CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del ricorrente rappresentato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza del 24 Gennaio (22, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odiernì ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione in custodia cautelare in carcere patita in relazione ai reati di cui agli art.73 e 74 Dpr 309/90 dalla data del 24 Maggio 2014 alla data del 13 Giugno 2014 allorquando il giudice di Catanzaro territorialmente competente a provvedere ai sensi dell'art.27 cod.proc.pen., disponeva la rimessione in libertà del prevenuto per insussistenza del quadro indiziario, provvedimento poi confermato dal Tribunale del riesame che dichiarava la inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero. 2. La torte distrettuale riconosceva la condizione ostativa della colpa grave in capo ad ASTORINO [OSCURATO:PERSONA] il quale, sulla base di interlocuzioni telefoniche intercettate, dal tenore criptico ed allusivo, intercorse con i propri familiari e in particolare con il padre ASTORINO Francesco, forniva l'apparenza di essere coinvolto in vicende illecite concernenti la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti. Sebbene ll'ASTORINO fosse stato ritenuto estraneo a vicende penalmente rilevanti concernenti il traffico di stupefacente, nondimeno i giudici dell'assoluzione non avevano escluso il tenore ambiguo e criptico di tali intercettazioni e tale condotta extra processuale, dal tenore ambiguo e opaco, andava considerata, nel diverso piano prognostico che presiede il giudizio riparaltivo, ed era idonea ad integrare il concorso di colpa ostativo alla riparazione. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ASTORIND [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di riconoscimento della causa di esclusione della riparazione rappresentata dalla colpa grave. Sotto un primo profilo assume che la Corte di Appello aveva operato una interpretazione parziale e parcellizzata dei provvedimenti giudiziari che avevano disposto la cautela e che avevano poi escluso il coinvolgimento del ricorrente nell'attività criminosa, evidenziando al contrario una serie di passaggi, contenuti nei suddetti provvedimenti e in quelli che avevano disposto e confermato l'insussistenza della gravità indiziaria nell'incidente cautelare, che avevano evidenziato l'assoluta estraneità del prevenuto alla struttura associativa e l'insufficienza indiziaria costituita da una sola intercettazione telefonica in relazione all'unico episodio di reato fine contestato. Assume pertanto che sulla base della valutazione della complessiva condotta del prevenuto, antecedente all'applicazione della misura, sulla base del giudizio prognostico richiesto ai fini del giudizio riparativo, all'imputato non avrebbe potuto ascriversi alcun profilo di imprudenza o di leggerezza eziologicamente riconducibile all'ado2:ione del titolo cautelare, se non la relazione parentale con i propri familiari e una unica conversazione telefonica dal significato del tutto inconcludente, come evidenziato dai giudici della cautela e da quelli del merito. 4. Il Ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura di Stato, ha depositato una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 deo. 25/0272014, Rv. 259082]. 2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e !:;empre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto sopra richiamati. In primo luogo il giudice distrettuale ha omesso di valutare, alla stregua dei profili denunciati dal ricorrente, se la richiesta indennitaria fosse stata avanzata soltanto per profili di ingiustizia sostanziale (in relazione alle violazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti), ovvero anche in relazione a profili di ingiustizia formale, in ragione della mancata rinnovazione della ordinanza dispositiva della misura da parte del giudice di Catanzaro, territorialmente competente ai sensi dell'art.27 cod.proc.pen. e al conseguente giudizio di inammissibilità dell'appello avanzato dal 15rocuratore della repubblica avverso la suddetta 1 ordinanza, essendo stata esclusa la gravità indiziaria in relazione ad entrambi i titoli di reato che avevano giustificato la cautela. A fronte di tale esito del procedimento cautelare, che comporta il diritto dell'imputato a ít A f: F ottenere ai sensi dell'art.314 comma 2 cod,proc.peri. la riparazione ingiusta - — formalmente, che spetta appunto al prosciolto per qualsiasi causa (e anche al condannato) "quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli art.273 e 280 cod.proc.pen." il giudice distrettuale si è limitato a richiamare la sequenza dei provvedimenti "de libertate", ma non ha tratto alcuna conseguenza sugli aspetti di ingiustizia formale della detenzione che ne potevano derivare, incorrendo pertanto in una assenza di valutazione sui termini in cui avrebbe potuto assumere rilevanza il contributo fornito dalla condotta del cautelato improntata a colpa (sul punto sez.4, n.24599 del 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA].244686; sez.U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'[OSCURATO:PERSONA].247663; sez.4, n.13599 del 2/12/2011, Borselli, Rv. 253319) e cioè se nella fase di rinnovazione della cautela, ovvero in quella dell'appello cautelare, fossero emersi elementi nuovi, favorevoli al cautelato, che il giudice della cautela non aveva avuto la possibilità di apprezzare.4. Quanto poi al riconoscimento della colpa grave preclusiva al diritto alla riparazione il giudice distrettuale valorizza una unica intercettazione telefonica, dal contenuto che assume criptico ed allusivo, il cui rilievo indiziario risulta essere stato escluso tanto nella fase cautelare, che in quella di merito che ha dato luogo alla pronuncia assolutoria nei confronti dell'ASTORINO. 4.1 Invero il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e specifici, esaminando la condotta tenuta dal ricorrente prima e dopo l'adozione della cautela, da valutarsi in concreto e con valutazione ex ante e non deve trattarsi di circostanze escluse, neutralizzate o ritenute inesistenti dalla pronuncia assolutoria. Vero è, infatti, che il giudice della riparazione ha riconosciuto valenza '• C í7 L 7 preclusiva a una interlocuzione intercettata del ricorrente che, ,pIrre valorizzata nell'ordinanza dispositiva della misura ; è stata sottoposta a severa censura tanto nel corso del procedimento cautelare, culminato con la mancata rinnovazione della misura irrevocabile, con provveclimento irrevocabile, tanto dal giudice dell'assoluzione il quale 02 ha escluso il rilievo indiziante della suddetta intercettazione. 4.2 Ne consegue pertanto che era onere del giudice distrettuale fornire adeguata giustificazione del diverso metro di valutazione con il quale la stessa condotta, già esaminata dal giudice di merito e da questo esclusa quale fonte di evidenza probatoria ai danni del ricorrente, sia pure a livello indiziario, debba ritenersi idonea a fondare un giudizio di colpa grave ai danni dell'ASTORINO. 5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati e provveda altresì al regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'Appello di Catanzaro, cui demanda altresì la regolamentazione