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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30190/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 4887-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Ric. 2021 n. 04887 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 4887/2021 Rilevato che:

1. il Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, con ordinanza emessa «a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 7.10.2020; ritenuta la propria competenza funzionale in relazione alle domande formulate» da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., «di risarcimento dei danni in relazione al recesso da contratto di collaborazione coordinata e continuativa e in subordine per la ingiustificata rottura della trattativa finalizzata alla sua stipula, trattandosi di responsabilità che in tesi deriverebbe dalla stipula o dalla mancata stipula di un contratto che rientra tra quelli previsti dall'art. 409 c.p.c.», ha giudicato inammissibile il «deposito cartac:eo o su supporto informatico in allegato a una memoria di costituzione telematica» e, pertanto, ha rigettato «l'istanza di deposito di CD formulata dalla convenuta in memoria di costituzione; inoltre, «ritenutane la tardività» ha dichiarato <<inammissibili i mezzi istruttori e la produzione documentale, non autorizzata, versata in atti da parte convenuta in un momento successivo rispetto al deposito della comparsa di costituzione»; infine, «ritenutane l'ammissibilità e rilevanza», ha ammesso «l'interrogatorio formale delle parti sui capitoli rispettivamente formulati ...», nonché «le prove testimoniali» addotte dalle parti «nei limiti dei limiti dell'ammissibilità e rilevanza di ciascuno...»;\Jt-,

2. la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato ad un motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con «Memoria ex art. 47 c.p.c.»;

3. udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2021 dal Consigliere relatore;

4. lette le conclusioni scritte del F".G., che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso per regolamento di competenza di cui si tratta Considerato che:

5. con l'unico motivo di ricorso, testualmente, si deduce la «incompetenza funzionale della sezione lavoro del Tribunale di Palermo a conoscere delle domande proposte dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 7754/2019 R.G.

Lav. del Tribunale di Palermo - competenza delle sezioni civili del medesimo Tribunale», poiché «oggetto del contenzioso è il risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c., che la Ganci afferma di avere subito in conseguenza del comportamento illecito che avrebbe posto in essere nei suoi riguardi il Sig. [OSCURATO:PERSONA]», a causa «dell'assunto illegittimo recesso della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la stessa stipulato», e senza la «richiesta di ricostituzione o di costituzione di un rapporto di lavoro»;6. come esattamente prospettato dal P.G. nelle Sue conclusioni ed eccepito da [OSCURATO:PERSONA] nella «Memoria ex art. 47 c.p.c.», il ricorso è inammissibile;

7. nella fattispecie, infatti, non risulta ex actis che la società resistente nel giudizio promosso dalla Ganci dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Palermo abbia sollevato l'eccezione di incompetenza nei termini stabiliti dall'art. 428, primo comma, del codice di rito, ai sensi del quale - come è noto -, «Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'art. 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420» (v., ex plurimis, Cass. n. 1167/2007);

8. va, comunque, altresì ribadito in questa sede che la disposizione fondamentale in materia di competenza nel rito del lavoro è rappresentata dall'art. 413 del codice di rito, che, al primo comma, fissa la regola fondamentale della competenza per materia o funzionale, secondo cui le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., in primo grado, sono di competen2:a del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Si tratta di competenza funzionale e inderogabile, che si sostanzia nell'attribuzione delle controversie previste dal citato articolo 409, al tribunale del lavoro, qualunque sia il valore, riconducibili alle categorie fondamentali dei rapporti di lavoro subordinato privato, del pubblico impiego privatizzato, di agenzia e parasubordinazione.

Ma l'individuazione delle controversie da trattare con il rito del lavoro in luogo del rito ordinario, secondo l'individuazione che l'art. 409 ne fa, non concerne regole di competenza stricto sensu, attenendo, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, ala ripartizione di affari interni, ed incidendo, dunque, sul rito applicabile e non più sulla competenza, perché competente a c:onoscere delle controversie di lavoro è il tribunale in composizione monocratica.

Pertanto, mancando il presupposto della possibilità di scelta tra due giudici non appartenenti al medesimo ufficio, entrambi «astrattamente competenti a giudicare la controversia», deve concludersi che il regolamento di competenza che abbia ad oggetto una tale possibilità di scelta è inammissibile (v., tra le altre, Cass. nn.1663/2020; 3113/2009);

9. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

10. le spese del presente giudizio vanno liquidate unitamente a quelle del giudizio definitivo;

11. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2017, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese al definitivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4887-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ric. 2021 n. 04887 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 4887/2021 Rilevato che: 1. il Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, con ordinanza emessa «a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 7.10.2020; ritenuta la propria competenza funzionale in relazione alle domande formulate» da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., «di risarcimento dei danni in relazione al recesso da contratto di collaborazione coordinata e continuativa e in subordine per la ingiustificata rottura della trattativa finalizzata alla sua stipula, trattandosi di responsabilità che in tesi deriverebbe dalla stipula o dalla mancata stipula di un contratto che rientra tra quelli previsti dall'art. 409 c.p.c.», ha giudicato inammissibile il «deposito cartac:eo o su supporto informatico in allegato a una memoria di costituzione telematica» e, pertanto, ha rigettato «l'istanza di deposito di CD formulata dalla convenuta in memoria di costituzione; inoltre, «ritenutane la tardività» ha dichiarato <<inammissibili i mezzi istruttori e la produzione documentale, non autorizzata, versata in atti da parte convenuta in un momento successivo rispetto al deposito della comparsa di costituzione»; infine, «ritenutane l'ammissibilità e rilevanza», ha ammesso «l'interrogatorio formale delle parti sui capitoli rispettivamente formulati ...», nonché «le prove testimoniali» addotte dalle parti «nei limiti dei limiti dell'ammissibilità e rilevanza di ciascuno...»;\Jt-, 2. la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato ad un motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con «Memoria ex art. 47 c.p.c.»; 3. udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2021 dal Consigliere relatore; 4. lette le conclusioni scritte del F".G., che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso per regolamento di competenza di cui si tratta Considerato che: 5. con l'unico motivo di ricorso, testualmente, si deduce la «incompetenza funzionale della sezione lavoro del Tribunale di Palermo a conoscere delle domande proposte dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 7754/2019 R.G. Lav. del Tribunale di Palermo - competenza delle sezioni civili del medesimo Tribunale», poiché «oggetto del contenzioso è il risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c., che la Ganci afferma di avere subito in conseguenza del comportamento illecito che avrebbe posto in essere nei suoi riguardi il Sig. [OSCURATO:PERSONA]», a causa «dell'assunto illegittimo recesso della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la stessa stipulato», e senza la «richiesta di ricostituzione o di costituzione di un rapporto di lavoro»;6. come esattamente prospettato dal P.G. nelle Sue conclusioni ed eccepito da [OSCURATO:PERSONA] nella «Memoria ex art. 47 c.p.c.», il ricorso è inammissibile; 7. nella fattispecie, infatti, non risulta ex actis che la società resistente nel giudizio promosso dalla Ganci dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Palermo abbia sollevato l'eccezione di incompetenza nei termini stabiliti dall'art. 428, primo comma, del codice di rito, ai sensi del quale - come è noto -, «Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'art. 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420» (v., ex plurimis, Cass. n. 1167/2007); 8. va, comunque, altresì ribadito in questa sede che la disposizione fondamentale in materia di competenza nel rito del lavoro è rappresentata dall'art. 413 del codice di rito, che, al primo comma, fissa la regola fondamentale della competenza per materia o funzionale, secondo cui le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., in primo grado, sono di competen2:a del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Si tratta di competenza funzionale e inderogabile, che si sostanzia nell'attribuzione delle controversie previste dal citato articolo 409, al tribunale del lavoro, qualunque sia il valore, riconducibili alle categorie fondamentali dei rapporti di lavoro subordinato privato, del pubblico impiego privatizzato, di agenzia e parasubordinazione. Ma l'individuazione delle controversie da trattare con il rito del lavoro in luogo del rito ordinario, secondo l'individuazione che l'art. 409 ne fa, non concerne regole di competenza stricto sensu, attenendo, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, ala ripartizione di affari interni, ed incidendo, dunque, sul rito applicabile e non più sulla competenza, perché competente a c:onoscere delle controversie di lavoro è il tribunale in composizione monocratica. Pertanto, mancando il presupposto della possibilità di scelta tra due giudici non appartenenti al medesimo ufficio, entrambi «astrattamente competenti a giudicare la controversia», deve concludersi che il regolamento di competenza che abbia ad oggetto una tale possibilità di scelta è inammissibile (v., tra le altre, Cass. nn.1663/2020; 3113/2009); 9. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile; 10. le spese del presente giudizio vanno liquidate unitamente a quelle del giudizio definitivo; 11. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2017, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese al definitivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-
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