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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01990/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA4ate-errotscr alie-pa di; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 2 ottobre 2019 dal Tribunale di Catania che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a diversi episodi di ricettazione di autovetture e di parti di motore e di violazione dei sigilli.

Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli articoli 62 bis, 69,81 capoverso, 133 e 648 comma due cod.pen. poiché la corte ha omesso di rispondere alle doglianze dedotte con l'atto di appello e non ha motivato il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate.

In particolare la corte ha sottolineato che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'attenuante invocata poiché il profilo economico dei beni oggetto della ricettazione non può ritenersi lieve e non ha applicato le attenuanti generiche poiché non emergono elementi di segno positivo che possono essere valorizzati, considerato che la confessione dell'imputato è intervenuta tardivamente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D N 1_A BORSELLINO [OSCURATO:PERSONA] id nte f [OSCURATO:PERSONA] D ru. s 'J 'LLERiA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA4ate-errotscr alie-pa di; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 2 ottobre 2019 dal Tribunale di Catania che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a diversi episodi di ricettazione di autovetture e di parti di motore e di violazione dei sigilli. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli articoli 62 bis, 69,81 capoverso, 133 e 648 comma due cod.pen. poiché la corte ha omesso di rispondere alle doglianze dedotte con l'atto di appello e non ha motivato il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate. In particolare la corte ha sottolineato che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'attenuante invocata poiché il profilo economico dei beni oggetto della ricettazione non può ritenersi lieve e non ha applicato le attenuanti generiche poiché non emergono elementi di segno positivo che possono essere valorizzati, considerato che la confessione dell'imputato è intervenuta tardivamente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D N 1_A BORSELLINO [OSCURATO:PERSONA] id nte f [OSCURATO:PERSONA] D ru. s 'J 'LLERiA
Sentenza Cassazione n. 01990/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris