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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34236/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 11.7.2023 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, previa rinuncia al primo motivo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11.7.2023 il Tribunale di Bologna, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato in relazione ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 per aver preso parte ad un'associazione dedita al narcotraffico operante nel territorio emiliano con il compito di modificare i veicoli che venivano utilizzati per il trasporto della droga ivi creando vani occulti dove nasconderla (capo 27), all'art. 73 primo comma per aver importato dal Belgio in concorso con altri sodali oltre 43 chili di cocaina con l'aggravante dell'ingente quantità (capo 3) e all'art. 630 cod. pen. relativo al sequestro a scopo di estorsione di un suo connazionale, facente parte di un'associazione dedita anch'essa al narcotraffico in territorio romagnolo (capo 5).

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.Proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 178 primo comma lett.a), 179 e 273 cod. proc. pen., la nullità della provvista indiziaria costituita dalle conversazioni telematiche intercorse tra l'indagato ed il fratello Ingrid attraverso la piattaforma Skyecc in quanto acquisita in esecuzione di un ordine europeo di indagine illegittimo essendo stato emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, ovverosia da un organo diverso da quello funzionalmente competente, tale essendo il Giudice per le indagini preliminari, e comunque senza la sua autorizzazione.

Rileva come tale procedura sia stata censurata dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza del 2.3.2021 pronunciata nel caso H.K. che ha stabilito che costituisce violazione della Direttiva 2002/58/CE del 12.7.2022, in materia di trattamento di dati personali e alla tutela della vita privata nel settore della comunicazione elettronica, ogni normativa nazionale che consenta l'accesso dei dati relativi al traffico al di fuori da finalità di contrasto a forme gravi di criminalità o che attribuisca al Pubblico Ministero la competenza ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e all'ubicazione ai fini dell'istruttoria penale.

Specifica che l'illegittimità attiene non già al momento dell'acquisizione dei dati telematici, nella specie effettuata dall'autorità giudiziaria francese, bensì a quello successivo relativo al loro trasferimento in esecuzione dell'ordine di indagine avvenuto nell'assenza di controllo da parte di un'autorità terza ed imparziale sulla base dei principi affermati dalla citata sentenza della Corte di Giustizia europea che ben possono essere traslati alle comunicazioni telematiche intrattenute via chat tramite dispositivi elettronici.

Contesta la riconducibilità di tali comunicazioni, così come affermato dal Tribunale del riesame, ai documenti informatici disciplinati dall'art. 234 bis cod. proc. pen., di cui è sempre consentita l'utilizzazione, rilevando che si tratti invece di comunicazioni rientranti, in quanto si concretizzano in un'intrusione nella sfera privata altrui, nel novero della corrispondenza personale per le quali, analogamente a quanto avviene per il trattamento dei dati personali, deve intervenire la verifica giudiziale di utilizzabilità.

2.2. Con il secondo lamenta che la motivazione resa in ordine al quadro di gravità indiziaria per il reato di cui al capo 3) concernente l'importazione dal Belgio di 43 chilogrammi di cocaina sia solo apparente, venendo con essa evidenziata esclusivamente la sua conoscenza dei meccanismi di apertura e di sblocco del vano destinato all'occultamento della droga all'interno dell'autoarticolato con cui era stato trasportato il carico in contestazione, ma non certamente che egli avesse collaborato nella sua realizzazione, ascrivibile invece solo al fratello.

Rileva a riprova della fondatezza del proprio assunto come i vertici del sodalizio si fossero rivolti a quest'ultimo, con il quale soltanto intrattenevano rapporti, allorquando avevano ritenuto necessario recuperare il carico presente sul mezzo abbandonato dall'autista lungo l'autostrada e che solo il germano gli aveva chiesto di inviargli le foto del vano, richiesta cui aveva espressamente risposto di non poter ottemperare non essendo in possesso di alcuna immagine, con la puntualizzazione di non essere stato lui ad averlo realizzato.

2.3. Con il terzo motivo contesta la configurabilità del reato di sequestro a fini di estorsione ex art. 630 cod. pen., sostenendo invece che la ricostruzione della vicenda in relazione al reato di cui al capo 5) porti ad inquadrare la condotta delittuosa nella fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen. con conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

Rileva che la spedizione punitiva compiuta nei confronti del conducente del camion che trasportava la droga nell'ambito di un'operazione di importazione condotta dal sodalizio dei modenesi, di cui farebbe parte secondo la prospettazione accusatoria l'indagato, in sinergia con l'associazione romagnola interessata anch'essa dalle indagini degli inquirenti, aveva quale unico scopo quello di verificare la veridicità della versione resa dai romagnoli in ordine all'abbandono del veicolo contenente la cocaina e di tenere cautelativamente in ostaggio un membro del gruppo romagnolo fino a quando non avessero appurato cosa fosse successo.

