CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 46009/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 novembre 2021 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Roma del 15 febbraio 2018, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla disposta confisca sull'autovettura in sequestro, non costituente oggetto di accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come nella motivazione della sentenza impugnata sia stato espressamente chiarito che «le parti hanno concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la quantificazione della pena, con contestuale rinuncia da parte dell'imputato degli altri motivi di impugnazione e conseguente inammissibilità degli stessi». Tra tali motivi rientra anche quello relativo alla revoca della confisca dell'autovettura. Ne consegue, allora, l'inammissibilità del proposto ricorso, giusta applicazione del principio reso da questa Corte di legittimità per cui inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensor