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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 04002/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023Data pubblicazione 09/02/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente Relatore* PU* * Consigliere* DI * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 21753/2021 * proposto da* * * * elettivamente domiciliati inROMA VIA DELLA * N 32 presso lo studio dell avvocato* * * * che lirappresenta e difende ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] * elettivamente domiciliato in ROMAVIA * * presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 09/02/2023* DEL * * * * IN ** PT * * NQ * * ** * PROCURATORE GENERALE * CORTE D [OSCURATO:PERSONA] intimatiavverso la SENTENZA di CORTE D APPELLO ROMA n. 5579/2021depositata il 29/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023dal Consigliere * *1.La Corte di Appello di Roma per quel che ancora interessa harigettato con sentenza n. 5579/2021 l appello proposto dai sig.ri* * e * * quali genitori di * ** nato il 20 aprile 2017 avverso la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore.A sostegno della decisione sulla base delle criticità evidenziatedalla CTU espletata in secondo grado circa l eventuale recuperodelle competenze genitoriali la Corte d appello ha affermatola sussistenza di un incapacità strutturale di entrambi i genitori dipotersi occupare adeguatamente del figlio il quale pertanto si trovain una condizione di abbandono morale e materiale.

In particolarecon riguardo alla madre è stato rilevato la presenza di fattori dirischio all assunzione di un ruolo genitoriale responsabile alla lucedi un “disturbo istrionico di personalità di particolare severità” cfr.pag. 8 della sentenza impugnata che l ha portata sin dalla nascitadel bambino ad essere collocata presso la casa famiglia “Iniziativa2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023* e in seguito a rientrare nel * d origine al fine diData pubblicazione 09/02/2023sottoporsi ad un percorso di curecon riguardo al padre invece sono state riscontrate difficoltà daparte dello stesso quale richiedente asilo di origine nigeriananell assumere un ruolo genitoriale all interno di un contesto in cuinon si è ben inserito culturalmente si fa leva tra l altro sullamancata conoscenza della lingua italiana che gli avrebbe impeditodi integrarsi con un ruolo attivo nel * di accoglienza cfr. pag.15 della sentenza impugnatainoltre è stata respinta la domanda subordinata di affidamentoetero familiare del minore a fronte dell irrecuperabilità dellecompetenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenzeevolutive dello stesso è stata affermata altresì l impossibilità daparte del minore nel frattempo inserito in un altro contestofamiliare a scopo adottivo di mantenere un rapporto con i genitoribiologici data l assenza di legami di attaccamento ad essi.2.Avverso la decisione di secondo grado i genitori hanno propostoricorso per Cassazione sulla base di sei motivi cui ha resistito concontroricorso il * di Roma quale tutore provvisorio delminore.3.Con un ordinanza interlocutoria del 13.09.2022 la Prima SezioneCivile di questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza del20.01.2023 stante la particolare complessità delle questionisollevate e dei diritti coinvolti nonché la necessità di un analisi piùpuntuale sull attuale situazione dei ricorrenti i quali mediotempore sono divenuti genitori di altre due bambine hannoreperito un lavoro ed un appartamento in cui risiedono stabilmente.4.Il PG in sede di discussione orale ha concluso per l accoglimentodel primo motivo di ricorso e per l assorbimento dei restanti motivi.3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/20235.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato laData pubblicazione 09/02/2023violazione e falsa applicazione ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c.degli artt. 1 e 8 della legge 184/1983 dell art. 31 * per aver laCorte d appello errato nel dichiarare lo stato di adottabilità stantel assenza di un accertamento concreto ed attuale dello stato diabbandono materiale e morale del minore.

In particolare iricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado avrebbe fondatoil proprio convincimento sulla base di vicende personali le stesseprese in considerazione anche dalla CTU riferite esclusivamente alpassato e non al presentecon il secondo motivo hanno lamentato l omesso esame circa unfatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussionetra le parti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. per aver la Corted appello omesso di valutare le condizioni attuali dei ricorrenti inrelazione alla sussistenza attuale dello stato di abbandonocon il terzo motivo hanno lamentato la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. dell art. 8 della legge184/1983 per aver la Corte d appello errato nel dichiarare lo statodi adottabilità del minore stante l assenza del requisito dellaprivazione di assistenza morale e materiale del minore.

Inparticolare i ricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado sisarebbe limitato a riportare in motivazione alcune frasi estrapolatedalla relazione peritale che non sarebbero sufficienti a fondare lasussistenza della pretesa privazionecon il quarto motivo hanno lamentato la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma1 n.3 dell art. 8 della legge184/1983 per non aver la Corte d appello correttamente rilevato lapresenza di una situazione di forza maggiore nella prima fasedell accertamento delle condizioni del minore inidonea ad integrarelo stato di abbandono posto che i ricorrenti si erano resi disponibiliad interventi di sostegno esterno alla genitorialità4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023con il quinto motivo hanno lamentato l omesso esame circa un fattoData pubblicazione 09/02/2023decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. per aver la Corte d appelloomesso di valutare la sussistenza della forza maggiore qualeelemento sufficiente ad escludere lo stato di abbandonocon il sesto motivo hanno lamentato la violazione dell art. 132comma 2 n.4 c.p.c. in relazione all art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. peraver la Corte d appello errato nell aver rigettato la domandarichiedente un periodo di affido etero familiare per il minorediscostandosi così dalle risultanze della CTU la quale a contrarioaveva suggerito un percorso che potesse riavvicinare i genitoribiologici con il figlio.6.

Il primo motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Inprimo luogo si evidenzia che il giudizio di inidoneità sulla madre siè fondato esclusivamente su condotte e disagi psichici legati allaprima gravidanza. * era risultata affetta da uno stato depressivoparticolarmente severo “che l ha portata a porre al centro i propribisogni e a trascurare quelli del bambino” cfr. pag. 21 dellasentenza impugnata sul padre invece il giudizio di inidoneità si èfondato quasi totalmente su difficoltà di integrazione sociolavorativa che gli avrebbero impedito di assumere un responsabileruolo genitoriale “all interno di un contesto culturale profondamentediverso dal suo background” cfr. pag. 22 della sentenzaimpugnata .Tuttavia si rileva che gli aspetti su cui il giudice d appello habasato il proprio convincimento si riferiscono solo alleproblematiche personali pregresse dei ricorrenti protrattesi fino al2018 mentre è stato allegato da entrambi i ricorrenti che nellafase successiva della loro vita dal 2018 in poi una diversaconduzione delle rispettive esistenze.

La madre dopo il percorso dicure nelle * è rientrata in Italia con certificato medico5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023Data pubblicazione 09/02/2023colf e baby sitter ha contratto matrimonio con il sig.Idehen dalquale ha avuto altre due bambine e sulle quali entrambi esercitanola responsabilità genitoriale e vive stabilmente con l intero nucleofamiliare in un appartamento unitamente alla madre che lacoadiuva il padre dal canto suo ha dimostrato di essere capacead integrarsi avendo reperito un lavoro come addetto alle puliziepresso un autoconcessionaria e frequentando anche un corso dilingua italiana presso una scuola per stranieri.Alla luce di questo quadro complessivo dalla lettura della sentenzaimpugnata emerge che non sia stata effettuata alcuna valutazioneidoneità dei genitori e l eventuale stato di abbandono.

Peraltro lavalutazione relativa al padre si fonda in larga partesull appartenenza ad un contesto culturale e sociale diverso daquello della famiglia affidataria e da un giudizio negativo sullavolontà d integrazione contrastato dalla rappresentazione dellasituazione dedotta a sostegno degli allegati mutamenti di vitainterpersonale e di stabilizzazione sociale. * contrasta con il piùrecente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui“In tema di adozione del minore il giudice nella valutazione dellasituazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazionedello stato di adottabilità deve fondare il suo convincimentoeffettuando un riscontro attuale e concreto basato su indagini edapprofondimenti riferiti alla situazione presente e non passatatenendo conto della positiva volontà di recupero del rapportogenitoriale da parte dei genitori” * * n.24445/2015 .

Intal senso nel caso di specie il giudice d appello ha omesso disvolgere in concreto un esame attuale della situazione diabbandono morale e materiale del minore avendo fondato la suasussistenza esclusivamente su osservazioni ed accertamenti datati fino al 2018 richiamati tra l altro anche dalla relazione peritale6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023oltre che sulla difficile storia personale dei genitori senzaData pubblicazione 09/02/2023confrontarsi con le allegazioni relative ai significativi mutamentisuccessivi ed in particolare con la circostanza della nascita e ilpieno esercizio della responsabilità genitoriale sulle due figlieminori oltre al rilievo di aver reperito un lavoro ed una casa diabitazione in cui poter collocare anche il primogenito.

Lavalutazione da svolgere non può ignorare questi profili e deveessere svolta prendendo in esame la situazione attuale al fine dirilevarne l incidenza sulle criticità rilevate nonché il grado disuperamento e di stabilizzazione delle nuove condizion incorrelazione con le condizioni normative dello stato di abbandonodel minore.7.

L accoglimento del primo motivo assorbe i rimanenti.8.In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al primomotivo e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvioalla Corte d Appello di Roma in diversa composizione perché sipronunci anche sulle spese processuali della fase di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023Data pubblicazione 09/02/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente Relatore* PU* * Consigliere* DI * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 21753/2021 * proposto da* * * * elettivamente domiciliati inROMA VIA DELLA * N 32 presso lo studio dell avvocato* * * * che lirappresenta e difende ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] * elettivamente domiciliato in ROMAVIA * * presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 09/02/2023* DEL * * * * IN ** PT * * NQ * * ** * PROCURATORE GENERALE * CORTE D [OSCURATO:PERSONA] intimatiavverso la SENTENZA di CORTE D APPELLO ROMA n. 5579/2021depositata il 29/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023dal Consigliere * *1.La Corte di Appello di Roma per quel che ancora interessa harigettato con sentenza n. 5579/2021 l appello proposto dai sig.ri* * e * * quali genitori di * ** nato il 20 aprile 2017 avverso la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore.A sostegno della decisione sulla base delle criticità evidenziatedalla CTU espletata in secondo grado circa l eventuale recuperodelle competenze genitoriali la Corte d appello ha affermatola sussistenza di un incapacità strutturale di entrambi i genitori dipotersi occupare adeguatamente del figlio il quale pertanto si trovain una condizione di abbandono morale e materiale.

In particolarecon riguardo alla madre è stato rilevato la presenza di fattori dirischio all assunzione di un ruolo genitoriale responsabile alla lucedi un “disturbo istrionico di personalità di particolare severità” cfr.pag. 8 della sentenza impugnata che l ha portata sin dalla nascitadel bambino ad essere collocata presso la casa famiglia “Iniziativa2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023* e in seguito a rientrare nel * d origine al fine diData pubblicazione 09/02/2023sottoporsi ad un percorso di curecon riguardo al padre invece sono state riscontrate difficoltà daparte dello stesso quale richiedente asilo di origine nigeriananell assumere un ruolo genitoriale all interno di un contesto in cuinon si è ben inserito culturalmente si fa leva tra l altro sullamancata conoscenza della lingua italiana che gli avrebbe impeditodi integrarsi con un ruolo attivo nel * di accoglienza cfr. pag.15 della sentenza impugnatainoltre è stata respinta la domanda subordinata di affidamentoetero familiare del minore a fronte dell irrecuperabilità dellecompetenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenzeevolutive dello stesso è stata affermata altresì l impossibilità daparte del minore nel frattempo inserito in un altro contestofamiliare a scopo adottivo di mantenere un rapporto con i genitoribiologici data l assenza di legami di attaccamento ad essi.2.Avverso la decisione di secondo grado i genitori hanno propostoricorso per Cassazione sulla base di sei motivi cui ha resistito concontroricorso il * di Roma quale tutore provvisorio delminore.3.Con un ordinanza interlocutoria del 13.09.2022 la Prima SezioneCivile di questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza del20.01.2023 stante la particolare complessità delle questionisollevate e dei diritti coinvolti nonché la necessità di un analisi piùpuntuale sull attuale situazione dei ricorrenti i quali mediotempore sono divenuti genitori di altre due bambine hannoreperito un lavoro ed un appartamento in cui risiedono stabilmente.4.Il PG in sede di discussione orale ha concluso per l accoglimentodel primo motivo di ricorso e per l assorbimento dei restanti motivi.3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/20235.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato laData pubblicazione 09/02/2023violazione e falsa applicazione ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c.degli artt. 1 e 8 della legge 184/1983 dell art. 31 * per aver laCorte d appello errato nel dichiarare lo stato di adottabilità stantel assenza di un accertamento concreto ed attuale dello stato diabbandono materiale e morale del minore.

In particolare iricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado avrebbe fondatoil proprio convincimento sulla base di vicende personali le stesseprese in considerazione anche dalla CTU riferite esclusivamente alpassato e non al presentecon il secondo motivo hanno lamentato l omesso esame circa unfatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussionetra le parti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. per aver la Corted appello omesso di valutare le condizioni attuali dei ricorrenti inrelazione alla sussistenza attuale dello stato di abbandonocon il terzo motivo hanno lamentato la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. dell art. 8 della legge184/1983 per aver la Corte d appello errato nel dichiarare lo statodi adottabilità del minore stante l assenza del requisito dellaprivazione di assistenza morale e materiale del minore.

Inparticolare i ricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado sisarebbe limitato a riportare in motivazione alcune frasi estrapolatedalla relazione peritale che non sarebbero sufficienti a fondare lasussistenza della pretesa privazionecon il quarto motivo hanno lamentato la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma1 n.3 dell art. 8 della legge184/1983 per non aver la Corte d appello correttamente rilevato lapresenza di una situazione di forza maggiore nella prima fasedell accertamento delle condizioni del minore inidonea ad integrarelo stato di abbandono posto che i ricorrenti si erano resi disponibiliad interventi di sostegno esterno alla genitorialità4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023con il quinto motivo hanno lamentato l omesso esame circa un fattoData pubblicazione 09/02/2023decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. per aver la Corte d appelloomesso di valutare la sussistenza della forza maggiore qualeelemento sufficiente ad escludere lo stato di abbandonocon il sesto motivo hanno lamentato la violazione dell art. 132comma 2 n.4 c.p.c. in relazione all art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. peraver la Corte d appello errato nell aver rigettato la domandarichiedente un periodo di affido etero familiare per il minorediscostandosi così dalle risultanze della CTU la quale a contrarioaveva suggerito un percorso che potesse riavvicinare i genitoribiologici con il figlio.6.