Puntualizza come una volta compreso di non essere stati raggirati, i modenesi avevano spontaneamente liberato l'ostaggio senza il pagamento di alcun prezzo e che perciò erronea deve ritenersi la tesi dei giudici de libertate secondo i quali il recupero dello stupefacente costituiva il corrispettivo per la liberazione del sequestrato.

Contesta in ogni caso di aver contribuito in alcun modo all'operazione delittuosa non avendo mai assecondato la richiesta che gli era stata rivolta dal fratello di raccogliere informazioni sul conto di un componente della cosca romagnola e rilevando cOonne la valorizzazione dell'impegno profuso ai fini del recupero del carico di droga avrebbe dovuto semmai essere riferita ai soggetti passivi del reato estorsivo e non già a quelli attivi.

2.4. Con il quarto motivo lamenta che nessuna motivazione sia stata resa in ordine alla sua appartenenza al sodalizio dedito al narcotraffico essendo al più evincibile dalla propria condotta la disponibilità offerta, su impulso di suo fratello, ai soli cugini Proska, entrambi ai vertici dell'associazione, con i quali tuttavia non aveva neppure intrattenuto rapporti diretti, con conseguente inconfigurabilità dell'elemento soggettivo, non potendosi evincere da tale condotta che fosse a conoscenza dei fini illeciti perseguiti da costoro all'interno di una struttura criminale.

Evidenzia inoltre come essendosi la suddetta disponibilità manifestata in sole due occasioni, in una delle quali cui era peraltro intervenuto per risolvere un problema contingente, siano del tutto carenti gli elementi della stabilità e della continuità integranti la partecipazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990.

2.5. Con il quinto motivo deduce, invocando anche sotto profilo il vizio motivazionale, il ruolo di mero gregario del fratello con conseguente insussistenza di un legame effettivo con il gruppo criminale di riferimento.

3. All'udienza fissata innanzi a questa Corte il difensore dell'imputato ha rinunciato al primo motivo insistendo per l'accoglimento di quelli ulteriori, mentre il Procuratore Generale, preso atto dell'intervenuta rinuncia parziale, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Preso atto dell'intervenuta rinuncia al primo motivo di ricorso formalizzata dal difensore dell'indagato all'udienza di discussione, deve rilevarsi che tutti i restanti motivi, imbastiti in forma di vizio motivazionale, si traducono in censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, incorrendo perciò nella statuizione di inammissibilità.

In tale traiettoria si inscrive il secondo motivo con cui il ricorrente, lamentando una motivazione apparente sul compendio indiziario relativo al delitto di cui al capo 3) dell'imputazione, compie un'operazione censorea che deborda all'evidenza dal vizio devoluto.

Ove, infatti, si consideri che intanto è invocabile il vizio lamentato in quanto l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, è sufficiente scorrere il provvedimento impugnato per avvedersi di un'analitica e quanto mai approfondita motivazione che di tutto potrebbe essere tacciata tranne che di apparenza.

Al contrario i giudici de libertate passano in rassegna con attenzione capillare il testo integrale dei messaggi intercorsi tra l'imputato ed il fratello concernenti il vano occulto realizzato all'interno dell'autoarticolato destinato al trasporto della droga da parte del sodalizio, evidenziando come emerga dalle frasi di rassicurazione e di commento alla vicenda, relativa alla mancata consegna della merce occultata sul mezzo da parte dei "romagnoli" e della supposta intenzione di costoro di appropriarsene, riferitagli dal fratello, la puntuale conoscenza da parte di Eraldo delle specifiche caratteristiche del nascondiglio e delle difficoltà di individuazione per i terzi.

Con coerenza di ragionamento e in stretta aderenza al contenuto della messaggistica criptata viene pertanto data la puntuale spiegazione delle frasi su cui, estrapolate dal contesto, si arrocca la difesa, relative alla circostanza che l'indagato non fosse in possesso delle fotografie del vano realizzato sull'autocarro in questione, indicativa solo del fatto che non fosse stato presente alla sola fase finale della lavorazione e non avesse perciò le immagini del vano "finito", possedendone tuttavia altre di un'opera similare, paragone che rafforza la sua conoscenza di quello oggetto della conversazione.

A completamento del quadro di gravità indiziaria si aggiunge il rilievo, puntualmente messo in evidenza dal Tribunale bolognese che al prevenuto insieme al fratello si fosse rivolto [OSCURATO:PERSONA], soggetto posto i vertici dell'associazione criminosa, per commissionare il vano in questione e che entrambi i germani fossero stati inseriti nella chat collettiva creata dal Proshka per coordinare i partecipanti all'operazione.

Tutte le suddette argomentazioni vengono integralmente tralasciate dalla difesa che ripropone nel motivo in esame la propria lettura alternativa del compendio indiziario che in ogni caso circoscrive a due sole frasi pronunciate dall'indagato, isolandole dal contesto di riferimento, compiendo un'operazione che si destina di per sé all'inammissibilità.

3. Alla stessa sorte non si sottraggono il quarto ed il quinto motivo che, pur invocando un vizio di manifesta illogicità motivazionale riferito ai gravi indizi di colpevolezza di cui ai capi 5) e 27), mirano a null'altro che a sollecitarne la rivalutazione ad opera di questa Corte, senza individuare all'interno del provvedimento impugnato alcuna incongruenza o sfasatura logica idonea a disarticolare il ragionamento che sorregge un quadro di gravità indiziaria che si rivela, al contrario, organico, articolato e doviziosamente approfondito.

Va al riguardo ribadito che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del Riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

Pertanto, come già ripetutamente affermato, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, fuoriuscendo invece dal suo sindacato quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; nonché successivamente Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Pm in proc.

Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Muovendo dall'imprescindibile postulato in forza del quale il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi, materiali e fattuali delle vicende indagate, non può ritenersi idonea a scardinare il quadro di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, la contestazione relativa all'episodicità delle condotte dell'indagato ovvero ai rapporti intrattenuti esclusivamente con i due cugini Proshka in via indiretta, ovverosia per il tramite del fratello, oggetto del quarto e del quinto motivo.

Trattasi di doglianze che tralasciano le ben più copiose risultanze indiziarie assemblate in una coerente ricostruzione dai giudici della cautela che evidenziano non solo come il contenuto dei messaggi tra i due germani e il loro inserimento nella chat del gruppo associativo disvelassero una collaborazione di entrambi tutt'altro che occasionale, ma altresì la piena consapevolezza del prevenuto delle finalità sia della operazione cui era preordinato il vano realizzato sull'autoarticolato sia del programma criminoso perseguito dal sodalizio, logicamente tratta sia dalla perfetta conoscenza dei sofisticati meccanismi di apertura del vano occulto realizzato sull'autoarticolato, emersa dalle conversazioni telefoniche con il fratello Indrit, segno palese del suo coinvolgimento nell'attività di esecuzione e di ideazione dello stesso nascondiglio, sia dal suo intervento personale nelle operazioni di recupero della droga abbandonata sul mezzo, ben al di là delle competenze tecniche di un meccanico.

A tale significativa condotta si aggiunge quale elemento concorrente a tratteggiare l'affectio societatis, il proposito, più volte manifestato da parte dell'indagato di esporsi, quand'anche ad esso non abbiano fatto seguito alcuna condotta esecutiva, con pericolose azioni nei confronti della Polizia giudiziaria per rientrare in possesso del carico, a seguito del sopravvenuto sequestro del mezzo.

Compendio indiziario questo che consente di ricostruire, quanto meno sul piano del funnus, la sua intraneità nell'associazione criminale, con la quale non avrebbe avuto ragione di cooperare una volta realizzato il vano che, a detta dello stesso ricorrente, aveva costituito l'unica occasione di rapporto soltanto indiretto in quanto mediato dal fratello con i cugini Proshka.

Quanto all'assunto ruolo di gregario del fratello la doglianza è formulata in termini di assoluta genericità, nulla venendo dedotto a confutazione dell'infungibilità del ruolo svolto dall'indagato, che in tanto si era recato a Piacenza, su incarico dei cugini Proska, ai vertici del gruppo, per tentare di recuperare il carico di droga occultato nell'autoarticolato in quanto soltanto lui era in grado di rinvenire sul mezzo il vano segreto e di sbloccarne la chiusura, compiutamente illustrato dall'ordinanza in esame che evidenzia a corredo della ricostruzione effettuata anche eloquenti contenuti delle conversazioni intercettate.

4. Quanto, infine, al terzo motivo non vale a confutare la configurabilità del reato di cui all'art. 630 cod. pen. il propugnato intento da parte dei "modenesi" di volersi solo sincerare attraverso il sequestro dell'esponente del clan "romagnolo" della sussistenza o meno di un raggiro, appurato il quale avevano spontaneamente rilasciato l'ostaggio: allegazione questa che si sviluppa su un piano squisitamente fattuale, non confrontandosi con il puntuale rilievo dei giudici de libertate secondo il quale, oltre al contenuto dei messaggi intercettati evidenzianti la chiara volontà di trattenere il sequestrato a garanzia della riuscita delle operazioni di recupero del carico di droga abbandonato sull'autoarticolato, la liberazione dell'ostaggio, sia pure senza essere rientrati in possesso della partita di cocaina, si era verificata solo a seguito del sequestro della merce ad opera della [OSCURATO:PERSONA].

La sussistenza dell'ingiusto profitto cui era finalizzata l'intera operazione, essendosi ritenuto che il recupero della droga costituisse il prezzo della liberazione, peraltro derivante dall'esecuzione di un pregresso rapporto illecito con la vittima del reato (avendo il sodalizio dei modenesi inizialmente cooperato con quello dei romagnoli per l'acquisto del carico di droga), ha coerentemente indotto il Tribunale del riesame ad escludere la derubricazione nella meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 605 cod. pen..

Con riferimento poi alla condotta dell'indagato, il suo essersi fino ad allora attivato per la riuscita sia del sequestro raccogliendo informazioni sui possibili bersagli, ovverosia sui componenti del clan rivale da trattenere in ostaggio, sia per recuperare contestualmente il carico di cocaina recandosi personalmente sul posto in cui l'autoarticolato era stato parcheggiato, non soltanto rivela il contributo fattivo prestato per la riuscita dell'intera operazione criminosa ma, comunque, non lasciando trapelare alcuna volontà di dissociazione dall'operato degli altri concorrenti, esclude, in sé considerata, l'attenuante di cui all'art. 630 quarto comma cod. proc. pen..

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 11.7.2023 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, previa rinuncia al primo motivo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11.7.2023 il Tribunale di Bologna, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato in relazione ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 per aver preso parte ad un'associazione dedita al narcotraffico operante nel territorio emiliano con il compito di modificare i veicoli che venivano utilizzati per il trasporto della droga ivi creando vani occulti dove nasconderla (capo 27), all'art. 73 primo comma per aver importato dal Belgio in concorso con altri sodali oltre 43 chili di cocaina con l'aggravante dell'ingente quantità (capo 3) e all'art. 630 cod. pen. relativo al sequestro a scopo di estorsione di un suo connazionale, facente parte di un'associazione dedita anch'essa al narcotraffico in territorio romagnolo (capo 5). 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.Proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 178 primo comma lett.a), 179 e 273 cod. proc. pen., la nullità della provvista indiziaria costituita dalle conversazioni telematiche intercorse tra l'indagato ed il fratello Ingrid attraverso la piattaforma Skyecc in quanto acquisita in esecuzione di un ordine europeo di indagine illegittimo essendo stato emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, ovverosia da un organo diverso da quello funzionalmente competente, tale essendo il Giudice per le indagini preliminari, e comunque senza la sua autorizzazione. Rileva come tale procedura sia stata censurata dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza del 2.3.2021 pronunciata nel caso H.K. che ha stabilito che costituisce violazione della Direttiva 2002/58/CE del 12.7.2022, in materia di trattamento di dati personali e alla tutela della vita privata nel settore della comunicazione elettronica, ogni normativa nazionale che consenta l'accesso dei dati relativi al traffico al di fuori da finalità di contrasto a forme gravi di criminalità o che attribuisca al Pubblico Ministero la competenza ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e all'ubicazione ai fini dell'istruttoria penale. Specifica che l'illegittimità attiene non già al momento dell'acquisizione dei dati telematici, nella specie effettuata dall'autorità giudiziaria francese, bensì a quello successivo relativo al loro trasferimento in esecuzione dell'ordine di indagine avvenuto nell'assenza di controllo da parte di un'autorità terza ed imparziale sulla base dei principi affermati dalla citata sentenza della Corte di Giustizia europea che ben possono essere traslati alle comunicazioni telematiche intrattenute via chat tramite dispositivi elettronici. Contesta la riconducibilità di tali comunicazioni, così come affermato dal Tribunale del riesame, ai documenti informatici disciplinati dall'art. 234 bis cod. proc. pen., di cui è sempre consentita l'utilizzazione, rilevando che si tratti invece di comunicazioni rientranti, in quanto si concretizzano in un'intrusione nella sfera privata altrui, nel novero della corrispondenza personale per le quali, analogamente a quanto avviene per il trattamento dei dati personali, deve intervenire la verifica giudiziale di utilizzabilità. 2.2. Con il secondo lamenta che la motivazione resa in ordine al quadro di gravità indiziaria per il reato di cui al capo 3) concernente l'importazione dal Belgio di 43 chilogrammi di cocaina sia solo apparente, venendo con essa evidenziata esclusivamente la sua conoscenza dei meccanismi di apertura e di sblocco del vano destinato all'occultamento della droga all'interno dell'autoarticolato con cui era stato trasportato il carico in contestazione, ma non certamente che egli avesse collaborato nella sua realizzazione, ascrivibile invece solo al fratello. Rileva a riprova della fondatezza del proprio assunto come i vertici del sodalizio si fossero rivolti a quest'ultimo, con il quale soltanto intrattenevano rapporti, allorquando avevano ritenuto necessario recuperare il carico presente sul mezzo abbandonato dall'autista lungo l'autostrada e che solo il germano gli aveva chiesto di inviargli le foto del vano, richiesta cui aveva espressamente risposto di non poter ottemperare non essendo in possesso di alcuna immagine, con la puntualizzazione di non essere stato lui ad averlo realizzato. 2.3. Con il terzo motivo contesta la configurabilità del reato di sequestro a fini di estorsione ex art. 630 cod. pen., sostenendo invece che la ricostruzione della vicenda in relazione al reato di cui al capo 5) porti ad inquadrare la condotta delittuosa nella fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen. con conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. Rileva che la spedizione punitiva compiuta nei confronti del conducente del camion che trasportava la droga nell'ambito di un'operazione di importazione condotta dal sodalizio dei modenesi, di cui farebbe parte secondo la prospettazione accusatoria l'indagato, in sinergia con l'associazione romagnola interessata anch'essa dalle indagini degli inquirenti, aveva quale unico scopo quello di verificare la veridicità della versione resa dai romagnoli in ordine all'abbandono del veicolo contenente la cocaina e di tenere cautelativamente in ostaggio un membro del gruppo romagnolo fino a quando non avessero appurato cosa fosse successo. Puntualizza come una volta compreso di non essere stati raggirati, i modenesi avevano spontaneamente liberato l'ostaggio senza il pagamento di alcun prezzo e che perciò erronea deve ritenersi la tesi dei giudici de libertate secondo i quali il recupero dello stupefacente costituiva il corrispettivo per la liberazione del sequestrato. Contesta in ogni caso di aver contribuito in alcun modo all'operazione delittuosa non avendo mai assecondato la richiesta che gli era stata rivolta dal fratello di raccogliere informazioni sul conto di un componente della cosca romagnola e rilevando cOonne la valorizzazione dell'impegno profuso ai fini del recupero del carico di droga avrebbe dovuto semmai essere riferita ai soggetti passivi del reato estorsivo e non già a quelli attivi. 2.4. Con il quarto motivo lamenta che nessuna motivazione sia stata resa in ordine alla sua appartenenza al sodalizio dedito al narcotraffico essendo al più evincibile dalla propria condotta la disponibilità offerta, su impulso di suo fratello, ai soli cugini Proska, entrambi ai vertici dell'associazione, con i quali tuttavia non aveva neppure intrattenuto rapporti diretti, con conseguente inconfigurabilità dell'elemento soggettivo, non potendosi evincere da tale condotta che fosse a conoscenza dei fini illeciti perseguiti da costoro all'interno di una struttura criminale. Evidenzia inoltre come essendosi la suddetta disponibilità manifestata in sole due occasioni, in una delle quali cui era peraltro intervenuto per risolvere un problema contingente, siano del tutto carenti gli elementi della stabilità e della continuità integranti la partecipazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. 2.5. Con il quinto motivo deduce, invocando anche sotto profilo il vizio motivazionale, il ruolo di mero gregario del fratello con conseguente insussistenza di un legame effettivo con il gruppo criminale di riferimento. 3. All'udienza fissata innanzi a questa Corte il difensore dell'imputato ha rinunciato al primo motivo insistendo per l'accoglimento di quelli ulteriori, mentre il Procuratore Generale, preso atto dell'intervenuta rinuncia parziale, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Preso atto dell'intervenuta rinuncia al primo motivo di ricorso formalizzata dal difensore dell'indagato all'udienza di discussione, deve rilevarsi che tutti i restanti motivi, imbastiti in forma di vizio motivazionale, si traducono in censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, incorrendo perciò nella statuizione di inammissibilità. In tale traiettoria si inscrive il secondo motivo con cui il ricorrente, lamentando una motivazione apparente sul compendio indiziario relativo al delitto di cui al capo 3) dell'imputazione, compie un'operazione censorea che deborda all'evidenza dal vizio devoluto. Ove, infatti, si consideri che intanto è invocabile il vizio lamentato in quanto l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, è sufficiente scorrere il provvedimento impugnato per avvedersi di un'analitica e quanto mai approfondita motivazione che di tutto potrebbe essere tacciata tranne che di apparenza. Al contrario i giudici de libertate passano in rassegna con attenzione capillare il testo integrale dei messaggi intercorsi tra l'imputato ed il fratello concernenti il vano occulto realizzato all'interno dell'autoarticolato destinato al trasporto della droga da parte del sodalizio, evidenziando come emerga dalle frasi di rassicurazione e di commento alla vicenda, relativa alla mancata consegna della merce occultata sul mezzo da parte dei "romagnoli" e della supposta intenzione di costoro di appropriarsene, riferitagli dal fratello, la puntuale conoscenza da parte di Eraldo delle specifiche caratteristiche del nascondiglio e delle difficoltà di individuazione per i terzi. Con coerenza di ragionamento e in stretta aderenza al contenuto della messaggistica criptata viene pertanto data la puntuale spiegazione delle frasi su cui, estrapolate dal contesto, si arrocca la difesa, relative alla circostanza che l'indagato non fosse in possesso delle fotografie del vano realizzato sull'autocarro in questione, indicativa solo del fatto che non fosse stato presente alla sola fase finale della lavorazione e non avesse perciò le immagini del vano "finito", possedendone tuttavia altre di un'opera similare, paragone che rafforza la sua conoscenza di quello oggetto della conversazione. A completamento del quadro di gravità indiziaria si aggiunge il rilievo, puntualmente messo in evidenza dal Tribunale bolognese che al prevenuto insieme al fratello si fosse rivolto [OSCURATO:PERSONA], soggetto posto i vertici dell'associazione criminosa, per commissionare il vano in questione e che entrambi i germani fossero stati inseriti nella chat collettiva creata dal Proshka per coordinare i partecipanti all'operazione. Tutte le suddette argomentazioni vengono integralmente tralasciate dalla difesa che ripropone nel motivo in esame la propria lettura alternativa del compendio indiziario che in ogni caso circoscrive a due sole frasi pronunciate dall'indagato, isolandole dal contesto di riferimento, compiendo un'operazione che si destina di per sé all'inammissibilità. 3. Alla stessa sorte non si sottraggono il quarto ed il quinto motivo che, pur invocando un vizio di manifesta illogicità motivazionale riferito ai gravi indizi di colpevolezza di cui ai capi 5) e 27), mirano a null'altro che a sollecitarne la rivalutazione ad opera di questa Corte, senza individuare all'interno del provvedimento impugnato alcuna incongruenza o sfasatura logica idonea a disarticolare il ragionamento che sorregge un quadro di gravità indiziaria che si rivela, al contrario, organico, articolato e doviziosamente approfondito. Va al riguardo ribadito che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del Riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Pertanto, come già ripetutamente affermato, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, fuoriuscendo invece dal suo sindacato quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; nonché successivamente Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Muovendo dall'imprescindibile postulato in forza del quale il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi, materiali e fattuali delle vicende indagate, non può ritenersi idonea a scardinare il quadro di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, la contestazione relativa all'episodicità delle condotte dell'indagato ovvero ai rapporti intrattenuti esclusivamente con i due cugini Proshka in via indiretta, ovverosia per il tramite del fratello, oggetto del quarto e del quinto motivo. Trattasi di doglianze che tralasciano le ben più copiose risultanze indiziarie assemblate in una coerente ricostruzione dai giudici della cautela che evidenziano non solo come il contenuto dei messaggi tra i due germani e il loro inserimento nella chat del gruppo associativo disvelassero una collaborazione di entrambi tutt'altro che occasionale, ma altresì la piena consapevolezza del prevenuto delle finalità sia della operazione cui era preordinato il vano realizzato sull'autoarticolato sia del programma criminoso perseguito dal sodalizio, logicamente tratta sia dalla perfetta conoscenza dei sofisticati meccanismi di apertura del vano occulto realizzato sull'autoarticolato, emersa dalle conversazioni telefoniche con il fratello Indrit, segno palese del suo coinvolgimento nell'attività di esecuzione e di ideazione dello stesso nascondiglio, sia dal suo intervento personale nelle operazioni di recupero della droga abbandonata sul mezzo, ben al di là delle competenze tecniche di un meccanico. A tale significativa condotta si aggiunge quale elemento concorrente a tratteggiare l'affectio societatis, il proposito, più volte manifestato da parte dell'indagato di esporsi, quand'anche ad esso non abbiano fatto seguito alcuna condotta esecutiva, con pericolose azioni nei confronti della Polizia giudiziaria per rientrare in possesso del carico, a seguito del sopravvenuto sequestro del mezzo. Compendio indiziario questo che consente di ricostruire, quanto meno sul piano del funnus, la sua intraneità nell'associazione criminale, con la quale non avrebbe avuto ragione di cooperare una volta realizzato il vano che, a detta dello stesso ricorrente, aveva costituito l'unica occasione di rapporto soltanto indiretto in quanto mediato dal fratello con i cugini Proshka. Quanto all'assunto ruolo di gregario del fratello la doglianza è formulata in termini di assoluta genericità, nulla venendo dedotto a confutazione dell'infungibilità del ruolo svolto dall'indagato, che in tanto si era recato a Piacenza, su incarico dei cugini Proska, ai vertici del gruppo, per tentare di recuperare il carico di droga occultato nell'autoarticolato in quanto soltanto lui era in grado di rinvenire sul mezzo il vano segreto e di sbloccarne la chiusura, compiutamente illustrato dall'ordinanza in esame che evidenzia a corredo della ricostruzione effettuata anche eloquenti contenuti delle conversazioni intercettate. 4. Quanto, infine, al terzo motivo non vale a confutare la configurabilità del reato di cui all'art. 630 cod. pen. il propugnato intento da parte dei "modenesi" di volersi solo sincerare attraverso il sequestro dell'esponente del clan "romagnolo" della sussistenza o meno di un raggiro, appurato il quale avevano spontaneamente rilasciato l'ostaggio: allegazione questa che si sviluppa su un piano squisitamente fattuale, non confrontandosi con il puntuale rilievo dei giudici de libertate secondo il quale, oltre al contenuto dei messaggi intercettati evidenzianti la chiara volontà di trattenere il sequestrato a garanzia della riuscita delle operazioni di recupero del carico di droga abbandonato sull'autoarticolato, la liberazione dell'ostaggio, sia pure senza essere rientrati in possesso della partita di cocaina, si era verificata solo a seguito del sequestro della merce ad opera della [OSCURATO:PERSONA]. La sussistenza dell'ingiusto profitto cui era finalizzata l'intera operazione, essendosi ritenuto che il recupero della droga costituisse il prezzo della liberazione, peraltro derivante dall'esecuzione di un pregresso rapporto illecito con la vittima del reato (avendo il sodalizio dei modenesi inizialmente cooperato con quello dei romagnoli per l'acquisto del carico di droga), ha coerentemente indotto il Tribunale del riesame ad escludere la derubricazione nella meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 605 cod. pen.. Con riferimento poi alla condotta dell'indagato, il suo essersi fino ad allora attivato per la riuscita sia del sequestro raccogliendo informazioni sui possibili bersagli, ovverosia sui componenti del clan rivale da trattenere in ostaggio, sia per recuperare contestualmente il carico di cocaina recandosi personalmente sul posto in cui l'autoarticolato era stato parcheggiato, non soltanto rivela il contributo fattivo prestato per la riuscita dell'intera operazione criminosa ma, comunque, non lasciando trapelare alcuna volontà di dissociazione dall'operato degli altri concorrenti, esclude, in sé considerata, l'attenuante di cui all'art. 630 quarto comma cod. proc. pen.. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga
Sentenza Cassazione n. 34236/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris