CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 37547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con il dato normativo, atteso che in tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, ma "ai soli effetti della responsabilità civile" (art. 576 cod. proc. pen.), e tale impugnazione non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale, per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero, si forma il giudicato, ed, infatti, lo stesso art. 622 cod. proc. pen. sull'annullamento della sentenza ai soli effetti civili, premette "fermi gli effetti penali della sentenza"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023. D E POS