Il primo motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Inprimo luogo si evidenzia che il giudizio di inidoneità sulla madre siè fondato esclusivamente su condotte e disagi psichici legati allaprima gravidanza. * era risultata affetta da uno stato depressivoparticolarmente severo “che l ha portata a porre al centro i propribisogni e a trascurare quelli del bambino” cfr. pag. 21 dellasentenza impugnata sul padre invece il giudizio di inidoneità si èfondato quasi totalmente su difficoltà di integrazione sociolavorativa che gli avrebbero impedito di assumere un responsabileruolo genitoriale “all interno di un contesto culturale profondamentediverso dal suo background” cfr. pag. 22 della sentenzaimpugnata .Tuttavia si rileva che gli aspetti su cui il giudice d appello habasato il proprio convincimento si riferiscono solo alleproblematiche personali pregresse dei ricorrenti protrattesi fino al2018 mentre è stato allegato da entrambi i ricorrenti che nellafase successiva della loro vita dal 2018 in poi una diversaconduzione delle rispettive esistenze.

La madre dopo il percorso dicure nelle * è rientrata in Italia con certificato medico5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023Data pubblicazione 09/02/2023colf e baby sitter ha contratto matrimonio con il sig.Idehen dalquale ha avuto altre due bambine e sulle quali entrambi esercitanola responsabilità genitoriale e vive stabilmente con l intero nucleofamiliare in un appartamento unitamente alla madre che lacoadiuva il padre dal canto suo ha dimostrato di essere capacead integrarsi avendo reperito un lavoro come addetto alle puliziepresso un autoconcessionaria e frequentando anche un corso dilingua italiana presso una scuola per stranieri.Alla luce di questo quadro complessivo dalla lettura della sentenzaimpugnata emerge che non sia stata effettuata alcuna valutazioneidoneità dei genitori e l eventuale stato di abbandono.

Peraltro lavalutazione relativa al padre si fonda in larga partesull appartenenza ad un contesto culturale e sociale diverso daquello della famiglia affidataria e da un giudizio negativo sullavolontà d integrazione contrastato dalla rappresentazione dellasituazione dedotta a sostegno degli allegati mutamenti di vitainterpersonale e di stabilizzazione sociale. * contrasta con il piùrecente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui“In tema di adozione del minore il giudice nella valutazione dellasituazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazionedello stato di adottabilità deve fondare il suo convincimentoeffettuando un riscontro attuale e concreto basato su indagini edapprofondimenti riferiti alla situazione presente e non passatatenendo conto della positiva volontà di recupero del rapportogenitoriale da parte dei genitori” * * n.24445/2015 .

Intal senso nel caso di specie il giudice d appello ha omesso disvolgere in concreto un esame attuale della situazione diabbandono morale e materiale del minore avendo fondato la suasussistenza esclusivamente su osservazioni ed accertamenti datati fino al 2018 richiamati tra l altro anche dalla relazione peritale6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023oltre che sulla difficile storia personale dei genitori senzaData pubblicazione 09/02/2023confrontarsi con le allegazioni relative ai significativi mutamentisuccessivi ed in particolare con la circostanza della nascita e ilpieno esercizio della responsabilità genitoriale sulle due figlieminori oltre al rilievo di aver reperito un lavoro ed una casa diabitazione in cui poter collocare anche il primogenito.

Lavalutazione da svolgere non può ignorare questi profili e deveessere svolta prendendo in esame la situazione attuale al fine dirilevarne l incidenza sulle criticità rilevate nonché il grado disuperamento e di stabilizzazione delle nuove condizion incorrelazione con le condizioni normative dello stato di abbandonodel minore.7.

L accoglimento del primo motivo assorbe i rimanenti.8.In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al primomotivo e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvioalla Corte d Appello di Roma in diversa composizione perché sipronunci anche sulle spese processuali della fase di legittimità. *La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbe gli altri e cassala sentenza impugnata con rinvio alla Corte d Appello di Roma indiversa composizione perché provveda anche sulle speseprocessuali del presente giudizio.In caso di diffusione omettere le generalità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023.Il Presidente estensore7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023Data pubblicazione 09/02/20238 di 8* **La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbe gli altri e cassala sentenza impugnata con rinvio alla Corte d Appello di Roma indiversa composizione perché provveda anche sulle speseprocessuali del presente giudizio.In caso di diffusione omettere le generalità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023.Il Presidente estensore7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023Data pubblicazione 09/02/20238 di 8* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023Data pubblicazione 09/02/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente Relatore* PU* * Consigliere* DI * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 21753/2021 * proposto da* * * * elettivamente domiciliati inROMA VIA DELLA * N 32 presso lo studio dell avvocato* * * * che lirappresenta e difende ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] * elettivamente domiciliato in ROMAVIA * * presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 09/02/2023* DEL * * * * IN ** PT * * NQ * * ** * PROCURATORE GENERALE * CORTE D [OSCURATO:PERSONA] intimatiavverso la SENTENZA di CORTE D APPELLO ROMA n. 5579/2021depositata il 29/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023dal Consigliere * *1.La Corte di Appello di Roma per quel che ancora interessa harigettato con sentenza n. 5579/2021 l appello proposto dai sig.ri* * e * * quali genitori di * ** nato il 20 aprile 2017 avverso la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore.A sostegno della decisione sulla base delle criticità evidenziatedalla CTU espletata in secondo grado circa l eventuale recuperodelle competenze genitoriali la Corte d appello ha affermatola sussistenza di un incapacità strutturale di entrambi i genitori dipotersi occupare adeguatamente del figlio il quale pertanto si trovain una condizione di abbandono morale e materiale. In particolarecon riguardo alla madre è stato rilevato la presenza di fattori dirischio all assunzione di un ruolo genitoriale responsabile alla lucedi un “disturbo istrionico di personalità di particolare severità” cfr.pag. 8 della sentenza impugnata che l ha portata sin dalla nascitadel bambino ad essere collocata presso la casa famiglia “Iniziativa2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023* e in seguito a rientrare nel * d origine al fine diData pubblicazione 09/02/2023sottoporsi ad un percorso di curecon riguardo al padre invece sono state riscontrate difficoltà daparte dello stesso quale richiedente asilo di origine nigeriananell assumere un ruolo genitoriale all interno di un contesto in cuinon si è ben inserito culturalmente si fa leva tra l altro sullamancata conoscenza della lingua italiana che gli avrebbe impeditodi integrarsi con un ruolo attivo nel * di accoglienza cfr. pag.15 della sentenza impugnatainoltre è stata respinta la domanda subordinata di affidamentoetero familiare del minore a fronte dell irrecuperabilità dellecompetenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenzeevolutive dello stesso è stata affermata altresì l impossibilità daparte del minore nel frattempo inserito in un altro contestofamiliare a scopo adottivo di mantenere un rapporto con i genitoribiologici data l assenza di legami di attaccamento ad essi.2.Avverso la decisione di secondo grado i genitori hanno propostoricorso per Cassazione sulla base di sei motivi cui ha resistito concontroricorso il * di Roma quale tutore provvisorio delminore.3.Con un ordinanza interlocutoria del 13.09.2022 la Prima SezioneCivile di questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza del20.01.2023 stante la particolare complessità delle questionisollevate e dei diritti coinvolti nonché la necessità di un analisi piùpuntuale sull attuale situazione dei ricorrenti i quali mediotempore sono divenuti genitori di altre due bambine hannoreperito un lavoro ed un appartamento in cui risiedono stabilmente.4.Il PG in sede di discussione orale ha concluso per l accoglimentodel primo motivo di ricorso e per l assorbimento dei restanti motivi.3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/20235.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato laData pubblicazione 09/02/2023violazione e falsa applicazione ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c.degli artt. 1 e 8 della legge 184/1983 dell art. 31 * per aver laCorte d appello errato nel dichiarare lo stato di adottabilità stantel assenza di un accertamento concreto ed attuale dello stato diabbandono materiale e morale del minore. In particolare iricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado avrebbe fondatoil proprio convincimento sulla base di vicende personali le stesseprese in considerazione anche dalla CTU riferite esclusivamente alpassato e non al presentecon il secondo motivo hanno lamentato l omesso esame circa unfatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussionetra le parti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. per aver la Corted appello omesso di valutare le condizioni attuali dei ricorrenti inrelazione alla sussistenza attuale dello stato di abbandonocon il terzo motivo hanno lamentato la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. dell art. 8 della legge184/1983 per aver la Corte d appello errato nel dichiarare lo statodi adottabilità del minore stante l assenza del requisito dellaprivazione di assistenza morale e materiale del minore. Inparticolare i ricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado sisarebbe limitato a riportare in motivazione alcune frasi estrapolatedalla relazione peritale che non sarebbero sufficienti a fondare lasussistenza della pretesa privazionecon il quarto motivo hanno lamentato la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma1 n.3 dell art. 8 della legge184/1983 per non aver la Corte d appello correttamente rilevato lapresenza di una situazione di forza maggiore nella prima fasedell accertamento delle condizioni del minore inidonea ad integrarelo stato di abbandono posto che i ricorrenti si erano resi disponibiliad interventi di sostegno esterno alla genitorialità4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023con il quinto motivo hanno lamentato l omesso esame circa un fattoData pubblicazione 09/02/2023decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. per aver la Corte d appelloomesso di valutare la sussistenza della forza maggiore qualeelemento sufficiente ad escludere lo stato di abbandonocon il sesto motivo hanno lamentato la violazione dell art. 132comma 2 n.4 c.p.c. in relazione all art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. peraver la Corte d appello errato nell aver rigettato la domandarichiedente un periodo di affido etero familiare per il minorediscostandosi così dalle risultanze della CTU la quale a contrarioaveva suggerito un percorso che potesse riavvicinare i genitoribiologici con il figlio.6. Il primo motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione. Inprimo luogo si evidenzia che il giudizio di inidoneità sulla madre siè fondato esclusivamente su condotte e disagi psichici legati allaprima gravidanza. * era risultata affetta da uno stato depressivoparticolarmente severo “che l ha portata a porre al centro i propribisogni e a trascurare quelli del bambino” cfr. pag. 21 dellasentenza impugnata sul padre invece il giudizio di inidoneità si èfondato quasi totalmente su difficoltà di integrazione sociolavorativa che gli avrebbero impedito di assumere un responsabileruolo genitoriale “all interno di un contesto culturale profondamentediverso dal suo background” cfr. pag. 22 della sentenzaimpugnata .Tuttavia si rileva che gli aspetti su cui il giudice d appello habasato il proprio convincimento si riferiscono solo alleproblematiche personali pregresse dei ricorrenti protrattesi fino al2018 mentre è stato allegato da entrambi i ricorrenti che nellafase successiva della loro vita dal 2018 in poi una diversaconduzione delle rispettive esistenze. La madre dopo il percorso dicure nelle * è rientrata in Italia con certificato medico5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023Data pubblicazione 09/02/2023colf e baby sitter ha contratto matrimonio con il sig.Idehen dalquale ha avuto altre due bambine e sulle quali entrambi esercitanola responsabilità genitoriale e vive stabilmente con l intero nucleofamiliare in un appartamento unitamente alla madre che lacoadiuva il padre dal canto suo ha dimostrato di essere capacead integrarsi avendo reperito un lavoro come addetto alle puliziepresso un autoconcessionaria e frequentando anche un corso dilingua italiana presso una scuola per stranieri.Alla luce di questo quadro complessivo dalla lettura della sentenzaimpugnata emerge che non sia stata effettuata alcuna valutazioneidoneità dei genitori e l eventuale stato di abbandono. Peraltro lavalutazione relativa al padre si fonda in larga partesull appartenenza ad un contesto culturale e sociale diverso daquello della famiglia affidataria e da un giudizio negativo sullavolontà d integrazione contrastato dalla rappresentazione dellasituazione dedotta a sostegno degli allegati mutamenti di vitainterpersonale e di stabilizzazione sociale. * contrasta con il piùrecente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui“In tema di adozione del minore il giudice nella valutazione dellasituazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazionedello stato di adottabilità deve fondare il suo convincimentoeffettuando un riscontro attuale e concreto basato su indagini edapprofondimenti riferiti alla situazione presente e non passatatenendo conto della positiva volontà di recupero del rapportogenitoriale da parte dei genitori” * * n.24445/2015 . Intal senso nel caso di specie il giudice d appello ha omesso disvolgere in concreto un esame attuale della situazione diabbandono morale e materiale del minore avendo fondato la suasussistenza esclusivamente su osservazioni ed accertamenti datati fino al 2018 richiamati tra l altro anche dalla relazione peritale6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023oltre che sulla difficile storia personale dei genitori senzaData pubblicazione 09/02/2023confrontarsi con le allegazioni relative ai significativi mutamentisuccessivi ed in particolare con la circostanza della nascita e ilpieno esercizio della responsabilità genitoriale sulle due figlieminori oltre al rilievo di aver reperito un lavoro ed una casa diabitazione in cui poter collocare anche il primogenito. Lavalutazione da svolgere non può ignorare questi profili e deveessere svolta prendendo in esame la situazione attuale al fine dirilevarne l incidenza sulle criticità rilevate nonché il grado disuperamento e di stabilizzazione delle nuove condizion incorrelazione con le condizioni normative dello stato di abbandonodel minore.7. L accoglimento del primo motivo assorbe i rimanenti.8.In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al primomotivo e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvioalla Corte d Appello di Roma in diversa composizione perché sipronunci anche sulle spese processuali della fase di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023Data pubblicazione 09/02/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente Relatore* PU* * Consigliere* DI * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 21753/2021 * proposto da* * * * elettivamente domiciliati inROMA VIA DELLA * N 32 presso lo studio dell avvocato* * * * che lirappresenta e difende ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] * elettivamente domiciliato in ROMAVIA * * presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 09/02/2023* DEL * * * * IN ** PT * * NQ * * ** * PROCURATORE GENERALE * CORTE D [OSCURATO:PERSONA] intimatiavverso la SENTENZA di CORTE D APPELLO ROMA n. 5579/2021depositata il 29/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023dal Consigliere * *1.La Corte di Appello di Roma per quel che ancora interessa harigettato con sentenza n. 5579/2021 l appello proposto dai sig.ri* * e * * quali genitori di * ** nato il 20 aprile 2017 avverso la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore.A sostegno della decisione sulla base delle criticità evidenziatedalla CTU espletata in secondo grado circa l eventuale recuperodelle competenze genitoriali la Corte d appello ha affermatola sussistenza di un incapacità strutturale di entrambi i genitori dipotersi occupare adeguatamente del figlio il quale pertanto si trovain una condizione di abbandono morale e materiale. In particolarecon riguardo alla madre è stato rilevato la presenza di fattori dirischio all assunzione di un ruolo genitoriale responsabile alla lucedi un “disturbo istrionico di personalità di particolare severità” cfr.pag. 8 della sentenza impugnata che l ha portata sin dalla nascitadel bambino ad essere collocata presso la casa famiglia “Iniziativa2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023* e in seguito a rientrare nel * d origine al fine diData pubblicazione 09/02/2023sottoporsi ad un percorso di curecon riguardo al padre invece sono state riscontrate difficoltà daparte dello stesso quale richiedente asilo di origine nigeriananell assumere un ruolo genitoriale all interno di un contesto in cuinon si è ben inserito culturalmente si fa leva tra l altro sullamancata conoscenza della lingua italiana che gli avrebbe impeditodi integrarsi con un ruolo attivo nel * di accoglienza cfr. pag.15 della sentenza impugnatainoltre è stata respinta la domanda subordinata di affidamentoetero familiare del minore a fronte dell irrecuperabilità dellecompetenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenzeevolutive dello stesso è stata affermata altresì l impossibilità daparte del minore nel frattempo inserito in un altro contestofamiliare a scopo adottivo di mantenere un rapporto con i genitoribiologici data l assenza di legami di attaccamento ad essi.2.Avverso la decisione di secondo grado i genitori hanno propostoricorso per Cassazione sulla base di sei motivi cui ha resistito concontroricorso il * di Roma quale tutore provvisorio delminore.3.Con un ordinanza interlocutoria del 13.09.2022 la Prima SezioneCivile di questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza del20.01.2023 stante la particolare complessità delle questionisollevate e dei diritti coinvolti nonché la necessità di un analisi piùpuntuale sull attuale situazione dei ricorrenti i quali mediotempore sono divenuti genitori di altre due bambine hannoreperito un lavoro ed un appartamento in cui risiedono stabilmente.4.Il PG in sede di discussione orale ha concluso per l accoglimentodel primo motivo di ricorso e per l assorbimento dei restanti motivi.3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/20235.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato laData pubblicazione 09/02/2023violazione e falsa applicazione ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c.degli artt. 1 e 8 della legge 184/1983 dell art. 31 * per aver laCorte d appello errato nel dichiarare lo stato di adottabilità stantel assenza di un accertamento concreto ed attuale dello stato diabbandono materiale e morale del minore. In particolare iricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado avrebbe fondatoil proprio convincimento sulla base di vicende personali le stesseprese in considerazione anche dalla CTU riferite esclusivamente alpassato e non al presentecon il secondo motivo hanno lamentato l omesso esame circa unfatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussionetra le parti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. per aver la Corted appello omesso di valutare le condizioni attuali dei ricorrenti inrelazione alla sussistenza attuale dello stato di abbandonocon il terzo motivo hanno lamentato la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. dell art. 8 della legge184/1983 per aver la Corte d appello errato nel dichiarare lo statodi adottabilità del minore stante l assenza del requisito dellaprivazione di assistenza morale e materiale del minore. Inparticolare i ricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado sisarebbe limitato a riportare in motivazione alcune frasi estrapolatedalla relazione peritale che non sarebbero sufficienti a fondare lasussistenza della pretesa privazionecon il quarto motivo hanno lamentato la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma1 n.3 dell art. 8 della legge184/1983 per non aver la Corte d appello correttamente rilevato lapresenza di una situazione di forza maggiore nella prima fasedell accertamento delle condizioni del minore inidonea ad integrarelo stato di abbandono posto che i ricorrenti si erano resi disponibiliad interventi di sostegno esterno alla genitorialità4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023con il quinto motivo hanno lamentato l omesso esame circa un fattoData pubblicazione 09/02/2023decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. per aver la Corte d appelloomesso di valutare la sussistenza della forza maggiore qualeelemento sufficiente ad escludere lo stato di abbandonocon il sesto motivo hanno lamentato la violazione dell art. 132comma 2 n.4 c.p.c. in relazione all art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. peraver la Corte d appello errato nell aver rigettato la domandarichiedente un periodo di affido etero familiare per il minorediscostandosi così dalle risultanze della CTU la quale a contrarioaveva suggerito un percorso che potesse riavvicinare i genitoribiologici con il figlio.6. Il primo motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione. Inprimo luogo si evidenzia che il giudizio di inidoneità sulla madre siè fondato esclusivamente su condotte e disagi psichici legati allaprima gravidanza. * era risultata affetta da uno stato depressivoparticolarmente severo “che l ha portata a porre al centro i propribisogni e a trascurare quelli del bambino” cfr. pag. 21 dellasentenza impugnata sul padre invece il giudizio di inidoneità si èfondato quasi totalmente su difficoltà di integrazione sociolavorativa che gli avrebbero impedito di assumere un responsabileruolo genitoriale “all interno di un contesto culturale profondamentediverso dal suo background” cfr. pag. 22 della sentenzaimpugnata .Tuttavia si rileva che gli aspetti su cui il giudice d appello habasato il proprio convincimento si riferiscono solo alleproblematiche personali pregresse dei ricorrenti protrattesi fino al2018 mentre è stato allegato da entrambi i ricorrenti che nellafase successiva della loro vita dal 2018 in poi una diversaconduzione delle rispettive esistenze. La madre dopo il percorso dicure nelle * è rientrata in Italia con certificato medico5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023Data pubblicazione 09/02/2023colf e baby sitter ha contratto matrimonio con il sig.Idehen dalquale ha avuto altre due bambine e sulle quali entrambi esercitanola responsabilità genitoriale e vive stabilmente con l intero nucleofamiliare in un appartamento unitamente alla madre che lacoadiuva il padre dal canto suo ha dimostrato di essere capacead integrarsi avendo reperito un lavoro come addetto alle puliziepresso un autoconcessionaria e frequentando anche un corso dilingua italiana presso una scuola per stranieri.Alla luce di questo quadro complessivo dalla lettura della sentenzaimpugnata emerge che non sia stata effettuata alcuna valutazioneidoneità dei genitori e l eventuale stato di abbandono. Peraltro lavalutazione relativa al padre si fonda in larga partesull appartenenza ad un contesto culturale e sociale diverso daquello della famiglia affidataria e da un giudizio negativo sullavolontà d integrazione contrastato dalla rappresentazione dellasituazione dedotta a sostegno degli allegati mutamenti di vitainterpersonale e di stabilizzazione sociale. * contrasta con il piùrecente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui“In tema di adozione del minore il giudice nella valutazione dellasituazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazionedello stato di adottabilità deve fondare il suo convincimentoeffettuando un riscontro attuale e concreto basato su indagini edapprofondimenti riferiti alla situazione presente e non passatatenendo conto della positiva volontà di recupero del rapportogenitoriale da parte dei genitori” * * n.24445/2015 . Intal senso nel caso di specie il giudice d appello ha omesso disvolgere in concreto un esame attuale della situazione diabbandono morale e materiale del minore avendo fondato la suasussistenza esclusivamente su osservazioni ed accertamenti datati fino al 2018 richiamati tra l altro anche dalla relazione peritale6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023oltre che sulla difficile storia personale dei genitori senzaData pubblicazione 09/02/2023confrontarsi con le allegazioni relative ai significativi mutamentisuccessivi ed in particolare con la circostanza della nascita e ilpieno esercizio della responsabilità genitoriale sulle due figlieminori oltre al rilievo di aver reperito un lavoro ed una casa diabitazione in cui poter collocare anche il primogenito. Lavalutazione da svolgere non può ignorare questi profili e deveessere svolta prendendo in esame la situazione attuale al fine dirilevarne l incidenza sulle criticità rilevate nonché il grado disuperamento e di stabilizzazione delle nuove condizion incorrelazione con le condizioni normative dello stato di abbandonodel minore.7. L accoglimento del primo motivo assorbe i rimanenti.8.In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al primomotivo e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvioalla Corte d Appello di Roma in diversa composizione perché sipronunci anche sulle spese processuali della fase di legittimità. *La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbe gli altri e cassala sentenza impugnata con rinvio alla Corte d Appello di Roma indiversa composizione perché provveda anche sulle speseprocessuali del presente giudizio.In caso di diffusione omettere le generalità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023.Il Presidente estensore7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023Data pubblicazione 09/02/20238 di 8* **La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbe gli altri e cassala sentenza impugnata con rinvio alla Corte d Appello di Roma indiversa composizione perché provveda anche sulle speseprocessuali del presente giudizio.In caso di diffusione omettere le generalità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023.Il Presidente estensore7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21753/2021Numero sezionale 292/2023Numero di raccolta generale 4002/2023Data pubblicazione 09/02/20238 di 8* *
Sentenza Cassazione n. 04002/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris