CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 49672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, le conclusioni, con vari allegati, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che l'imputato sia condannato alla rifusione delle spese di giudizio, come da nota spesa allegata; le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 03/04/2023, il Tribunale di Padova ha confermato la sentenza in data 11/05/2022 con la quale il Giudice di pace di Padova aveva dichiarata [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 191 e 240 cod. proc. pen. in relazione al documento anonimo datato 21/03/2018, poiché in tale esposto è riportato in calce solo un "logo-firma" e non la firma autografa dell'imputato, sicché deve ritenersi anonimo. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 595 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alle mali del 21/03/2018, 22/03/2018 e 27/03/2018, in quanto la sentenza impugnata, senza riesaminare le prove ma riferendosi alla sentenza di primo grado, ha ritenuto che fossero lesive dell'onore e del prestigio della persona offesa e destinate a un pluralità di soggetti, laddove, solo la prima mail si riferiva all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre nella mail del 22/03/2018 Violato esprimeva un giudizio negativo sul distretto sanitario e non sulla persona offesa, laddove la mai! del 17/03/2018 rappresentava quanto già detto con la mail del 22, aggiungendo dei commenti certamente pesanti sulla persona offesa, ma senza argomentare sulle censure della difesa alla sentenza di primo grado. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 599 cod. pen., anche nella forma della "provocazione per accumulo", in quanto la sentenza impugnata non ha considerato che la scriminante presuppone uno stato di alterazione emotiva anche protratto nel tempo, senza che sia necessaria l'immediatezza della reazione, laddove la condotta della persona offesa rappresentava una provocazione costruita "ad arte", non considerando che l'imputato, a causa della "pubblicità" dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha invano consultato moltissimi medici del distretto. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante della provocazione delle circostanze attenuanti generiche.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, come da nota spesa allegata; il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In limine, mette conto sottolineare che, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Ora, nel caso di specie, il ricorso denuncia promiscuamente violazioni di legge e vizi di motivazione, ma la doglianza censura sovente solo quest'ultima, il che la rende inammissibile a norma dell'art. 39-bis, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274. 2. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, in quanto - posto che ad assumere rilievo è la provenienza della comunicazione diffamatoria, non il fatto che lo scritto in cui si estrinseca sia o meno sottoscritto in forma autografa dall'autore - il ricorso, per un verso, sollecita a questa Corte un inammissibile accertamento in fatto in ordine a tale provenienza, mentre, per altro verso, neppure deduce di avere specificamente devoluto detto accertamento al giudice di appello. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Il giudice di appello ha puntualmente ricostruito il contenuto diffamatorio dei messaggi (in cui la persona offesa veniva indicata come medico con sistemi mafiosi, che aveva disturbi psicologici, se non psichiatrici, etc.) e la loro destinazione a una pluralità k.;di destinatari. Il motivo, da una parte, è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), mentre per altro verso lamenta, in buona sostanza, inammissibili vizi di motivazione. 4. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento al terzo motivo, avendo congruamente motivato la sentenza impugnata in ordine all'insussistenza della provocazione, alla luce della condotta della persona offesa, che si era limitata a convincere l'imputato, alla presenza della moglie, a recarsi in ospedale per una visita specialistica. Il ricorso omette il puntuale, specifico confronto con la motivazione del giudice di appello, risultando sotto questo profilo, generico, avendo omesso di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 5. Del pari inammissibile è il quarto motivo, che, per quanto concerne l'attenuante della provocazione, è aspecifico per le ragioni già indicate e, per quanto concerne le circostanze attenuanti generiche, non si confronta in modo puntuale con la motivazione del giudice di appello, per confutarne le valutazioni, laddove nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.500,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte c