CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12769/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 149, presso lo S tudio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; rappresentata e difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 12769 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -2- per la cassazione della sentenza n. 3014/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8 novembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. PaoloSPAZIANI. Rilevato che: il Tribunale di Bologna rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]., con cui l’attore aveva invocato la condanna della società convenuta al pagamento della somma di Euro 85.000 a titolo di indennizzo assicurativo per il furto della sua autovettura, asseritamente subìto in data 8 ottobre 2018; la sentenza del Tribunale di Bologna è stata integralmente confermata dalla Corte di appello della stessa città, la quale ha rigettato l’impugnazione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; la corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- in linea generale, in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, trova operatività il principio secondo il quale incombe sull’assicurato medesimo, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro; II- nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di polizza assicurativa per furto d’auto, l’evento coperto dalla garanzia, nonché fatto costitutivo del diritto al pagamento dell’indennizzo, era costituito dall’avvenuto furto, sicché incombeva sul sig. [OSCURATO:PERSONA] l’onere di dimostrarne la sussistenza; Ric. 2022 n. 12769 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -3- III-tale onere, però, non era stato assolto, poiché l’attore si era limitato a produrre la denuncia-querela sporta ai Carabinieri (comprensiva della successiva integrazione, nella quale aveva rappresentato di avere appreso dalla compagnia assicurativa l’eventualità, poi confermatagli dal venditore dell’automobile, che quest’ultima era dotata di un dispositivo di geolocalizzazione), nonché la documentazione relativa al certificato cronologico di proprietà con annotazione della perdita di possesso del veicolo e alla consegna delle due chiavi di esso alla compagnia assicurativa; da questi documenti non poteva, tuttavia, trarsi la prova del reale accadimento del furto, atteso che la denuncia-querela, in particolare, doveva reputarsi del tutto priva di efficacia probatoria, quale atto proveniente dallo stesso assicurato; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.L’unico, articolat o motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.; il ricorrente deduce che la Corte di appello erroneamente avrebbe ritenuto non dimostrata la verificazione del furto dell’autovettura;evidenzia che egli non si era limitato a produrre soltanto la denuncia-querela, tra l’altro debitamente integrata su richiesta della compagnia assicurativa, ma aveva depositato, oltre ad essa, tutta la documentazione richiesta dal contratto di assicurazione in funzione dell’ottenimento dell’indennizzo assicurativo per il caso di furto del veicolo, ovverosia quella inerente alla consegna delle due chiavi dell’autovettura e al certificato cronologico di proprietà, con annotazione della perdita Ric. 2022 n. 12769 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -4- di possesso dell’autovettura; s ostiene che, attraverso tale produzione, avrebbe pienamente assolto il proprio onere probatorio, non potendo questo essere esteso sino a ricomprendere la prova di circostanze negative (come quella di non essere in possesso del bene) né, ovviamente, quella relativa all’individuazione dell’autore del furto; 2.il motivo - e con esso l’intero ricorso - è inammissibile ; in primo luogo, la violazione dell’art. 2697 c.c. non è prospettabile per censurare - come, invece, avvenuto nella specie – l ’ apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma solo l'erronea distribuzione “inter partes” degli oneri probatori (ex multis, Cass. 31/08/2020, n. 18092); in secondo luogo, la Corte territoriale - nell’esprimere il giudizio secondo cui la denuncia - querela presentata ai Carabinieri, sebbene integrata dal deposito della documentazione richiesta dal contratto assicurativo, non era sufficiente a provare la sottrazione del veicolo, quale fatto costitutivo del diritto all’indennizzoassicurativo - si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte,in forza dei quali, da un lato, nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell ’ ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass.21/12/2017, n.30656); dall’altro lato, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato (da ultimo, con r i ferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 07/11/2022, Ric. 2022 n. 12769 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -5- n. 32637; in precedenza, più in generale, Cass. 10/02/2003, n. 1935); il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], censurando indebitamente il motivato apprezzamento delle risultanze istruttorie, insindacabilmente compiuto dal giudice del merito, deve essere dichiarato inammissibile; 3. l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo , precisandosi che nulla va riconosciuto a titolo di rimborsi, non essendo stato indicato alcunché al riguardo nella nota spese depositata dalla controricorrente; 4. a i sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna ilricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per centoed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Ric. 2022 n. 1276