CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 36135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 4 luglio 2017, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di bancarotta I fraudolenta, patrimoniale e documentale, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 14 dicembre 2005, rideterminato la durata delle pene accessorie, confermando nel resto. Il primo motivo è fondato. In considerazione dell'esclusione della recidiva, statuita con la sentenza di primo grado, e della natura comune dell'aggravante contestata della pluralità dei fatti di bancarotta, il termine di prescrizione è stato correttamente individuato dalla difesa nell'Il aprile 2019, antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, tenuto conto delle sospensioni intercorse nel giudizio di primo grado (pari a mesi nove e giorni ventisette, in relazione ai rinvii accordati su richiesta di parte alle udienze del 18 febbraio 2014 e del 19 aprile 2016). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente