CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 22809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29759/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 ([OSCURATO:TELEFONO]-[OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, -intimato- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIAn.6005/2012depositata il 24/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 3.11.2020 al Ministero dell'Economia e delle Finanze articolato in tre motivi avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia del 24 luglio 2020, notificatogli il 2.9.2020. L'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA] in data 3/[OSCURATO:DATA_NASCITA] proponeva domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo di revocazione avviato davanti al Consiglio di Stato il 5.1.2004 e definito con la sentenza n. 624/2012 del 2.12.2012, divenuta definitiva per mancata impugnazione il 2.2.2013. La Corte d'appello di Perugia con decreto del 22.5.2017 dichiarava l'improponibilità della domanda, stante la mancata proposizione di istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto. Avverso tale pronuncia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con ordinanza n. 21830/2019 pubblicata il 29 agosto 2019 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione. Riferisce il decreto del 24 luglio 2020, ora oggetto di ricorso, che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 29 novembre 2019 ha depositato, "nell'ambito del medesimo fascicolo portante il n. 6005/2012 V.G.", atto denominato “ricorso in riassunzione” chiedendo che venisse fissata la relativa udienza, che la Corte d'Appello di Perugia "con provvedimenti in data 30.12.2019 e 21.1.2020 invitava l'avv.to Stara a regolarizzare la suddetta istanza depositando anche la nota di iscrizione a ruolo trattandosi di procedimento distinto rispetto al procedimento n. 6005/2012; l'avv.to Stara insisteva reiterando il deposito di altra istanza in data 18.2.2020, a fronte della quale veniva fissata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 9.15, poi rinviata d'ufficio al 20.7.2020 a causa della sospensione dell'attività giudiziaria per l'emergenza sanitaria Covid 19". In prosieguo, la Corte d'Appello di Perugia ha affermato nel decreto impugnato che “il procedimento n. 6005/2012 è stato definito con il decreto n. 1621/2017, né a tale fine rileva che detto decreto è stato cassato dalla Suprema Corte con rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, dal momento che la decisione della Corte di Cassazione non fa rivivere un procedimento definito"; che la parte aveva perciò l'onere di “riassumere la causa ai sensi del disposto di cui all'art.392 c.p.c. dando così luogo ad un giudizio di rinvio che è differente dal giudizio nell'ambito del quale è stato emesso il decreto in oggetto", che “con riferimento a tale distinto giudizio è, pertanto, necessaria, l'iscrizione a ruolo della causa in sede di giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 168 c.p.c., con formazione del relativo fascicolo d'ufficio, attività questa, rimessa alla parte che deve presentare la relativa nota di iscrizione a ruolo” e che "Alla luce delle considerazioni di cui sopra, anche a voler ritenere che l'atto depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento n. 6005/2012 possa essere considerato ricorso in riassunzione, non può essere utilizzato per l'avvio del giudizio di rinvio mancando la nota di iscrizione a ruolo che non può certamente essere effettuata d'ufficio. Ne deriva l'inammissibilità dell'atto intitolato 'ricorso in riassunzione' così come presentato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]". La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articoli 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.. Il primo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per essersi la Corte d'appello di Perugia pronunciata in relazione ad un procedimento per cui non era stata fissata l'udienza. Il ricorrente lamenta che all'udienza al cui esito venne adottato il decreto impugnato era stata fissata la trattazione di altro ricorso e che, d'altronde, dal momento che il ricorso in riassunzione non era stato introitato dalla Corte d'appello di Perugia per l'asserita necessità di una nuova iscrizione a ruolo, il medesimo giudice non avrebbe potuto trattare un procedimento che riteneva non iscritto. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli articoli 392 e 394 c.p.c. Il ricorrente sostiene che, quando la causa viene riassunta presso il medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento cassato, non è necessario procedere ad una nuova iscrizione a ruolo, stante l'esistenza di un procedimento già iscritto, costituendo il giudizio di rinvio prosecuzione del primo. Il terzo motivo ha ad oggetto la nullità del provvedimento impugnato per la violazione dell'articolo 112 c.p.c.; viene altresì denunciata - in subordine - la violazione dell'articolo 111 comma 6° Cost. e degli articoli 132 comma 4° e 277 c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice del rinvio non abbia pronunciato sulle deduzioni esposte nelle note da 1 a 7 riprodotte nella parte espositiva del ricorso, circa la superfluità di una nuova iscrizione a ruolo (in particolare richiama), argomentazioni che sarebbero state del tutto immotivatamente ignorate. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei sensi di seguito indicati in motivazione, e l'accoglimento di tale censura comporta l'assorbimento dei restanti motivi, i quali perdono di immediata rilevanza decisoria. La Corte d'appello di Perugia, sul presupposto che “l'intervenuto annullamento del decreto in oggetto da parte della Corte di Cassazione non consente in alcun modo la pendenza del relativo procedimento dal momento che il ricorso per Cassazione determina l'apertura di una distinta fase, che è costituita dal giudizio di rinvio”, ha affermato che “la parte deve riassumere la causa ai sensi del disposto di cui all'art. 392 c.p.c., dando così luogo ad un giudizio di rinvio che è differente dal giudizio nell'ambito del quale è stato emesso il decreto in oggetto”, concludendo che “con riferimento a tale distinto giudizio è, pertanto, necessaria, l'iscrizione a ruolo della causa in sede di giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 168 c.p.c., con formazione del relativo fascicolo d'ufficio, attività, questa, rimessa alla parte che deve presentare la relativa nota di iscrizione a ruolo” ed ha aggiunto che “anche a voler ritenere che l'atto depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento n. 6005/2012 possa essere considerato ricorso in riassunzione, non può essere utilizzato per l'avvio del giudizio di rinvio mancando la nota di iscrizione a ruolo che non può certamente essere effettuata d'ufficio”. Va però considerato che, in termini generali, l'iscrizione a ruolo costituisce l'atto mediante il quale il cancelliere attesta la pendenza di un determinato procedimento presso l'ufficio giudiziario. Presupposto dell'iscrizione a ruolo è la valida costituzione di una delle parti. L'iscrizione a ruolo è poi cosa diversa dalla nota di iscrizione a ruolo, la quale è atto di parte ed è disciplinata dagli articoli 71 e 72 disp. att. c.p.c. La presentazione della nota di iscrizione a ruolo non è peraltro richiesta nei giudizi introdotti con ricorso (e non con citazione), nei quali il rapporto attore-giudice si instaura già con l'iniziale deposito del ricorso (vedi Cass.18/06/2007 n. 14061; Cass. 25/1/2005 n.1495; Cass.8/09/1992 n. 10291). Una nuova iscrizione a ruolo della causa si reputa altresì necessaria in tutte le ipotesi di avvenuta "translatio iudicii" davanti a diverso giudice competente, pur non determinando la mancata iscrizione in tali casi l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c. (vedi Cass.2/2/2016 n. 1950; Cass. 21/2/2014 n. 4215). Quanto, invece, ai giudizi che, in seguito ad uno stato di quiescenza, siano destinati a proseguire davanti allo stesso giudice (inteso come ufficio giudiziario) precedentemente adito all'esito della riassunzione, il cancelliere ha l'obbligo di riattivare il processo senza procedere ad una nuova iscrizione a ruolo (vedi Cass. ord. n.13272/2022; Cass. 1/10/2009 n.21071; Cass. sez. un. 28/12/2007 n. 27183). Anche nel procedimento sulla domanda di equa riparazione trova applicazione il disposto di cui all'art. 392, comma 2, c.p.c., stando al quale, in sede di giudizio di rinvio, l'atto di riassunzione della causa deve avere la forma del ricorso e dev'essere depositato nella cancelleria del giudice di rinvio entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione. Il giudizio di rinvio non è, peraltro, configurabile quale continuazione di quello in esito al quale è stata emessa la decisione impugnata, ma come una nuova, autonoma ed ulteriore fase del giudizio originario (arg. da Cass. sez. un.17/9/2010, n. 19701). Ne consegue la necessità di una nuova costituzione delle parti, con l'osservanza delle norme relative a tale atto, come di una nuova iscrizione del procedimento nel ruolo generale (arg. ex art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115). La Corte d'appello di Perugia ha allora erroneamente affermato che il "ricorso in riassunzione" depositato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 29 novembre 2019 doveva essere necessariamente seguito dalla "nota di iscrizione a ruolo" (cui non avrebbe potuto provvedere altrimenti l'ufficio), senza considerare che il deposito del ricorso stesso era di per sé idoneo a dar luogo ad una nuova costituzione davanti al giudice di rinvio ai fini della riassunzione della causa, ex art. 392 c.p.c., non sussistendo, al contrario, onere alcuno per la parte di presentare, a pena di inammissibilità, detta nota di iscrizione a ruolo (vedi in tal senso in fattispecie analoga Cass. ord. n.13272/2022). Ne derivano l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'assorbimento del primo e del terzo motivo di ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame nei limiti della censura accolta, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di Cassazione. P. Q. M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura ac