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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 37474/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4894-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 5861/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.3.2007 [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, invocando l'annullamento del provvedimento dell'ente locale convenuto, con il quale era stato accertato un credito verso [OSCURATO:SOCIETA]. pari ad € 173.213,31 per oneri di ristoro derivanti dal degrado del corpo stradale a seguito dell'esecuzione di alcuni scavi aperti nel 2005, e la declaratoria di non debenza di detta somma.

Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, con sentenza n. 16684/2012, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, compensando le spese.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e si costituiva in seconde cure [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 5861/2018, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti innanzi il Tribunale e compensando le spese.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV. kic. 2019 n. 04894 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2- p' INAMMISSIBILITÀ del ricorso.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Roma, avverso un provvedimento del Comune di Roma con il quale le era stato ingiunto il pagamento di C 173.213,31 per oneri di ristoro del degrado del corpo stradale, conseguente ad alcuni scavi eseguiti nel 2005.

Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.

La Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame proposto dall'odierna ricorrente, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti al giudice di primo grado ai sensi dell'art.353 c.p.c Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi, con i quali censura la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui non ha pronunciato sul motivo di gravame con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato la decisione di primo grado in relazione alla statuizione di merito ivi contenuta.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili per difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente.

Va ribadito, infatti, il principio secondo cui "Qualora il giudice, definito il gir...dizio con una statuizione, in rito, di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), inserisca nella decisione anche delle argomentazioni di merito rese "ad abundantiam", la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse, a richiedere, con il mezzo di impugnazione, un sindacato in ordine a tale parte di motivazione, siccome ininfluente ai fini della decisione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 101 del 04/01/2017, Rv. 642185; conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n.17004 del 20/08/2015, Rv. 636624)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 04894 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -3- La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi.

In particolare, la sentenza di questa Corte n. 10134 del 2004, richiamata nella memoria, risulta superato dall'orientamento, consolicatosi con le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555, n. 15122 del 17/06/2013, Rv, 626812, e n. 2155 del 01/02/2021, Rv. (360428, tutte confermative dell'interpretazione richiamata in proposta.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 6.200 di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p-ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021.

DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4894-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 5861/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.3.2007 [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, invocando l'annullamento del provvedimento dell'ente locale convenuto, con il quale era stato accertato un credito verso [OSCURATO:SOCIETA]. pari ad € 173.213,31 per oneri di ristoro derivanti dal degrado del corpo stradale a seguito dell'esecuzione di alcuni scavi aperti nel 2005, e la declaratoria di non debenza di detta somma. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, con sentenza n. 16684/2012, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, compensando le spese. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e si costituiva in seconde cure [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 5861/2018, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti innanzi il Tribunale e compensando le spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. kic. 2019 n. 04894 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- p' INAMMISSIBILITÀ del ricorso. La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Roma, avverso un provvedimento del Comune di Roma con il quale le era stato ingiunto il pagamento di C 173.213,31 per oneri di ristoro del degrado del corpo stradale, conseguente ad alcuni scavi eseguiti nel 2005. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. La Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame proposto dall'odierna ricorrente, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti al giudice di primo grado ai sensi dell'art.353 c.p.c Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi, con i quali censura la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui non ha pronunciato sul motivo di gravame con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato la decisione di primo grado in relazione alla statuizione di merito ivi contenuta. Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili per difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente. Va ribadito, infatti, il principio secondo cui "Qualora il giudice, definito il gir...dizio con una statuizione, in rito, di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), inserisca nella decisione anche delle argomentazioni di merito rese "ad abundantiam", la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse, a richiedere, con il mezzo di impugnazione, un sindacato in ordine a tale parte di motivazione, siccome ininfluente ai fini della decisione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 101 del 04/01/2017, Rv. 642185; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n.17004 del 20/08/2015, Rv. 636624)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 04894 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. In particolare, la sentenza di questa Corte n. 10134 del 2004, richiamata nella memoria, risulta superato dall'orientamento, consolicatosi con le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555, n. 15122 del 17/06/2013, Rv, 626812, e n. 2155 del 01/02/2021, Rv. (360428, tutte confermative dell'interpretazione richiamata in proposta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 6.200 di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p-ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021. DEPOS
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