CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39569/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 9.10.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 18.5.2015, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di appropriazione indebita aggravata loro contestato con riferimento al fatto descritto nella imputazione secondo cui il primo, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] ed il secondo, quale direttore dei lavori della medesima società, si sarebbero appropriati di vari attrezzi da lavoro e materiale da costrizione di proprietà della ditta [OSCURATO:PERSONA] sas e di cui avevano la disponibilità sul cantiere sito in Otranto; 2. decidendo sull'appello proposto dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] sas la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili - ai soli effetti civili - del reato loro in concorso ascritto limitatamente, peraltro, alla appropriazione indebita relativa ad alcuni materiali, con condanna al risarcimento dei danni".0 di cui ha rimesso la liquidazione al giudice competente ed il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio; 3. ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei rispettivi difensori lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Covella: 3.1.1 vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione della prova dichiarativa: rileva che la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado facendo leva sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla genesi dell'appalto, alle cause della cessazione dei lavori, al recupero, parziale, dei materiali cui sarebbe seguita la trattativa per la restituzione dei rimanenti e sancita nel verbale del 10.4.2008; segnala che la ricostruzione accusatoria è stata valorizzata soprattutto con riferimento alle cause della cessazione dei lavori sottovalutando l'apporto dichiarativo del teste Monteforte con riguardo alla contestazione mossa a [OSCURATO:PERSONA] sas per violazione dell'art. 36bis comma 4 del DL 223 del 2006 ed alla conseguente decisione di [OSCURATO:SOCIETA] di risolvere il -L1 contratto; evidenzia la infondatezza del rilievo operato dalla Corte di Appello circa la assenza di riscontro documentale alla versione fornita dal Monteforte risultante invece dal verbale SPESAL in atti; 3.1.2 violazione di legge con riferimento all'art. 603 comma 3bis cod. proc. pen. per omessa rinnovazione della prova dichiarativa: ribadite le ragioni su cui era intervenuta la riforma della sentenza di primo grado, segnala che la decisione della Corte di Appello avrebbe dovuto essere adottata previa rinnovazione della prova dichiarativa; 3.1.3 vizio di motivazione, inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della prova documentale: rileva la manifesta illogicità della sentenza anche in merito alla valutazione della corrispondenza intercorsa successivamente alla interruzione dei lavori da parte di [OSCURATO:PERSONA] sas; segnala, infatti, che oltre alle irregolarità rilevate da SPESAL, furono contestate a [OSCURATO:PERSONA] sas anche ulteriori violazioni con nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed anticipata da un telex del 5.1.2008 ritenuta irrilevante dalla Corte perché - erroneamente - considerata successiva alla denunzia del 9.1.2008; richiama, altresì, la corrispondenza successiva e, in particolare, la missiva a firma del 16.1.2008 dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA] sas, di riscontro alle contestazioni mosse da [OSCURATO:SOCIETA] ed in cui non si fa menzione né della denunzia già inoltrata in data 9.1.2008 né di alcuna richiesta di restituzione dei materiali, con conseguente impossibilità di ritenere il legale rappresentante della società consapevole del fatto materiale di cui è stato accusato; sottolinea che, anzi, nemmeno nell'incontro tra i rappresentanti delle due società in data 10.4.2008 era stata mossa alcuna rivendicazione circa i materiali mancanti attenendo peraltro queste ad un ambito prettamente civilistico; 3.1.4 vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt.40 e 646 cod. pen. ed alla ritenuta insussistenza del dolo di fattispecie: rileva che la posizione di garanzia propria dell'amministratore della società di capitali ne comporta la responsabilità ai sensi dell'art. 40 comma 2 cod. pen. di cui, tuttavia, la Corte avrebbe dovuto verificare i presupposti fattuali ovvero la conoscenza, da parte sua, dell'abbandono di materiali da parte di [OSCURATO:PERSONA] sas con la sua mancata attivazione per la loro restituzione nonostante la corrispondenza intercorsa avesse dato conto della mancanza di interlocuzioni sul punto; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 603 comma 3bis cod. proc. pen.: richiama il percorso giurisprudenziale che ha portato alla novella del 2017, alla sentenza n. 176 del 2019 della Corte Costituzionale ed il costante insegnamento di questa Corte in ordine all'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa anche nel caso di riforma della sentenza assolutoria che sia intervenuta su impugnazione della parte civile; quanto ai presupposti di tale obbligo, ribadito che esso deve attivarsi con la sola impugnazione concernente una sentenza che faccia eventualmente leva sulla rivalutazione della prova dichiarativa e non già sulla sua motivazione, segnala che, ad ogni modo, i giudici del gravame di merito hanno certamente attinto alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA] giudicando attendibile la versione del primo rispetto a quella del secondo; 3.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in quanto assente o meramente apparente: segnala che la sentenza impugnata, dopo aver dato conto della esistenza del fatto dal punto di vista storico, non si è fatta carico di indagare in merito ai soggetti cui tale condotta dovesse infine essere ascritta ed assertivamente individuati negli odierni ricorrenti come tali individuati in conseguenza della carica ricoperta; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto dei ricorsi: con riguardo al ricorso del Giorgino, rileva che la Corte di Appello ha operato una diversa valutazione della prova documentale rappresentata dal verbalino di restituzione redatto dalle parti che non richiedeva alcuna rinnovazione della istruttoria atteso anche il carattere non decisivo della prova testimoniale all'interno di una considerazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti; sottolinea la incensurabilità dell'apprezzamento operato dalla Corte di merito in ordine alle prove raccolte; segnala la coerenza ed esaustività della motivazione in merito all'elemento soggettivo; quanto al ricorso del [OSCURATO:SOCIETA], oltre alle considerazioni spese in precedenza, segnala la correttezza e linearità della ricostruzione operata dalla Corte territoriale; 5. in data 20.9.2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sas ha depositato una memoria in cui ha insistito per la inammissibilità dell'impugnazione: segnala infatti, che la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni della riforma della decisione di primo grado in cui non risulta decisiva la valutazione della prova dichiarativa avendo il giudice di appello valutato in particolare la prova documentale stimata, anche per la sua formazione successiva alla sospensione dei lavori, non in grado di sostenere la tesi difensiva; 6. la difesa dì [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memorìa di replica alle conclusioni del PG in cui ha insistito nella fondatezza del ricorso; evidenzia, infatti, che la valutazione operata dalla Corte di Appello ha in ogni caso avuto ad oggetto le dichiarazioni testimoniali rese dal Miccoli e dal Monteforte ritenute più o meno attendibili anche alla luce della documentazione il cui contenuto è stato tuttavia travisato; né, aggiunge, la circostanza che il giudice di appello sia pervenuto alla sua decisione in forza di una valutazione complessiva della prova esclude l'obbligo di rinnovazione di quella dichiarativa che ne è stata parte integrante; ribadisce, inoltre, il principio del contraddittorio sotteso alle decisioni prima della giurisprudenza e poi dello stesso legislatore; 7. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sas ha a sua volta trasmesso le proprie conclusioni scritte con nota spese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati, con particolare riferimento al secondo motivo articolato dalla difesa del Giorgino ed al primo motivo articolato dalla difesa del [OSCURATO:SOCIETA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati citati a giudizio per rispondere del delitto di appropriazione indebita aggravata in quanto "... il primo nella sua qualità di amministratore unico ... ed il secondo nella sua qualità di direttore dei lavori della '[OSCURATO:SOCIETA]' ... avendo nella materiale disponibilità sul cantiere relativo alla costruzione di n. 2 villette di edilizia residenziale già commissionate alla ditta '[OSCURATO:PERSONA] sas' ... vari attrezzi da lavoro e materiale (...) di proprietà della predetta sas, se ne impossessavano verosimilmente utilizzandone parte per la realizzazione di una scala di tufo ...".2. Il Tribunale di Lecce aveva in primo luogo riassunto i fatti come riferiti da [OSCURATO:PERSONA], responsabile di '[OSCURATO:PERSONA] sas', in merito all'appalto avuto da [OSCURATO:SOCIETA], alla richiesta di pagamento che era stata avanzata nei confronti dell'ing. [OSCURATO:SOCIETA] nel corso dei lavori e della loro sospensione dovuta, a suo dire, all'impossibilità di proseguirli in mancanza di rimesse da parte della società appaltante; di aver direttamente potuto constatare che, dopo l'interruzione dei lavori da parte della '[OSCURATO:PERSONA] sas' altre maestranze lì avevano ripresi utilizzando il materiale da loro acquistato e che era stato lasciato sul cantiere. Nella sentenza di primo grado erano state sintetizzate anche le dichiarazioni dell'architetto Monteforte, indotto dalla difesa, in merito alle cause che avevano portato all'interruzione dei lavori ed alle modalità della conseguente restituzione delle attrezzature e dei materiali cui si era pervenuti nel successivo mese di aprile. Il primo giudice aveva assolto gli odierni ricorrenti osservando che "... non è stato dimostrato ... che vi sia stata sottrazione di beni ovvero coscienza e volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui posseduta ad un titolo qualsiasi sapendo di agire senza diritto ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità"; aveva aggiunto che "l'insussistenza dell'elemento psicologico è deducibile dal 'verbalino' di consegna e restituzione del 10.4.2008 sottoscritto, si badi bene, dall'architetto Monteforte per l'impresa [OSCURATO:SOCIETA] e dai responsabili dì [OSCURATO:PERSONA] sas [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e 3 operaì, nel quale sono state minutamente indicate sia le attrezzature sia il materiale ma ciò che è d'uopo rilevare è che nessuna contestazione o rilievo o riserva è stata formulata in sede di restituzione dai responsabili della [OSCURATO:PERSONA] sas in ordine alla quantità dei materiali o al numero delle attrezzature o allo stato della loro conservazione, il che fa ritenere senza ombra di dubbio che alcuna appropriazione sia avvenuta e quindi l'intervertsione del possesso contestata" (cfr., pagg. 3-4). 3. La Corte di Appello di Lecce, decidendo sulla impugnazione proposta dalla (sola) parte civile, è pervenuta ad una soluzione opposta riformando la sentenza di primo grado e ritenendo la responsabilità degli odierni ricorrenti: per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha richiamato la deposizione del Miccoli giudicandola "lineare" e sottolineando, in particolare, che "secondo il Miccoli fu dopo il blocco dei lavori che gli fu recapitato il telegramma (5.1.2008- timbro postale con data illeggibile quanto al giorno) di risoluzione del contratto per inadempienze connesse al rispetto del piano di sicurezza" tanto che "la relativa comunicazione dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA] è addirittura successiva al suddetto telegramma ...". Per contro, ha giudicato la versione dei fatti proposta dall'architetto [OSCURATO:PERSONA] non confortata da elementi documentali oggettivi relativi all'accertamento della Spesa! sicché "... la suddetta dichiarazione risulta di per sé sola insufficiente" (cfr., pag. 4). In definitiva, quindi, la Corte di Appello ha finito con il privilegiare la versione della parte civile sul rilievo secondo cui la ricostruzione dei fatti proposta dal teste della difesa non poteva ritenersi attendibile anche alla luce della risalenza e del contenuto della documentazione prodotta come, in particolare, il carteggio predisposto da '[OSCURATO:SOCIETA]' poiché successivo alla denuncia del 9.1.2008 ed il 'verbalino' predisposto in occasione della restituzione dei materiali e delle attrezzature intervenuta nel mese di aprile. 4. Non par dubbio, pertanto, che il diverso approdo cui è pervenuta la Corte di Appello sia stato l'esito di una complessiva rivalutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado che, tuttavia, proprio per questa ragione, avrebbero dovuto essere risentiti dalla Corte territoriale anche al fine di reinquadrare le deposizioni nel contesto documentale di cui la difesa del Giorgino ha dedotto, sotto vari aspetti, il travisamento. Il rilievo formulato nel secondo motivo del ricorso del Giorgino e nel primo motivo del ricorso del [OSCURATO:SOCIETA] è dunque fondato: come già a suo tempo affermato dalle SS.UU. "Dasgupta", il giudice di appello che riformi, quand'anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (cfr., Cass. SS.UU., 28.4.2016 n. 27.620; cfr., anche, Cass. SS.UU., 19.1.2017 n. 18.620, Patalano, che aveva esteso quest'obbligo anche alla riforma, ai soli effetti civili, di una sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato). Più recentemente, e dopo l'intervento del legislatore sull'art. 603 cod. proc. pen., Cass. Pen., 5, 18.2.2020 n. 15.259, Menna, Cass. Pen., 5, 15.4.2019 n. 32.854, Gatto, Cass. Pen., 5, 4.4.2019 n. 38.082, Clemente, hanno chiarito che la disposizione dell'art. 603, comma 3bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione; da ultimo, quindi, sul tema sono intervenute le SS.UU. con un ulteriore e definitivo intervento chiarificatore (cfr., Cass. SS.UU., 28.1.2021 n. 22.065, Cremonini, Rv. 281228). Nel caso di specie, la decisione della Corte di Appello è intervenuta sulla scorta di una valutazione diversa delle prove dichiarative che, come è fisiologico, sono state giudìcate alla luce della loro coerenza o meno con elementi esterni quali, in particolare, le prove documentali che, nella economia della decisione, sono state oggetto di valutazione sia in sé ma, anche, quali elementi di conforto all'una o all'altra delle opposte versioni propinate dai testi che hanno rappresentato senza dubbio il nucleo centrale e decisivo della motivazione e che, perciò, andavano risentiti. 5. La sentenza della Corte di Appello di Lecce va dunque annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio. Ed in effetti, con sentenza del 28.1.2021, le SS.UU. di questa Corte hanno precisato che in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione dì primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr., Cass. SS.UU., 28.1.2021 n. 22.065, Cremoníni, Rv. 281228). P.Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese t