CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35615/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché manifestamente infondati. Invero, il ricorrente, pur non contestando che egli non venne rinvenuto nel camper nel quale si trovava ristretto in detenzione domiciliare, nondimeno sostiene che non vi sono elementi di prova idonei a escludere che egli si trovasse nelle immediate adiacenze dello stesso. Sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato che dalla relazione di servizio (utilizzabile essendosi proceduto con rito abbreviato) risultava che l'imputato non era stato trovato né nel camper, né nelle vie circostanti l'area dove questo mezzo era collocato (presso un campo nomadi). A fronte di tale motivazione, le censure del ricorrente appaiono all'evidenza inammissibili, dal momento che in tema di giudizio di cassazione esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C