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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 45816/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 3/3/2023, con la quale parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarato estinto il reato di cui al capo B), è stata rideterminata la pena a lui inflitta per il residuo rato di rapina aggravata ; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omessa acquisizione di una prova ritenuta indispensabile dalla difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché si fonda su mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere generico per indeterminatezza in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che anche il secondo motivo, che deduce la carenza della motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della parte offesa, è inammissibile perché fondato su motivi, anch'essi in fatto e generici in quanto reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha pertinentemente motivato sul punto a pag. 5 della sentenza impugnata, condividendo quanto g ià disposto primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio (in particolare, in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già benevolmente concesse dal Tribunale in misura equivalente alle aggravanti contestate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 3/3/2023, con la quale parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarato estinto il reato di cui al capo B), è stata rideterminata la pena a lui inflitta per il residuo rato di rapina aggravata ; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omessa acquisizione di una prova ritenuta indispensabile dalla difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché si fonda su mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere generico per indeterminatezza in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che anche il secondo motivo, che deduce la carenza della motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della parte offesa, è inammissibile perché fondato su motivi, anch'essi in fatto e generici in quanto reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha pertinentemente motivato sul punto a pag. 5 della sentenza impugnata, condividendo quanto g ià disposto primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio (in particolare, in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già benevolmente concesse dal Tribunale in misura equivalente alle aggravanti contestate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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