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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29951/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 giugno 1977

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 gennaio 1975

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 gennaio 1966 avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la manifesta infondatezza dei motivi prospettati dai due ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio in esito all'annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 24311 del 1 aprile 2022, non ha ammesso al passivo del procedimento n. 136/2014 R.g.

Mis.

Prev. del detto Tribunale, i crediti rivendicati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con le opposizioni ex art 59 d.lgs. n. 159 del 2011 dagli stessi proposte, ad esclusione, per il solo Borioni, di quanto chiesto con riferimento alla massa passiva della [OSCURATO:SOCIETA]

2. Propone due autonomi ricorsi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I3orioni.

Il primo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il secondo nel proprio interesse personale.

3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si premette che il credito oggetto di insinua riguarda pretese fatte valere dalle due ricorrenti quali cessionarie dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della S.I.E.

Costruzioni generali spa (le cui partecipazioni sociali, in termini totalitari, sono state avvinte dalla confisca) in conseguenza del subappalto occorso tra le dette due società avente ad oggetto i lavori inerenti la realizzazione del palazzetto dello sport sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA], commissionati alla S.I.E.

In particolare, si evidenzia che il credito riguardava quattro diverse fatture e che, rispetto ai crediti attestati dai detti documenti contabili, la decisione di segno negativo assunta dal Tribunale doveva ritenersi viziata da violazioni di legge e vizi di motivazione variamente declinati.

In particolare, con riguardo alla fattura n. 65/99 e in relazione alla quota di credito rivendicata per differenze retributive, perchè il Tribunale avrebbe omesso di considerare sia il portato negoziale da ascrivere agli accordi integrativi al contratto di subappalto, rassegnati dallo scambio di proposta e accettazione sui valori da applicare alla manodopera in difformità rispetto a quanto previsto dal contratto, comprovati dalla raccomandata della Sie del 25 marzo 1998 in risposta alla nota di [OSCURATO:SOCIETA] del 23 marzo 1998, accordo cristallizzatosi nella lettera di intenti allegata alle osservazioni scritte del 16 ottobre 2020, al pari delle due missive sopra indicate; sia la dichiarazione autografa di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], anche questa prodotta al Tribunale con le medesime osservazioni, che conteneva un riconoscimento del debito della Sie in conformità alle richieste di [OSCURATO:SOCIETA].

In relazione alla quota di credito rivendicata a titolo di danni per omesso riconoscimento della CIG per il periodo di sospensione lavori addebitabile alla SIE, si evidenzia la pretermissione degli atti relativi al contenzioso civilistico occorso tra le due imprese, dalla cui lettura emergeva con evidenza che la sospensione dei lavori in questione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, era stata disposta dalla SIE con conseguente fondatezza della relativa pretesa risarcitoria, vieppiù ribadita dalla ricognizione di debito operata dal Puccica.

3.2. Con riguardo alle fatture nn. 50 e 59 del 1999, la difesa evidenzia che il Tribunale, nell'escludere il dovuto in ragione della mancata allegazione del documento (il conto economico di prestazione, da qui Cep) al quale il contratto subordinava il pagamento del dovuto, non avrebbe considerato che la detta clausola dava luogo ad una condizione meramente potestativa, come tale nulla ex art 1355 cod. civ.; per altro verso, si rimarca il mancato rilievo confessorio ascritto alle richiesta di emissione dei Cep sottoscritti dai dipendenti SIE, a conferma che nel caso il detto documento contabile non veniva predisposto proprio per l'intenzione della Sie di sottrarsi all'adempimento dovuto, in linea del resto con il riconoscimento del debito attestato dal Puccica.

3.3. Con riguardo alla posta di credito legata alla fattura n. 4 del 2000, relativa alla richiesta risarcitoria inerente il valore dei materiali della [OSCURATO:SOCIETA] sottratti dalla SIE, ancora una volta si lamenta la pretermissione dei documenti attestanti gli accordi integrativi occorsi tra le due società , già richiamati dal ricorso, che anche sul punto davano fondamento alla pretesa, non diversamente dalla citata dichiarazione del Puccica.

3.4. Da ultimo si rimarca che il Tribunale avrebbe dovuto comunque ammettere le pretese fondate sulle diverse fatture indicate ai sensi dell'alt 2041 cc, indennizzando comunque [OSCURATO:SOCIETA] e per essa le cessionarie istanti per le prestazioni comunque rese in favore di SIE pur se estranee al regolamento negoziale.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Due i motivi di gravame tutti declinati sotto il versante della violazione di legge e del vizio di motivazione.

Per un verso si contesta il giudizio speso nel negare fondatezza al diritto al compenso rivendicato dal ricorrente per le prestazioni rese in favore del consorzio [OSCURATO:SOCIETA] nel contenzioso relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'Enav, attesa l'erroneità giuridica nonche l'illogicità della motivazione, frutto anche di una travisata lettura delle allegazioni alla domanda di insinua.

Per altro verso, parafrasando il portato argomentativo della sentenza n. 20062 del 2022 della prima sezione civile di questa Corte di Cassazione (resa nel ritenere deferibile il giuramento decisorio ex art 2960 cod. civ. rivolto al curatore fallimentare che eccepisca la presunzione presuntiva del c:redito oggetto di insinua), ha contestato la valutazione spesa nel ritenere ( presuntivamente) prescritti i crediti professionali, diversi da quello di cui al punto precedente, azionati dal ricorrente, avvalendosi di una disposizione, quella di cui all'art. 2956 3 n. 2 cod. civ. la cui applicabilità andrebbe esclusa nel giudizio di verifica dei crediti relativi alle procedure di prevenzione, non essendo possibile per il terzo creditore per l'appunto avvalersi del rimedio di cui all'ari 2960 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito. 2.11 ricorso interposto nell'interesse personale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché personalmente proposto dal ricorrente senza avvalersi del patrocinio di altro difensore abilitato al giudizio di legittimità in violazione del disposto di cui all'ad 613 cod. proc. pen., riferibile a tutti i ricorsi per cassazione avvinti ( come quelli inerenti alla materia della prevenzione, quale che sia la natura degli interessi in gioco) dalla disciplina processuale dettata dal rito penalistico, senza alcuna distinzione quanto alle parti interessate dalla relativa impugnazione ( e dunque anche con riguardo ai soggetti dotati della relativa qualifica professionale: Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, Rv. 283947).

Nè vale sostenere che nel precedente incidente di legittimità che ha dato luogo all'intervento rescindente presupposto della decisione ora nuovamente gravata da ricorso, l'impugnazione era stata proposta dal medesimo Borioni, sempre personalmente.

Definito il giudizio di rinvio, l'eventuale impugnazione del provvedimento assunto dà infatti luogo ad un nuovo e autonomo giudizio di legittimità: tanto impone alla Corte di verificare d'ufficio le condizioni di ammissibilità della relativa impugnazione, per quanto sopra non riscontrate.

3. Sono inammissibili le censure prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Occorre esaminare partitamente tutte le censure riferite alle diverse poste di credito oggetto di insinua e opposizione.

3.1. Prendendo le mosse da quelle inerenti alla fattura n. 65 del 1999, va premesso che la relativa richiesta riposa su due diverse causali.

3.1.1. Quanto alle rivendicate differenze retributive, il Tribunale ha coerentemente ancorato la relativa decisione al tenore dell'accordo contrattuale stipulato tra SIE e IMPECO che, ad avviso della difesa sarebbe stato superato dagli accordi integrativi assertivamente comprovati dalla documentazione allegata all'opposizione, travisata per omissione dai giudici della prevenzione.

Vi è, tuttavia, che per assumere rilevanza decisoria, siffatta documentazione avrebbe dovuto essere dotata di data certa antecedente al sequestro ex art. 2704 cod. civ. , così come chiesto dall'art 52 del codice antimafia cc.

Aspetto, questo, neppure affermato dal ricorso, che priva in radice di rilevanza l'allegazione travisata.

Quanto al rilievo ascritto dall'impugnazione alla dichiarazione resa dal Puccica, oltre alla rilevata assenza di opponibilità alla procedura sempre in ragione delle mancata allegazione di elementi per risalire alla data certa della stessa, si aggiunga anche l'impossibilità per la Corte di individuare il potere rappresentativo speso nella specie dal dichiarante rispetto alla SIE (di certo non ricavabile dal fatto che lo stesso lavorasse alle dipendenze • 11•I:IIIngi1e del Capriotti, il cui rilievo soggettivo, peraltro, nella vicenda a giudizio, non risulta neppure chiarito dal ricorso né appare ricavabile dal complessivo portato argomentativo della decisione gravata).

3.1.2. In relazione alla pretesa risarcitoria inerente il fermo del cantiere e le perdite patite da [OSCURATO:SOCIETA] legate alla rivendicata impossibilità di avvalersi della CIG, il ricorso è inammissibile perché aspecifico rispetto alle ragioni esposte, nel provvedimento impugnato, a sostegno della contestata reiezione, con le quali per un verso è stata evidenziata la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni in quel torno temporale, presupposto logico della pretesa fatta valere; per altro verso/si è esclusa la riferibilità alla SIE delle ragioni del fermo lavorativo indicato a sostegno della pretesa.

Argomentazioni, queste, con le quali l'impugnazione non si confronta, e che la difesa ha inadeguatamente inteso disattendere limitandosi ad allegare gli atti del relativo contenzioso civile, assertivamente pretermessi dai giudici della prevenzione, senza mai precisare, tuttavia, in che termini il contenuto di tali allegazioni avrebbe potuto portare ad una valutazione di segno diverso, incrinando la linearità logica della decisone contestata.

3.2. Mutando l'ordine dei rilievi prospettati dal ricorso, va poi rimarcato che le superiori considerazioni valgono anche a confermare l'inammissibilità del ricorso inerente alla mancata ammissione, confermata in sede di opposizione, del credito di cui alla fattura n. 4 del 2000, attesa l'identità dei dati probatori assertivamente pretermessi posti a fondamento dell'impugnazione, parimenti inconferenti per le ragioni già prospettate.

3.3. Quanto alle ragioni di credito documentate dalle fatture nn. 50 e 54 del 1999, la difesa denunzia la violazione dell'art. 1355 cc senza argomentare sulle ragioni in fatto e diritto che dovrebbero essenzialmente support:arne il portato, con riguardo in particolare alla arbitrarietà della scelta accordata alla S1E dalla detta previsione negoziale.

Fermandosi al dato riferito dal provvedimento (pag 14), del resto, la relativa pattuizione non sarebbe in grado di legittimare la censura, perchè non foriera di poteri di valutazione arbitraria ascritti alla detta contraente, ostativi alla nascita del credito rivendicato da IMPECO per siffatte causali.

Piuttosto, si subordinava la prova della quantificazione del dovuto alla redazione di un documento contabile da realizzare nel contraddittorio con la IMPECO stessa.

L'eventuale omissione di un siffatto incombente, dunque, ben avrebbe potuto essere ovviata con i relativi rimedi negoziali, senza ostacolare a monte la realizzazione del diritto.

Né, infine, gli altri elementi addotti, comprese le stesse richieste del Cep provenienti da alcuni dipendenti di SIE consentono di evidenziare che la redazione del documento contabile in questione venne ostacolata dalla condotta in mala fede della citata società, perché, come segnalato dal Tribunale, provenienti da soggetti non legittimati al relativo incombente.

3.4. Infine, quanto alla richiesta di arricchimento senza causa veicolata dall'impugnazione, assertivamente non considerata dalla impugnazione, è agevole osservare che, a prescindere dalla genericità dell'asserzione, la stessa si risolve nella veìcolazione di una pretesa diversa quella devoluta con la domanda di insinua, peraltro legata ad aspetti in fatto all'evidenza estranei ai poteri di scrutinio demandati alla Corte in sede di legittimità.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi seguono le pronunce di cui all'ad 616 comma 1 cod. proc. pen, definite nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 giugno 1977 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 gennaio 1975 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 gennaio 1966 avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la manifesta infondatezza dei motivi prospettati dai due ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio in esito all'annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 24311 del 1 aprile 2022, non ha ammesso al passivo del procedimento n. 136/2014 R.g. Mis. Prev. del detto Tribunale, i crediti rivendicati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con le opposizioni ex art 59 d.lgs. n. 159 del 2011 dagli stessi proposte, ad esclusione, per il solo Borioni, di quanto chiesto con riferimento alla massa passiva della [OSCURATO:SOCIETA] 2. Propone due autonomi ricorsi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I3orioni. Il primo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il secondo nel proprio interesse personale. 3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si premette che il credito oggetto di insinua riguarda pretese fatte valere dalle due ricorrenti quali cessionarie dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della S.I.E. Costruzioni generali spa (le cui partecipazioni sociali, in termini totalitari, sono state avvinte dalla confisca) in conseguenza del subappalto occorso tra le dette due società avente ad oggetto i lavori inerenti la realizzazione del palazzetto dello sport sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA], commissionati alla S.I.E. In particolare, si evidenzia che il credito riguardava quattro diverse fatture e che, rispetto ai crediti attestati dai detti documenti contabili, la decisione di segno negativo assunta dal Tribunale doveva ritenersi viziata da violazioni di legge e vizi di motivazione variamente declinati. In particolare, con riguardo alla fattura n. 65/99 e in relazione alla quota di credito rivendicata per differenze retributive, perchè il Tribunale avrebbe omesso di considerare sia il portato negoziale da ascrivere agli accordi integrativi al contratto di subappalto, rassegnati dallo scambio di proposta e accettazione sui valori da applicare alla manodopera in difformità rispetto a quanto previsto dal contratto, comprovati dalla raccomandata della Sie del 25 marzo 1998 in risposta alla nota di [OSCURATO:SOCIETA] del 23 marzo 1998, accordo cristallizzatosi nella lettera di intenti allegata alle osservazioni scritte del 16 ottobre 2020, al pari delle due missive sopra indicate; sia la dichiarazione autografa di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], anche questa prodotta al Tribunale con le medesime osservazioni, che conteneva un riconoscimento del debito della Sie in conformità alle richieste di [OSCURATO:SOCIETA]. In relazione alla quota di credito rivendicata a titolo di danni per omesso riconoscimento della CIG per il periodo di sospensione lavori addebitabile alla SIE, si evidenzia la pretermissione degli atti relativi al contenzioso civilistico occorso tra le due imprese, dalla cui lettura emergeva con evidenza che la sospensione dei lavori in questione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, era stata disposta dalla SIE con conseguente fondatezza della relativa pretesa risarcitoria, vieppiù ribadita dalla ricognizione di debito operata dal Puccica. 3.2. Con riguardo alle fatture nn. 50 e 59 del 1999, la difesa evidenzia che il Tribunale, nell'escludere il dovuto in ragione della mancata allegazione del documento (il conto economico di prestazione, da qui Cep) al quale il contratto subordinava il pagamento del dovuto, non avrebbe considerato che la detta clausola dava luogo ad una condizione meramente potestativa, come tale nulla ex art 1355 cod. civ.; per altro verso, si rimarca il mancato rilievo confessorio ascritto alle richiesta di emissione dei Cep sottoscritti dai dipendenti SIE, a conferma che nel caso il detto documento contabile non veniva predisposto proprio per l'intenzione della Sie di sottrarsi all'adempimento dovuto, in linea del resto con il riconoscimento del debito attestato dal Puccica. 3.3. Con riguardo alla posta di credito legata alla fattura n. 4 del 2000, relativa alla richiesta risarcitoria inerente il valore dei materiali della [OSCURATO:SOCIETA] sottratti dalla SIE, ancora una volta si lamenta la pretermissione dei documenti attestanti gli accordi integrativi occorsi tra le due società , già richiamati dal ricorso, che anche sul punto davano fondamento alla pretesa, non diversamente dalla citata dichiarazione del Puccica. 3.4. Da ultimo si rimarca che il Tribunale avrebbe dovuto comunque ammettere le pretese fondate sulle diverse fatture indicate ai sensi dell'alt 2041 cc, indennizzando comunque [OSCURATO:SOCIETA] e per essa le cessionarie istanti per le prestazioni comunque rese in favore di SIE pur se estranee al regolamento negoziale. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Due i motivi di gravame tutti declinati sotto il versante della violazione di legge e del vizio di motivazione. Per un verso si contesta il giudizio speso nel negare fondatezza al diritto al compenso rivendicato dal ricorrente per le prestazioni rese in favore del consorzio [OSCURATO:SOCIETA] nel contenzioso relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'Enav, attesa l'erroneità giuridica nonche l'illogicità della motivazione, frutto anche di una travisata lettura delle allegazioni alla domanda di insinua. Per altro verso, parafrasando il portato argomentativo della sentenza n. 20062 del 2022 della prima sezione civile di questa Corte di Cassazione (resa nel ritenere deferibile il giuramento decisorio ex art 2960 cod. civ. rivolto al curatore fallimentare che eccepisca la presunzione presuntiva del c:redito oggetto di insinua), ha contestato la valutazione spesa nel ritenere ( presuntivamente) prescritti i crediti professionali, diversi da quello di cui al punto precedente, azionati dal ricorrente, avvalendosi di una disposizione, quella di cui all'art. 2956 3 n. 2 cod. civ. la cui applicabilità andrebbe esclusa nel giudizio di verifica dei crediti relativi alle procedure di prevenzione, non essendo possibile per il terzo creditore per l'appunto avvalersi del rimedio di cui all'ari 2960 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito. 2.11 ricorso interposto nell'interesse personale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché personalmente proposto dal ricorrente senza avvalersi del patrocinio di altro difensore abilitato al giudizio di legittimità in violazione del disposto di cui all'ad 613 cod. proc. pen., riferibile a tutti i ricorsi per cassazione avvinti ( come quelli inerenti alla materia della prevenzione, quale che sia la natura degli interessi in gioco) dalla disciplina processuale dettata dal rito penalistico, senza alcuna distinzione quanto alle parti interessate dalla relativa impugnazione ( e dunque anche con riguardo ai soggetti dotati della relativa qualifica professionale: Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, Rv. 283947). Nè vale sostenere che nel precedente incidente di legittimità che ha dato luogo all'intervento rescindente presupposto della decisione ora nuovamente gravata da ricorso, l'impugnazione era stata proposta dal medesimo Borioni, sempre personalmente. Definito il giudizio di rinvio, l'eventuale impugnazione del provvedimento assunto dà infatti luogo ad un nuovo e autonomo giudizio di legittimità: tanto impone alla Corte di verificare d'ufficio le condizioni di ammissibilità della relativa impugnazione, per quanto sopra non riscontrate. 3. Sono inammissibili le censure prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Occorre esaminare partitamente tutte le censure riferite alle diverse poste di credito oggetto di insinua e opposizione. 3.1. Prendendo le mosse da quelle inerenti alla fattura n. 65 del 1999, va premesso che la relativa richiesta riposa su due diverse causali. 3.1.1. Quanto alle rivendicate differenze retributive, il Tribunale ha coerentemente ancorato la relativa decisione al tenore dell'accordo contrattuale stipulato tra SIE e IMPECO che, ad avviso della difesa sarebbe stato superato dagli accordi integrativi assertivamente comprovati dalla documentazione allegata all'opposizione, travisata per omissione dai giudici della prevenzione. Vi è, tuttavia, che per assumere rilevanza decisoria, siffatta documentazione avrebbe dovuto essere dotata di data certa antecedente al sequestro ex art. 2704 cod. civ. , così come chiesto dall'art 52 del codice antimafia cc. Aspetto, questo, neppure affermato dal ricorso, che priva in radice di rilevanza l'allegazione travisata. Quanto al rilievo ascritto dall'impugnazione alla dichiarazione resa dal Puccica, oltre alla rilevata assenza di opponibilità alla procedura sempre in ragione delle mancata allegazione di elementi per risalire alla data certa della stessa, si aggiunga anche l'impossibilità per la Corte di individuare il potere rappresentativo speso nella specie dal dichiarante rispetto alla SIE (di certo non ricavabile dal fatto che lo stesso lavorasse alle dipendenze • 11•I:IIIngi1e del Capriotti, il cui rilievo soggettivo, peraltro, nella vicenda a giudizio, non risulta neppure chiarito dal ricorso né appare ricavabile dal complessivo portato argomentativo della decisione gravata). 3.1.2. In relazione alla pretesa risarcitoria inerente il fermo del cantiere e le perdite patite da [OSCURATO:SOCIETA] legate alla rivendicata impossibilità di avvalersi della CIG, il ricorso è inammissibile perché aspecifico rispetto alle ragioni esposte, nel provvedimento impugnato, a sostegno della contestata reiezione, con le quali per un verso è stata evidenziata la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni in quel torno temporale, presupposto logico della pretesa fatta valere; per altro verso/si è esclusa la riferibilità alla SIE delle ragioni del fermo lavorativo indicato a sostegno della pretesa. Argomentazioni, queste, con le quali l'impugnazione non si confronta, e che la difesa ha inadeguatamente inteso disattendere limitandosi ad allegare gli atti del relativo contenzioso civile, assertivamente pretermessi dai giudici della prevenzione, senza mai precisare, tuttavia, in che termini il contenuto di tali allegazioni avrebbe potuto portare ad una valutazione di segno diverso, incrinando la linearità logica della decisone contestata. 3.2. Mutando l'ordine dei rilievi prospettati dal ricorso, va poi rimarcato che le superiori considerazioni valgono anche a confermare l'inammissibilità del ricorso inerente alla mancata ammissione, confermata in sede di opposizione, del credito di cui alla fattura n. 4 del 2000, attesa l'identità dei dati probatori assertivamente pretermessi posti a fondamento dell'impugnazione, parimenti inconferenti per le ragioni già prospettate. 3.3. Quanto alle ragioni di credito documentate dalle fatture nn. 50 e 54 del 1999, la difesa denunzia la violazione dell'art. 1355 cc senza argomentare sulle ragioni in fatto e diritto che dovrebbero essenzialmente support:arne il portato, con riguardo in particolare alla arbitrarietà della scelta accordata alla S1E dalla detta previsione negoziale. Fermandosi al dato riferito dal provvedimento (pag 14), del resto, la relativa pattuizione non sarebbe in grado di legittimare la censura, perchè non foriera di poteri di valutazione arbitraria ascritti alla detta contraente, ostativi alla nascita del credito rivendicato da IMPECO per siffatte causali. Piuttosto, si subordinava la prova della quantificazione del dovuto alla redazione di un documento contabile da realizzare nel contraddittorio con la IMPECO stessa. L'eventuale omissione di un siffatto incombente, dunque, ben avrebbe potuto essere ovviata con i relativi rimedi negoziali, senza ostacolare a monte la realizzazione del diritto. Né, infine, gli altri elementi addotti, comprese le stesse richieste del Cep provenienti da alcuni dipendenti di SIE consentono di evidenziare che la redazione del documento contabile in questione venne ostacolata dalla condotta in mala fede della citata società, perché, come segnalato dal Tribunale, provenienti da soggetti non legittimati al relativo incombente. 3.4. Infine, quanto alla richiesta di arricchimento senza causa veicolata dall'impugnazione, assertivamente non considerata dalla impugnazione, è agevole osservare che, a prescindere dalla genericità dell'asserzione, la stessa si risolve nella veìcolazione di una pretesa diversa quella devoluta con la domanda di insinua, peraltro legata ad aspetti in fatto all'evidenza estranei ai poteri di scrutinio demandati alla Corte in sede di legittimità. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi seguono le pronunce di cui all'ad 616 comma 1 cod. proc. pen, definite nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibili i
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