CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale di-chiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al pre-sente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le no-tificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettro-nica certificata indicato, elettivamente domiciliata negli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], siti in Roma, vie del Tempio di Giove, n. 21-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5672/2021, deposi-tata il 5/8/2021.1 RG n. 3669/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3669/2022Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 15609/2026Data pubblicazione 21/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 11 in Roma proponevaopposizione all'avviso di pagamento n. 20001182/2014, emesso daRoma [OSCURATO:PERSONA] per omesso pagamento del canone per occupazionedi suolo pubblico (COSAP) relativo all'anno 2012, per euro 4.187,00.2. Il Tribunale con sentenza n. 5084/2017, pubblicata il 13/3/2017, accoglieva la domanda.3. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].4. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 5672/2021,depositata il 5/8/2021, accoglieva l'appello.In particolare, rilevava che il Condominio non aveva fornito ri-scontri all'assunto della proprietà condominiale della porzione di im-mobile occupata, non essendo peraltro condivisibile la tesi del primoGiudice per cui il canone richiedeva un titolo concessorio.Era invece sufficiente, ai fini del canone, l'utilizzo particolare oeccezionale che traeva il singolo dall'occupazione, anche abusiva.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilCondominio, depositando anche memoria scritta.6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositandoanche memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce«eccezione di giudicato e precedenti».2 RG n. 3669/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3669/2022Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 15609/2026Data pubblicazione 21/05/2026In sostanza, il ricorrente deduce la sussistenza di tre pronuncegiurisdizionali, passate in giudicato, che hanno escluso l'obbligo peril condominio di pagare il COSAP.Vengono indicate la sentenza del Tribunale di Roma n. 13535del 2017, con attestazione del passaggio in giudicato, e le ordinanzedella Corte di cassazione nn. 28148/2019 e 21654/2020.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdella sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunciasul giudicato e sui precedenti conformi, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'ecce-zione di giudicato sollevata dal Condominio appellato.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in combinato dispostocon l'art. 324 c.p.c., l'art. 118 disposizioni di attuazione del codice diprocedura civile e delle norme a questi connesse e correlate, in re-lazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamentala «violazione o falsa applicazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 446/97,in combinato disposto con gli artt. 1, 14-bis e 16 del regolamentodel Comune di Roma istitutivo del canone per l'occupazione deglispazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP) e delle norme a questiconnesse e correlate, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., sulla mancanza di una formale concessione».5. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 63 deld.lgs. n. 446/97 in combinato disposto con l'art. 1 del regolamentodel Comune di Roma istitutivo del canone per l'occupazione deglispazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP) e delle norme a questiconnesse e correlate, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,3 RG n. 3669/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3669/2022Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 15609/2026Data pubblicazione 21/05/2026c.p.c., sul difetto di prova da parte del Comune e sulla costituzionenei modi di legge della servitù di pubblico passaggio».6. Con il sesto motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione o falsa applicazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 446/97, in combi-nato disposto con l'art. 1 del regolamento del Comune di Roma isti-tutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubblichecomunali (COSAP) e delle norme a queste connesse e correlate, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sull'assenza di oc-cupazione e sulla realizzazione su area privata non assoggetta a pub-blico passaggio, nonché nullità della sentenza e violazione dell'art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di mancata sottra-zione all'uso pubblico, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.».7. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che vanno affrontaticongiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati,stante l'intervenuto giudicato esterno, con assorbimento dei restanti.7.1. Nella specie, la sentenza di merito del Tribunale di Roma(n. 12947/2021), passata in giudicato, è stata già prodotta in seded'appello, anche se la Corte territoriale ha ritenuto non fondata l'ec-cezione di giudicato.8. Ed infatti la sentenza del Tribunale di Roma n. 12947 del2021, relativa all'anno 2010, è passata in giudicato, come da rispet-tive attestazioni di cancelleria.Sono poi intervenute anche le ordinanze di questa Corte n.21654/2020 e n. 28148/2019, relative ad altre annualità.La Corte di appello, nella sentenza qui impugnata, accogliendol'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto infondata l'eccezione di giu-dicato «non avendo il condominio documentato le pronunce che as-sume favorevoli e la loro inerenza alla controversia di specie, come4 RG n. 3669/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3669/2022Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 15609/2026Data pubblicazione 21/05/2026anche della relativa attestazione di mancata impugnazione e che,come noto, costituisce la prova legale del passaggio in giudicato».Tuttavia, nella sentenza del Tribunale di Roma n. 12947/2017,riportata anche nella motivazione della ordinanza di questa Corte n.28148/2019, si è chiarito che «ne discende, nella specie, l'accerta-mento definitivo, contenuto nelle sentenze citate, della mancanza,in capo al Comune di Roma, del presupposto per ottenere il paga-mento del condominio di piazza Gondar n. 11 in Roma relativo adannualità diverse, in mancanza di elementi di novità attinenti al 2010(assenza originaria del presupposto impositivo, trattandosi di manu-fatti realizzati quando l'area era ancora privata e senza una conces-sione all'uso particolare di un bene pubblico) preclude il riesame dellastessa questione» (pagine 2 e s. della sentenza del Tribunale di Roman. 12947/2017).Questa Corte ha anche chiarito, nell'ordinanza n. 28148 del2019, che «il condominio controricorrente ha depositato, in uno allamemoria ex art. 378 c.p.c., copia della sentenza del Tribunale diRoma n. 12947/2017, resa in data 26/6/2017 in altro giudizio tra lemedesime parti, avente ad oggetto un'annualità diversa di COSAPper le medesime griglie oggetto della presente causa, munita deltimbro attestante la mancata proposizione di appello apposto in data16/02/2018. In base a tale pronuncia, il condominio ha sollevato ec-cezione di giudicato esterno in relazione all'accertamento di non de-benza del canone per l'occupazione del suolo».Anche nell'ordinanza n. 21654/2020 di questa Corte, sempretra le stesse parti, si è ritenuto infondato il ricorso per cassazioneproposto da [OSCURATO:PERSONA], richiamando sia la sentenza del Tribu-nale di Roma n. 12947/2017, con attestazione di passaggio in giudi-cato, sia l'ordinanza di questa Corte n. 28148 del 2019.5 RG n. 3669/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3669/2022Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 15609/2026Data pubblicazione 21/05/20269. La Corte d'appello, invece, ha del tutto omesso di valutare,ai fine della decisione sull'eccezione di giudicato esterno sollevata dalCondominio, i precedenti provvedimenti giurisdizionali definitivi.10. Tuttavia - quanto all'efficacia di giudicato esterno - pre-messo che il COSAP non è un'imposta, ma un'entrata patrimonialeprivatistica, dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta,dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione disuolo pubblico (Cass. n. 1435/2018; Cass. n. 24541/2019; Cass. n.7188/2022), va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giu-dicato, sia pur formatosi in relazione a periodi temporali diversi,opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed inrelazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione diquelli variabili (Cass., 19/4/2023, n. 10430; Cass. n. 17223/2020).Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossiala presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del Condomi-nio odierno resistente ed il momento storico in cui le stesse sonostate realizzate.10.1. In proposito, va rimarcato che, nell'ambito dei rapportigiuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmentene costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamentorelativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diversoprocesso, delle medesime questioni, spiegando la propria efficaciaanche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limitedi una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenutomateriale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021).Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazioneal medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fattoesercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili6 RG n. 3669/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3669/2022Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 15609/2026Data pubblicazione 21/05/2026in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specifica-mente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, dellapronuncia (Cass. n. 6091/2020, Cass. n. 33021/2022).Si è chiarito, infatti, che questa Corte, a Sezioni Unite, ha rite-nuto che il principio del giudicato esterno, come enucleato in materiatributaria, «trova applicazione anche nella fattispecie, posto che ilpresupposto della debenza del COSAP - conformemente al presup-posto impositivo della precedente TOSAP - consiste in ultima analisiin un accertamento di fatto, concernente le caratteristiche della gri-glia o intercapedine ed il suo originario inglobamento del fabbricatoprivato, da un lato, e l'esistenza o meno di un titolo autorizzativo,dall'altro lato; accertamento che è suscettibile di rimanere stabile neltempo, ove non intervengano e non siano adeguatamente dedottieventi atti a modificare il contesto fattuale o autorizzativo».11. Nella sentenza di merito del Tribunale di Roma e nelle duepronunce di questa Corte, si è tenuto conto della circostanza che legriglie ed intercapedini condominiali erano già esistenti al momentodella realizzazione dell'edificio.Pertanto, si è formato il giudicato proprio sulla circostanza dellapreesistenza delle griglie alla destinazione ad uso pubblico.12. Restano assorbiti i restanti motivi.13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in re-lazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.Maccoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i re-stanti; cassa la sentenza impugnata, in ordine ai motivi accolti, con7 RG n. 3669/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3669/2022Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 15609/2026Data pubblicazione 21/05/2026rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui de-manda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino8 RG n. 3669/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio