilità dei dati estrapolati edacquisiti dal cellulare sequestrato ad [OSCURATO:PERSONA] in data 13 luglio 2023.Con il secondo motivo di ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ilricorrente eccepisce, altresì, inutilizzabilità delle conversazioni Signal perchéottenute senza un provvedimento formale del giudice.4.3.

Con il terzo motivo – articolato solo dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ilricorrente lamenta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione – exart. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. – in relazione alla mancataconcessione della partecipazione di minima importanza e delle circostanzedell’ingente quantità di sostanza stupefacente e alla ritenuta recidiva.5.

I difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli eAvv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, hanno depositato successivamenteistanza con la quale chiedono l’applicazione della detenzione domiciliaresostitutiva e dei lavori di pubblica utilità di cui agli artt. 53 e 58 L. n.689 del1981, significando che la richiesta non poteva essere avanzata nei giudizi dimerito, poiché i limiti edittali previsti venivano raggiunti solo all’esito dellasentenza della Corte di appello.6.

All’odierna udienza, dopo un rinvio per omesso avviso all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sciullo, secondo difensore di [OSCURATO:PERSONA], il Procuratore generale, inpersona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dientrambi i ricorsi.7.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma,in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., per delega orale, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Dello [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso eha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.8.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «lediverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inalternatività formale tra loro, perdono la loro individualità quando si riferiscanoalla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, seconsumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsicome condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione dellacompetenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione dellaprima di esse (tra le altre, Sez. 4, n. 9496 del 31/1/2008, Baumgardt, Rv.239259).

Invero, se il trasporto dello stupefacente viene a coincideretemporalmente con l'acquisto e con la detenzione della sostanza e ha lo stessooggetto, si è al cospetto di un solo fatto reato che realizza contestualmente piùazioni tipiche alternative previste dall'art. 73 in esame» (Sez. 3, n. 8999 del05/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418 – 01).Ciò premesso, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema dicompetenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parteall'estero, si applica il criterio dettato dall'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen.quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nelterritorio nazionale, proseguendo poi all'estero; qualora, invece, la consumazioneabbia avuto inizio all'estero e sia proseguita nel territorio nazionale, lacompetenza va determinata in base alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod.proc. pen.

«In tal caso, la competenza si stabilisce secondo il criterio suppletivodi cui all'art. 9 comma primo cod. proc. pen., con riferimento all'ultimo luogo incui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione» (Sez. 3, n. 37166 del18/05/2016, B, Rv. 268309-01; Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, Carbone, Rv.246851-01; Sez. 3, n. 48816 del 13/10/2023, Massaro, Rv. 285539-01: «Ai finidella determinazione della competenza per territorio in relazione a reaticonnessi, tra i quali figuri un delitto associativo, come tale di natura permanente,nel caso in cui la sua consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguitain territorio nazionale, trova applicazione la regola suppletiva prevista dall'art. 9,comma 1, cod. proc. pen. per effetto del rinvio ad essa operato dall'art. 10,comma 3, cod. proc. pen., non potendo detta competenza essere determinatasecondo le regole generali di cui all'art. 8 cod. proc. pen.»).Più di recente si è ribadito che «Ai fini della determinazione dellacompetenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento dellaprima delle condotte addebitate e, nel caso in cui tale luogo non sia identificato onon sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso aicriteri suppletivi previsti all'art. 9 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 37166 del18/05/2016, B, Rv. 268309 – 01; Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, Kekaj, Rv.284959 – 01: «ai fini della determinazione della competenza per territorio,occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotteaddebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, lacompetenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabilitidall'art. 9 cod. proc. pen. »; Sez. 4„ n. 24719 del 03/03/2016, Lusha, Rv.267227).Orbene, applicando i predetti principi al caso in esame, del tuttocorrettamente il G.i.p. del Tribunale di Velletri e la Corte di appello di Roma,considerato che il passaggio per la frontiera di Ventimiglia costituisceeventualmente solo il momento in cui la droga è stata introdotta in Italia, manon l’inizio del trasporto della stessa, avvenuto in precedenza e in localitàsconosciuta, hanno ritenuto che la competenza per territorio non potesse esseredeterminata a norma dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. e hanno fattoriferimento al criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.,ravvisando la competenza del giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta unaparte dell’azione ovvero il sequestro della droga a Colleferrro.3.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Con esso il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità dei dati estrapolati edacquisiti dal cellulare sequestrato ad [OSCURATO:PERSONA] in data 13 luglio 2023.Va allora ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,«ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli attilegittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compresol'accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, poichécon la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate tuttele risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza »(Sez. 4, n. 37762 del 20/03/2019, B., Rv. 277477 - 01)4.

Con il secondo motivo di ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ilricorrente eccepisce, altresì, inutilizzabilità delle conversazioni Signal perchéottenute senza un provvedimento formale del giudice.Il motivo è inammissibile in quanto non è autosufficiente, essendo del tuttoprivo di documentazione a supporto della eccezione.5.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione dellacircostanza attenuante della partecipazione di minima importanza e dellecircostanze attenuanti generiche nonché la ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente e della recidiva, èinammissibile perché generico, in quanto non si confronta con le argomentazionisvolte nella sentenza impugnata che confutano, in maniera puntuale e conconsiderazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identichedoglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire"replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento dinovità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.6.

L’istanza con la quale i difensori chiedono l’applicazione della detenzionedomiciliare sostitutiva e dei lavori di pubblica utilità di cui agli artt. 53 e 58 L. n.689 del 1981 è inammissibile in quanto la richiesta andava fatta almeno almomento della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio.E, secondo giurisprudenza consolidata, in tema di ricorso per cassazione, ètardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per laprima volta nel giudizio di legittimità, nel caso in cui l'imputato non l'abbia giàformulata in grado di appello, ove tale giudizio era pendente al 30 dicembre2022, data di entrata in vigore della c.d.

"riforma Cartabia", posto che laprevisione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nelgiudizio di secondo grado, per effetto del disposto di cui all'art. 95 d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2, n. 39096 del 14/11/2025, Siano, Rv. 289007 – 02;Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, D'agata, Rv. 289139 - 01).Peraltro, ai sensi dell’art. 59, comma primo lett. d), L. 24 novembre 1981,n. 689, la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell’imputato diuno dei reati di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio m1975 n. 354, tra cui ilreato oggetto del presente procedimento (artt. 73, comma 4, e 80, comma 2,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)7.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi presentati dai difensori diTaglialatela [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli e Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sciullo del Foro di Roma;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in sostituzione ex art. 102 cod.proc. pen., per delega orale, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di NapoliNord, difensore di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di revoca dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso e ha concluso chiedendol'annullamento della sentenza impugnata;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, difensore di [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 25 novembre 2025 inepigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 27 gennaio 2025 dalTribunale di Velletri all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta aGiuliano [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, harevocato la pena accessoria della interdizione legale durante la pena e hasostituito la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici conl’interdizione temporanea per anni cinque. Ha confermato nel resto la sentenzadi primo grado.2. [OSCURATO:PERSONA] era stato rinviato a giudizio, con decreto di giudizioimmediato, per rispondere del reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] edaltri soggetti, trasportato e comunque detenuto, per uso non personale, sostanzastupefacente del tipo hashish, suddivisa in n.980 panetti per un totale di kg.96,3, da cui erano ricavabili n. 640.227 dosi medie droganti, occultata nelveicolo Renault tg. [OSCURATO:TARGA] condotto da [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente nelleintercapedini presenti nel pianale, negli sportelli e nel vano posteriore: nellospecifico [OSCURATO:PERSONA] procedeva alla guida dell’autovettura MercedesGLE 63 AMG con targa tedesca H1210R, a bordo della quale viaggiava ancheDaniel [OSCURATO:PERSONA], con funzione di staffetta del veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA].3. Il G.i.p. del Tribunale di Velletri, con la sentenza del 27 gennaio 2025pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato ascrittogli, lo aveva condannato alla pena di anni cinque direclusione ed euro 20.000,00 di multa e gli aveva applicato le pena accessoriedella interdizione legale durante la pena e della interdizione perpetua dai pubbliciuffici. Sentenza, come sopra anticipato, poi riformata soltanto in relazione allepene dalla sentenza della Corte di appello di Roma oggi impugnata.4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori di fiducia, Avv.(quest’ultimo, poi, sostituito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di NapoliNord), che hanno proposto due distinti ricorsi, articolando l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] due motivi di ricorso sovrapponibili aiprimi due motivi del ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo – come detto comune ad entrambi i ricorsi – ilricorrente lamenta erronea applicazione della legge processuale penale esegnatamente degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. nonché contestualmente illogicitàdella motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. – inpunto di competenza territoriale in relazione al contestato trasporto dellasostanza stupefacente.Eccepisce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per incompetenzadel giudice procedente, dovendosi individuare la competenza per territorio nelTribunale di Imperia.Sostiene il ricorrente che i giudici di merito hanno rigettato l’eccezione diincompetenza territoriale, ritenendo la competenza territoriale del Tribunale diVelletri in forza della regola suppletiva di cui all’art. 9 cod. proc. pen., mentreinvece nel caso in esame andava applicato il criterio ordinario di cui all’art. 8,comma 3, cod. proc. pen. E ciò in quanto – essendo pacifico che il delitto di cuiall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella forma del trasporto, costituiscereato permanente, la cui consumazione perdura per tutto il tempo in cui l’agentemantiene la disponibilità materiale della sostanza – nei casi in cui la condotta haavuto inizio all’estero e si protragga nel territorio nazionale, l’iniziogiuridicamente rilevante della permanenza ai fini della competenza territorialecoincide con il momento ed il luogo di introduzione della sostanza nel territoriodello Stato.Deduce, inoltre, il ricorrente che, qualora non vi sia certezza del luogo diingresso della sostanza stupefacente entro il confine dello Stato, deve farsiricorso alla regola suppletiva di cui all’art. 9 cod. proc. pen. che radica lacompetenza a conoscere la vicenda processuale nel giudice dell’ultimo luogo incui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Sostiene che nel caso inesame mentre non è dato conoscere il luogo in cui si è perfezionato l’accordo, èdato ampiamente accertato che il veicolo, a bordo del quale era trasportata lasostanza stupefacente proveniente dalla Spagna, ha varcato il territorionazionale il giorno 13 luglio 2023 a Ventimiglia (come risulta dai rilievi del gps suentrambi gli autoveicoli).4.2. Con il secondo motivo – come detto comune ad entrambi i ricorsi – ilricorrente lamenta erronea applicazione della legge processuale penale esegnatamente dell’art. 360 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 e 191 cod.proc. pen., nonché contestualmente illogicità della motivazione – ex art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. – in relazione alla attività diacquisizione dei dati dal cellulare sequestrato ad [OSCURATO:PERSONA] in data 13 luglio2023.Eccepisce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per violazione deldiritto di difesa, in quanto [OSCURATO:PERSONA], essendo soggetto indagabile almomento dell’accertamento tecnico compiuto sul cellulare sequestrato adAntonio [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto ricevere gli avvisi di legge.Sostiene il ricorrente che, al momento della richiesta inoltrata al P.M. il 15novembre 2023 di procedere ad accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod.proc. pen. inerente la estrapolazione di dati dal cellulare sequestrato ad Antonioconcorsuale del reato (ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] in forma monosoggettiva), giustoconcorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], siccome emergeva daiseguenti elementi:1) dal fatto che la richiesta di accertamento tecnico irripetibile era stataavanzata con riguardo alle indagini di cui al procedimento penale n. 10166/23R.G.N.R. DDA Napoli, iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per il reatodi cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;2) dal fatto che il controllo effettuato a Colleferro il 13 luglio 2023 eramirato;3) dal fatto che in occasione del controllo del 13 luglio 2023 approfittandodelle operazioni di verbalizzazione successive al controllo effettuato, il G.I.C.O.aveva proceduto ad installare un dispositivo per la localizzazione satellitare el’intercettazione ambientale sull’autovettura Mercedes in uso a GiulianoTaglialatela;4) dal fatto che nella annotazione del G.I.C.O. versata agli atti delprocedimento penale n. 10166/23 R.G.N.R. DDA Napoli si rappresentavaespressamente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante il controllo, avevano asseritodi non conoscere [OSCURATO:PERSONA] perché “alte” erano “le probabilità di risultare suoi correi”.Eccepisce, pertanto, il ricorrente la inutilizzabilità dei dati estrapolati edacquisiti dal cellulare sequestrato ad [OSCURATO:PERSONA] in data 13 luglio 2023.Con il secondo motivo di ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ilricorrente eccepisce, altresì, inutilizzabilità delle conversazioni Signal perchéottenute senza un provvedimento formale del giudice.4.3. Con il terzo motivo – articolato solo dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ilricorrente lamenta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione – exart. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. – in relazione alla mancataconcessione della partecipazione di minima importanza e delle circostanzedell’ingente quantità di sostanza stupefacente e alla ritenuta recidiva.5. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli eAvv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, hanno depositato successivamenteistanza con la quale chiedono l’applicazione della detenzione domiciliaresostitutiva e dei lavori di pubblica utilità di cui agli artt. 53 e 58 L. n.689 del1981, significando che la richiesta non poteva essere avanzata nei giudizi dimerito, poiché i limiti edittali previsti venivano raggiunti solo all’esito dellasentenza della Corte di appello.6. All’odierna udienza, dopo un rinvio per omesso avviso all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sciullo, secondo difensore di [OSCURATO:PERSONA], il Procuratore generale, inpersona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dientrambi i ricorsi.7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma,in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., per delega orale, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Dello [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso eha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «lediverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inalternatività formale tra loro, perdono la loro individualità quando si riferiscanoalla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, seconsumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsicome condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione dellacompetenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione dellaprima di esse (tra le altre, Sez. 4, n. 9496 del 31/1/2008, Baumgardt, Rv.239259). Invero, se il trasporto dello stupefacente viene a coincideretemporalmente con l'acquisto e con la detenzione della sostanza e ha lo stessooggetto, si è al cospetto di un solo fatto reato che realizza contestualmente piùazioni tipiche alternative previste dall'art. 73 in esame» (Sez. 3, n. 8999 del05/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418 – 01).Ciò premesso, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema dicompetenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parteall'estero, si applica il criterio dettato dall'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen.quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nelterritorio nazionale, proseguendo poi all'estero; qualora, invece, la consumazioneabbia avuto inizio all'estero e sia proseguita nel territorio nazionale, lacompetenza va determinata in base alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod.proc. pen. «In tal caso, la competenza si stabilisce secondo il criterio suppletivodi cui all'art. 9 comma primo cod. proc. pen., con riferimento all'ultimo luogo incui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione» (Sez. 3, n. 37166 del18/05/2016, B, Rv. 268309-01; Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, Carbone, Rv.246851-01; Sez. 3, n. 48816 del 13/10/2023, Massaro, Rv. 285539-01: «Ai finidella determinazione della competenza per territorio in relazione a reaticonnessi, tra i quali figuri un delitto associativo, come tale di natura permanente,nel caso in cui la sua consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguitain territorio nazionale, trova applicazione la regola suppletiva prevista dall'art. 9,comma 1, cod. proc. pen. per effetto del rinvio ad essa operato dall'art. 10,comma 3, cod. proc. pen., non potendo detta competenza essere determinatasecondo le regole generali di cui all'art. 8 cod. proc. pen.»).Più di recente si è ribadito che «Ai fini della determinazione dellacompetenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento dellaprima delle condotte addebitate e, nel caso in cui tale luogo non sia identificato onon sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso aicriteri suppletivi previsti all'art. 9 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 37166 del18/05/2016, B, Rv. 268309 – 01; Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, Kekaj, Rv.284959 – 01: «ai fini della determinazione della competenza per territorio,occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotteaddebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, lacompetenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabilitidall'art. 9 cod. proc. pen. »; Sez. 4„ n. 24719 del 03/03/2016, Lusha, Rv.267227).Orbene, applicando i predetti principi al caso in esame, del tuttocorrettamente il G.i.p. del Tribunale di Velletri e la Corte di appello di Roma,considerato che il passaggio per la frontiera di Ventimiglia costituisceeventualmente solo il momento in cui la droga è stata introdotta in Italia, manon l’inizio del trasporto della stessa, avvenuto in precedenza e in localitàsconosciuta, hanno ritenuto che la competenza per territorio non potesse esseredeterminata a norma dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. e hanno fattoriferimento al criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.,ravvisando la competenza del giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta unaparte dell’azione ovvero il sequestro della droga a Colleferrro.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Con esso il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità dei dati estrapolati edacquisiti dal cellulare sequestrato ad [OSCURATO:PERSONA] in data 13 luglio 2023.Va allora ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,«ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli attilegittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compresol'accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, poichécon la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate tuttele risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza »(Sez. 4, n. 37762 del 20/03/2019, B., Rv. 277477 - 01)4. Con il secondo motivo di ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ilricorrente eccepisce, altresì, inutilizzabilità delle conversazioni Signal perchéottenute senza un provvedimento formale del giudice.Il motivo è inammissibile in quanto non è autosufficiente, essendo del tuttoprivo di documentazione a supporto della eccezione.5. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione dellacircostanza attenuante della partecipazione di minima importanza e dellecircostanze attenuanti generiche nonché la ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente e della recidiva, èinammissibile perché generico, in quanto non si confronta con le argomentazionisvolte nella sentenza impugnata che confutano, in maniera puntuale e conconsiderazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identichedoglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire"replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento dinovità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.6. L’istanza con la quale i difensori chiedono l’applicazione della detenzionedomiciliare sostitutiva e dei lavori di pubblica utilità di cui agli artt. 53 e 58 L. n.689 del 1981 è inammissibile in quanto la richiesta andava fatta almeno almomento della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio.E, secondo giurisprudenza consolidata, in tema di ricorso per cassazione, ètardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per laprima volta nel giudizio di legittimità, nel caso in cui l'imputato non l'abbia giàformulata in grado di appello, ove tale giudizio era pendente al 30 dicembre2022, data di entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia", posto che laprevisione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nelgiudizio di secondo grado, per effetto del disposto di cui all'art. 95 d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2, n. 39096 del 14/11/2025, Siano, Rv. 289007 – 02;Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, D'agata, Rv. 289139 - 01).Peraltro, ai sensi dell’art. 59, comma primo lett. d), L. 24 novembre 1981,n. 689, la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell’imputato diuno dei reati di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio m1975 n. 354, tra cui ilreato oggetto del presente procedimento (artt. 73, comma 4, e 80, comma 2,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)7. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris