CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16723/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TERI, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026ARCAINI MAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1546BARCAROLI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BATTUELLOGIANCARLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARASSAIGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COLANTONIOROBERTO, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DEMASSIMO, D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ESPOSITO FULVNuImOer,o registro generale 647/2020Numero sezionale 1546/2026LAURI BRUNO, [OSCURATO:PERSONA], LUCANTONI FRANCODa,t a pubblicazione 28/05/2026MAGNI GIUSEPPE,[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MOSCIAANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NERIALDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PUGLIESIGUIDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi SABUCCHIEMIDIO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COCCOGIANCARLO, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 2640/2019 della CORTE D’APPELLO diROMA, depositata il 26/06/2019 R.G.N. 1098/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma harigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la pronuncia diprimo grado che aveva accolto la domanda dei pensionatiindicati in epigrafe e condannato l’Inps a restituire il contributo- 2 -di solidarietà ex art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 20Nu1m1er,o registro generale 647/2020Numero sezionale 1546/2026conv. in l. n. 214 del 2011, prelevato sulla parte di penNsuimoenroi dii nra ccolta generale 16723/2026godimento già a carico del Fondo telefonici. Data pubblicazione 28/05/2026La Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, che il contributonon andasse calcolato sull’intero importo della pensione ingodimento, ma solo sull’eccedenza della pensione rispetto alcorrispondente trattamento del regime generale AGO a parità diretribuzione e contribuzione, essendo solo questo il vantaggiodegli iscritti ai fondi speciali rispetto ai lavoratori iscritti all’AGO.2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso l’Inps.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaurizioArcaini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GianniCiaccasassi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloe,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Evangelista, [OSCURATO:PERSONA],Levantesi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioRea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ClaudioSpada, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] VolpiMario, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erediEmidio Sabucchi, hanno resistito mediante controricorso.Gli altri pensionati indicati in epigrafe sono rimasti intimati.I controricorrenti hanno depositato memoria.- 3 -3. All’esito della camera di consiglio del 25 marzo 202N6u,m eirlo registro generale 647/2020Numero sezionale 1546/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 16723/2026di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo commaDa,t a pubblicazione 28/05/2026c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011,conv. in l. n. 214 del 2011, per avere la Corte d’appello reputatoche, nell’ipotesi di pensione a carico del Fondo speciale Inps nelquale sono accentrate le posizioni assicurative già aperte pressoil soppresso Fondo telefonici confluite nel Fondo PensioniLavoratori Dipendenti, il contributo di solidarietà previsto dallacitata disposizione dev’essere calcolato solo sulla differenza trala pensione calcolata secondo i parametri anteriori alla l. n. 335del 1995 e quella che sarebbe spettata, a parità di condizioni,applicando i parametri dell’[OSCURATO:PERSONA].2. Il motivo è fondato.2.1. Questa Corte ha affermato (v. Cass. n. 30254 del 2022)che il contributo di solidarietà di cui all’art. 24, comma 21, deld.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, istituito per ilquinquennio 2012-2017, è finalizzato al riequilibrio dei fondipensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestionispeciali, sicché è posto dal legislatore a carico dell’intera quotadel trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresseanteriormente all’introduzione della normativa diarmonizzazione.2.2. Alla motivazione del citato precedente occorre fare rinvioai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.Qui è sufficiente ricordare che l’interpretazione accolta dallagiurisprudenza di questa Corte si fonda sul rilievo per cui il- 4 -contributo di solidarietà così calcolato, gravante sui titolaNrui mderio registro generale 647/2020Numero sezionale 1546/2026pensioni più elevate generate da un sistema speciale resNiudmuerao ldei r,a ccolta generale 16723/2026ma di cui si intende favorire, dopo l’assoggettamento allDaat a pubblicazione 28/05/2026gestione Inps, la progressiva omogeneizzazione con quelloordinario, soddisfa apprezzabili esigenze di sostenibilitàdell’intero sistema previdenziale, a fronte di fattori chepotrebbero incidere negativamente sulla sostenibilità del quadromacroeconomico di riferimento, causando il depauperamentodei flussi contributivi (v. nuovamente Cass. n. 30254 del 2022,pag. 5).3. Sulla base del menzionato precedente, i cui principi sono statisuccessivamente ribaditi da questa Corte in plurime occasioni(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 1396 del 2025 e Cass. n. 23238del 2025) ed al quale va data continuità, in accoglimento delricorso la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti, la causa a decisa nel merito, con il rigetto delladomanda restitutoria formulata con l’atto introduttivo delpresente giudizio.4. Le spese dell’intero processo vanno compensate inconsiderazione della sopravvenienza del precedenteall’introduzione della lite. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva delgiudizio; compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo2026La PresidenteLucia Esposito- 5 -