CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11;08/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 29/05/2020 (depositato il 30/12/2020) la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la proposta di confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Boschicello, n. 2/B, in catasto al foglio 110, particella 1176 (ex 548 e 549), sub. 3, intestata a [OSCURATO:PERSONA]; b) ha confermato, nel resto, siffatta decisione che bl) aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni e imposizione di cauzione; b2) aveva disposto la confisca di altri immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], nella medesima via Boschicello, n. 2/B, al foglio 110, particella 1176, sub. 4, 5, 6, 7, 9, tutti intestati a [OSCURATO:PERSONA], nonché di un buono postale fruttifero intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse dei Nucera è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 4, 6, 8, 10 del d. Igs. n. 159 del 2011, all'art. 111 Cost., all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sottolineando l'assenza dei presupposti per l'inquadramento del Nucera nelle categorie dei soggetti socialmente pericolosi e per ritenere attuale la pericolosità dello stesso. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza dell'art. 24 del d. Igs. 159 del 2011, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione, con riguardo all'affermata sussistenza della correlazione temporale tra la condizione di pericolosità e l'incremento patrimoniale confiscabile. Ci si duole, in particolare, del ricorso alla praesumptio de praesumpto. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza dell'art. 24 del d. Igs. 159 del 2011, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione, con riguardo all'affermata sussistenza della correlazione temporale tra la condizione di pericolosità e l'incremento patrimoniale confiscabile, in relazione agli immobili edificati prima del riconoscimento della pericolosità specifica. Si deduce, altresì, travisamento della prova. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza dell'art. 24 del d. Igs. n. 159 del 2011, dell'art. 42 Cost., degli artt. 934 e 936 cod. civ., in relazione alla mancata applicazione del principio di accessione. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta inosservanza dell'art. 24 del d. Igs. 159 del 2011, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione, con riguardo alla prova della sussistenza della sproporzione desunta attraverso l'utilizzo degli indici Istat, con riferimento agli eredi della moglie del preposto. Anche in questo caso ci si duole del ricorso alla praesumptio de praesumpto. 3. Sono state trasmesse le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile. A livello di inquadramento generale (ciò che consentirà di evitare inutili ripetizioni anche nell'esame dei motivi successivi), va ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (e ciò sia con riguardo alle misure personali - art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 - sia con riguardo alle misure reali - art. 27, comma 2 dello stesso d. Igs.), sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al giudizio di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). Ora, con riguardo alla censura che investe l'applicazione al Nucera della misura personale, si osserva che l'autonomia di valutazione riconosciuta al giudice della prevenzione è calibrata sulla peculiarità dei presupposti della decisione, ma certo non consente di prescindere dall'esistenza, come nel caso di specie, di decisioni irrevocabili che hanno accertato la partecipazione del Nucera al sodalizio mafioso. In disparte il tema dell'attualità della pericolosità, sul quale si tornerà subito in fra, va allora rilevato che persino l'appartenenza ad una associazione mafiosa integra un'ipotesi di pericolosità sociale qualificata quando la condotta del proposto, pur non riconducibile ad una vera e propria partecipazione al gruppo criminale, sia apprezzabile in termini di vicinanza all'associazione tale da risultare, attraverso un contributo fattivo alle attività ed allo sviluppo del sodalizio, funzionale agli interessi della stessa (Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019, Valenza, Rv. 277402 - 01). Ma, si ripete, nella specie, come puntualmente rilevato nel decreto impugnato, si tratta di ben altro: dell'accertamento in due procedimenti penali della partecipazione del Nucera a due sodalizi 'ndranghetístici storici e, in un caso, con un ruolo apicale non dismesso neanche durante la detenzione. Ciò posto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi già, autorevolmente, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271512 - 01), il richiamo alle presunzioni semplici di persistenza del vincolo associativo deve essere corroborato dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che le sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha puntualmente sottolineato - con motivazione tutt'altro che apparente - che il ruolo verticistico del Nucera (già raggiunto da una prima condanna per il reato di cui all'art. 416-bis divenuta irrevocabile il 16/11/2002, in relazione a condotte che rimontavano sino ai primi anni '90, e condannato nuovamente per lo stesso reato con sentenza del 21/10/2014), la sua ferma determinazione a mantenere intatta la sua posizione dopo un primo periodo di detenzione in un contesto criminale storico e il fatto che l'ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti risalisse al maggio del 2013 erano elementi decisivi per apprezzare il radicamento risalente del proposto nell'ambiente criminale di appartenenza, tale da rendere del tutto irrilevante, ai fini del giudizio di attualità della pericolosità, l'assenza di rilievi disciplinari nel successivo periodo di detenzione. 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, pur formalmente denunciando una violazione di legge, aspira ad un sindacato sulla congruità motivazionale, precluso in questa sede per le ragioni indicate supra sub 1 del Considerato in diritto. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 02/02/2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). In tale contesto, lo schema logico che innerva la motivazione del decreto impugnato non è in alcun modo riconducibile alla praesumptio de praesumpto. La Corte d'appello, infatti, si limita a ricostruire in termini razionali la portata temporale della contestazione di cui alla prima sentenza di condanna del Nucera (il capo di imputazione, infatti, indicava l'appartenenza «da epoca imprecisata fino alla data odierna»), osservando che dalle intercettazioni del 1996 emergeva un ruolo ben delineato del proposto con compiti specifici che, ragionevolmente, dovevano risalire ad epoca anteriore, anche in virtù del legame parentale con la moglie di altro associato ([OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]), ossia ai primi anni '90, quando, per effetto della pax mafiosa, il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] al quale il Nucera era risultato partecipare - aveva potuto operare indisturbato nel settore delle estorsioni. In tal modo delimitato l'ambito temporale della pericolosità (e le contestazioni del ricorso, oltre che generiche, investono appunto la congruità motivazionale del decreto impugnato), il giudice della prevenzione ha tratto le coerenti conseguenze quanto all'attribuzione di significato della sproporzione reddituale 3. Il terzo motivo è inammissibile, dal momento che: a) anche espressamente richiama la giurisprudenza di questa Corte sul travisamento della prova quale vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ossia quale vizio non deducibile in sé - per quanto rilevato supra sub 1 - nell'impugnazione di legittimità del decreto che applichi una misura di prevenzione; b) in ogni caso, si traduce nella riedizione di considerazioni che sono state apprezzate dalla Corte territoriale, con estremo rigore quanto alla data di completamento degli immobili, alla luce delle diverse indicazioni prospettate dai consulenti di parte (e delle correzioni apportate, rispetto alle deduzioni dell'atto di appello, dalla consulenza allegata ai motivi aggiunti). Peraltro, ferma la delimitazione temporale dello spettro di pericolosità, deve segnalarsi che la sproporzione reddituale accertata sin dagli inizi degli anni '60 vale ad escludere il successivo impiego di risorse lecitamente impiegate in epoca anteriore. 4. Il quarto motivo è del pari inammissibile, ancora una volta perché, pur formalmente denunciando la mancata applicazione della regola dell'accessione, aspira ad un sindacato sulla congruità dell'apparato motivazionale che ha concluso per il rilievo preminente di quanto realizzato sul terreno rispetto al valore di quest'ultimo. Questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non è consentita la confisca delle sole parti di un edificio realizzate con il reimpiego di utili costituenti profitto illecito, in quanto esse, per l'inscíndibilità delle parti componenti l'immobile, non sono suscettibili di utilizzazione separata (Sez. 6, n. 10105 del 10/10/2018 - dep. 07/03/2019, Visinoni, Rv. 275426 - 01, la quale ha precisato che il principio dell'accessione, previsto dall'art.934 cod. civ., non trova applicazione qualora l'immobile suscettibile di confisca sia di valore ampiamente superiore rispetto al terreno sul quale è stato realizzato e del quale non sia controversa la provenienza lecita).5. Inammissibile è del pari il quinto motivo, che insiste sull'esistenza di una praesumptio de praesumpto, del tutto inesistente, per eludere í limiti del sindacato di legittimità in materia. In realtà, la valutazione di sproporzione reddituale, l'apprezzamento dei costi di costruzione e i calcoli dei consumi legati alle esigenze di vita sono stati operati in modo certosino dalla Corte d'appello, con puntuale - ancorché dai ricorrenti non condiviso - esame delle doglianze difensive. È pertanto radicalmente inammissibile l'altrettanto analitica riproposizione di siffatte deduzioni, giustificata dalla denunciata ma insussistente carenza motivazionale. A quest'ultimo riguardo, va ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01). 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa