CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 19220/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27259-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019 n. 27259 sez. S2 -ud. 02-07-2024 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva dinanzi al Tribunale di Pescara ricorso ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 per la liquidazione dei compensi maturati a seguito dell’attività difensiva svolta in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) in numerose controversie, senza che le fosse mai stato versato alcun acconto. Nella resistenza della convenuta, che contestava la pretesa azionata, lamentando anche alcuni inadempimenti dell’attrice, che le avveno cagionato dei danni, e per i quali proponeva eccezione riconvenzionale di inadempimento, il giudice adito, con ordinanza dell’11 giugno 2019, ha parzialmente accolto la domanda liquidando le somme meglio indicate in dispositivo, disattendendo l’eccezione di inadempimento. Dopo aver richiamato il principio di non contestazione e le deduzioni difensive della società, riteneva che non potesse essere riconosciuto alcun compenso per 11 dei giudizi nei quali la ricorrente assumeva avesse assistito la convenuta, in assenza di documentazione comprovante l’attività svolta. Quindi, ritenuto che, pur essendo stato a suo tempo conferito un mandato congiuntivo con altro professionista, il compenso per le singole attività spettava per intero, esaminava l‘eccezione riconvenzionale della convenuta, ritenendo che al fine dell’accoglimento non era sufficiente dimostrare il non corretto adempimento della prestazione, ma occorreva altresì offrire la Ric. 2019 n. 27259 sez. S2 -ud. 02-07-2024 -3- prova rigorosa del nesso di casualità materiale tra il pregiudizio lamentato e la negligente prestazione professionale. La convenuta non aveva nemmeno allegato i danni concretamente patiti, deducendo genericamente la mancata richiesta degli interessi moratori ovvero l’avere subito una condanna alle spese di lite, ma senza altresì dimostrare l’impossibilità di recuperare aliundei crediti non azionati ovvero l’impossibilità di impugnare le sentenze sfavorevoli con esito diverso. Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, sulla base di quattro motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui l’ordinanza non ha considerato che nella comparsa di costituzione e risposta la contestazione circa l’assenza di prova delle prestazioni effettuate era estesa anche ai giudizi di cui alla lettera V) e W) di cui al ricorso introduttivo, essendosi specificamente sottolineato che non era stato depositato alcun documento, se non una lettera del 24/7/2012 e la nota spese. L’ordinanza impugnata, pur riconoscendo che non poteva essere accordato alcun compenso per i giudizi nei quali non risultava versata in atti la documentazione probatoria, ha egualmente liquidato i compensi per i suddetti giudizi. Ric. 2019 n. 27259 sez. S2 -ud. 02-07-2024 -4- Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. e 115 c.p.c. Si deduce che la ricorrente nella comparsa di risposta, oltre ad evidenziare l’assenza di documentazione attestante lo svolgimento delle prestazioni per numerosi giudizi, aveva contestato alcune singole prestazioni, proponendo eccezione riconvenzionale per alcuni inadempimenti della controparte, che le avevano cagionato danni. Si lamenta che la sentenza impugnata abbia inteso l’onere di contestazione del cliente in maniera eccessivamente restrittiva, esigendo che la contestazione dovesse investire ogni singola voce di cui alle notule della professionista, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che invece reputa che anche la contestazione non specifica ingeneri in capo al professionista l’onere di dover documentare l’effettivo svolgimento delle prestazioni per le quali il compenso è asseritamente dovuto. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. Effettivamente, come si ricava dal contenuto della comparsa di risposta, riportato a pag. 10 del ricorso, la contestazione dell’intero importo richiesto, motivato sul piano della assoluta carenza di documentazione probatoria, si estendeva, oltre che ai giudizi per i quali il Tribunale ha escluso espressamente il diritto al compenso, anche ai due giudizi di cui alle lettere V) e W), così che, ove anche per tali giudizi non vi fosse stata l’ammissione della ricorrente circa la necessità di ridurre la domanda originaria, Ric. 2019 n. 27259 sez. S2 -ud. 02-07-2024 -5- il Tribunale avrebbe in ogni caso dovuto chiarire le ragioni per le quali invece si riconosceva il compenso, nonostante la radicale contestazione della cliente. Quanto al secondo motivo, il provvedimento impugnato ha rigettato la domanda solo per quei giudizi nei quali la contestazione investiva l’assenza totale di documentazione, senza però considerare che, anche per quei giudizi in cui la documentazione era stata versata, la cliente aveva contestato il diritto al compenso per alcune delle prestazioni asseritamente rese. La soluzione del giudice di merito appare però in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Cass. n. 712/2018; Cass. n. 230/2016; Cass. n. 40633/2021). Ric. 2019 n. 27259 sez. S2 -ud. 02-07-2024 -6- A fronte della contestazione, ancorché genericamente proposta dalla cliente, circa la non spettanza del compenso richiesto, il Tribunale non poteva escludere la fondatezza della domanda solo per quei giudizi nei quali era del tutto carente la documentazione, ma avrebbe dovuto anche negli altri andare a verificare se, tenuto conto delle prove offerte dalla professionista, risultava effettivamente comprovato lo svolgimento della prestazione per la quale era richiesto il compenso. Al contrario la liquidazione è stata operata per tali giudizi sulla base del contenuto delle notule prodotte, reputando invece necessario per escludere alcune voci una specifica contestazione, in contrasto appunto con i su richiamati principi. L’ordinanza deve pertanto essere cassata, dovendo il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Pescara, in diversa composizione, verificare se risulti presente la documentazione attestante lo svolgimento delle prestazioni in tutti i giudizi per i quali il compenso è stato liquidato. 3. Il terzo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quanto al rigetto della domanda riconvenzionale, con specifico riferimento alla controversia che la vedeva contrapposta alla [OSCURATO:SOCIETA]. Si deduce che all’esito di tale giudizio è stata ravvisata la soccombenza della ricorrente, che è stata quindi anche condannata al rimborso delle spese nei confronti della controparte, emergendo però la soccombenza dal fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbene tempestivamente officiata del mandato, aveva Ric. 2019 n. 27259 sez. S2 -ud. 02-07-2024 -7- omesso di costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini di cui all’art. 167 c.p.c., incorrendo quindi nella decadenza dalla possibilità di poter chiamare in causa la società dalla quale la ricorrente aveva acquistato i materiali da rivestimento, poi rivenduti alla [OSCURATO:SOCIETA], e rivelatisi difettosi. Si deduce che la sentenza ha accordato il compenso anche per tale controversia, ma senza tenere conto dell’inadempimento dell’intimata che aveva determinato la perdita del diritto dell’assistita. In particolare, anche a voler reputare che la somma, al cui risarcimento la Logistica era stata condannata nei confronti dell’attrice, sia suscettibile di recupero in altro giudizio, resta però definitivamente pregiudicato il diritto ad essere manlevata dalle spese legali e dai costi sostenuti per la CTU. Il quarto motivo denuncia ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 1176 e 2043 c.c., sempre in relazione al giudizio che ha visto la ricorrente contrapposta alla [OSCURATO:SOCIETA], emergendo che, ove la Gasbarri si fosse attenuta alle regole di diligenza professionale, non vi sarebbe stata la condanna alle spese legali, e dovendosi escludere che l’impugnazione della sentenza di primo grado avrebbe potuto elidere tale pregiudizio, che è ricollegabile alla tardiva costituzione, dato oggettivo e sicuramente non sovvertibile in sede di impugnazione. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono parimenti infondati. Ric. 2019 n. 27259 sez. S2 -ud. 02-07-2024 -8- Le censure che investono, a fronte del contenuto originario dell’eccezione riconvenzionale, solo la vicenda relativa al contenzioso con la [OSCURATO:SOCIETA], si palesano prive di fondamento. Infatti, anche a voler reputare che l’errore addebitato alla controparte, per non avere provveduto alla costituzione in giudizio, quale difensore della convenuta, nel rispetto del termine imposto per la chiamata in garanzia della società dalla quale la ricorrente aveva acquistato i materiali rivelatisi difettosi, non fosse rimediabile con l’impugnazione della sentenza, resta però intangibile l’affermazione del Tribunale secondo cui mancherebbe il carattere di definitività del pregiudizio asseritamente cagionato dalla condotta del professionista. Trattandosi, infatti, di una soccombenza nei confronti della terza chiamata, correlata alla decadenza dalla proposizione della richiesta di chiamata in causa, e cioè da una ragione di carattere processuale, resta però impregiudicata la possibilità per la ricorrente di poter intraprendere un autonomo giudizio al fine di ottenere il ristoro non solo delle somme al cui risarcimento era stata condannata nei confronti dell’attrice, ma anche di quelle ulteriori conseguenze negative, cagionate dalla soccombenza, quali il rimborso delle spese di lite ovvero i costi sostenuti per la difesa nel processo (cfr. Cass. n. 8166/1997, secondo cui se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo, il giudice non può limitarsi a condannare questi al pagamento di quanto dal primo dovuto all'attore anche per spese processuali, dovendo invece liquidare anche le spese Ric. 2019 n. 27259 sez. S2 -ud. 02-07-2024 -9- occorse per la chiamata in causa, che sottende che il diritto al rimborso delle spese nei confronti del terzo garante opera anche nella diversa ipotesi in cui la garanzia sia fatta valere in un autonomo giudizio). 4. Il giudice di rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta gli altri motivi, e cassa la sentenza impugnata in relazi