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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 12439/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postAase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione a fine non esclusivamente personale di grammi 2,831 di cocaina da cui erano ricavabili 17 dosi medie, grammi 16,386 di marijuana da cui erano ricavabili 67 dosi singole e grammi 7,5 103 di sostanza stupefacente tipo hashish da cui erano ricavabili 94 dosi medie singole, meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute con riguardo alla finalità di uso personale ed anche prive & specificità estrinseca, è inammissibile perché manifestamente infondato.

La corte territoriale, in continuità con la decisione di primo grado, ha ritenuto dimostrata la finalità di uso non esclusivamente personale dello stupefacente in ragione della pluralità di sostanze stupefacenti (parte rinvenute addosso all'imputato e parte nell'abitazione) dal significativo peso ponderale e del numero di dosi singole anch'esso significativo ( 178) e dal rinvenimento del materiale per il confezionamento (taglierino, cellophane e carta stagnola) elementi dai quali ha tratto la conclusione che almeno una parte era destinata alla cessione.

Motivazione congrua e corretta non rilevando il riferimento alla citata sentenza n. 29798/2017 di Questa Corte che ha dato rilevanza alla c.d. dipendenza multifilo, in quanto nel caso in esame l'esclusione della finalità di uso personale e della c.d. scorta si fonda sul rinvenimento del materiale per il confezionamento che esclude l'ipotesi alternativa di una scorta per uso personale.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postAase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione a fine non esclusivamente personale di grammi 2,831 di cocaina da cui erano ricavabili 17 dosi medie, grammi 16,386 di marijuana da cui erano ricavabili 67 dosi singole e grammi 7,5 103 di sostanza stupefacente tipo hashish da cui erano ricavabili 94 dosi medie singole, meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute con riguardo alla finalità di uso personale ed anche prive & specificità estrinseca, è inammissibile perché manifestamente infondato. La corte territoriale, in continuità con la decisione di primo grado, ha ritenuto dimostrata la finalità di uso non esclusivamente personale dello stupefacente in ragione della pluralità di sostanze stupefacenti (parte rinvenute addosso all'imputato e parte nell'abitazione) dal significativo peso ponderale e del numero di dosi singole anch'esso significativo ( 178) e dal rinvenimento del materiale per il confezionamento (taglierino, cellophane e carta stagnola) elementi dai quali ha tratto la conclusione che almeno una parte era destinata alla cessione. Motivazione congrua e corretta non rilevando il riferimento alla citata sentenza n. 29798/2017 di Questa Corte che ha dato rilevanza alla c.d. dipendenza multifilo, in quanto nel caso in esame l'esclusione della finalità di uso personale e della c.d. scorta si fonda sul rinvenimento del materiale per il confezionamento che esclude l'ipotesi alternativa di una scorta per uso personale. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore
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