CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 luglio 1952
Cassazione n. 46107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SANT'[OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per remissione di querela e contestuale accettazione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2022, il Giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso in Torella dei Lombardi il 22 maggio 2014 in danno di [OSCURATO:PERSONA], e lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di C 500,00 di multa. Secondo l'ipotesi accusatoria, mentre stava effettuando una manovra di imbocco sulla SS 400, Fasano urtò la persona offesa, che si trovava alla guida della propria bicicletta, spingendola verso il centro della strada, facendola cadere a terra e provocandole una contusione alla spalla destra giudicata guaribile in giorni 2 s.c. 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a tre motivi: col primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione ex ad 606 lett. e) c.p.p.; col secondo, lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con particolare riguardo alle regole che ripartiscono l'onere della prova; col terzo motivo, invoca la prescrizione del reato. Il 1° agosto 2022 la difesa ha depositato il verbale di remissione della querela e contestuale accettazione della remissione sottoscritto dalla querelante e dal querelato il 9 luglio 2022 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Torella dei Lombardi. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, stante l'intervenuta remissione di querela. 4. Si deve preliminarmente osservare che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 60 giorni a seguito di un rinvio dell'udienza dibattimentale disposto il 5 febbraio 2015 per impedimento del difensore. È stato poi sospeso dall'Il giugno 2015 all'Il febbraio 2016, per un totale di 244 giorni, perché l'udienza dell'Il giugno 2015 è stata rinviata a causa dell'adesione del difensore ad una astensione dalle udienze. È stato sospeso, infine, per altri 64 giorni, ai sensi dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al termine ordinario di prescrizione, pari ad anni 7 e mesi 6, devono aggiungersi dunque 368 giorni e, di conseguenza, ad oggi il reato non è prescritto. Il 9 luglio 2022, la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso la querela sporta in data 3 giugno 2014 nei confronti dell'imputato, e quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione. Ne consegue che il reato per cui si procede - procedibile a querela di parte - è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 no