CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 23103/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.La Corte di Appello diBari, in parziale riforma del la sentenza del Tribunale della stessa sede,ha respinto l’opposizione proposta dall’Università degli S tudi di BariAldo Moro avverso il precetto notificato i n data 29 giugno 2016 da [OSCURATO:PERSONA],con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 29.000,00 rivendicata sulla base del verbale di conciliazione giudiziale n. 597/2015. Con il suddetto verbale, a definizione del giudizio avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive pretese a titolo di indennità di perequazione ex art. 31 d.P.R. 761/1979, l’Università si era impegnata a corrispondere la somma lorda di € 110.000,00ed era stato convenuto che l’ A zienda P oliclinico avrebbe versato all’Università la provvista. Da tale importo l’Università aveva detratto anche la quota contributiva previdenziale a carico del datore di lavoro, quota che, secondo la lavoratrice, non doveva essere ricompresa nell’importo onnicomprensivo.2. La Corte territoriale ha condiviso la pronuncia impugnata quanto al difetto di legittimazione passiva del Policlinico ed ha rilevato che l’obbligazione fatta valere in giudizio era fondata unicamente sulla conciliazione giudiziale con la quale solo l’Università si era impegnata a corrispondere alla Chironna la somma pattuita, sia pure condizionando il pagamento al previo versamento della provvista ad opera del Policlinico; ha, pertanto , ritenuto che la Chironna non avessetitolo per agire esecutivamente nei confronti di quest’ultimo. 3. Il giudice d’appello è giuntoa diverse conclusioni quanto alla fondatezza del diritto azionato nei confronti delle Università e ha ritenuto che, in mancanza di elementi testuali di segno contrario,l’importo lordo fosse riferi to ai soli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore, senza comprendere i contributi che sono a carico del datore di lavoro, in quanto questi ultimi , seppure calcolati in percentuale sulla retribuzione lorda, non potevano essere richiesti dalla lavoratrice che non li aveva reclamati, con la conseguenza che la transazione non poteva essere riferita agli stessi. 4.Respinta l’opposizione a precetto , la Corte ha accolto l’appello incidentale dell’Università e ha condannato l’Azienda O spedaliera a tenere indenne l’appellante «da ogni quanto dovuto alla Chironna per le somme di cui all’atto di precetto». 5. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari ha proposto ricorso affidato a sei motivi, illustrati da memoria. 6. L’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere con controricorso, ha proposto appello incidentale affidato ad un unico motivo. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo,il ricorso principale denuncia nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., e 132 comma primo, n. 4, cod. proc. civ.Asserisceche la motivazione della sentenza impugnata sull’appello incidentale condizionato ha carattere apparente, in quanto, nel riconoscere la sussistenza dell’obbligo di manleva del Policlinico nei confronti dell’Università, la Corte territoriale ha scisso il rapporto di lavoro dal rapporto di provvista nell’ambito dell’accordo transattivo, senza dare contezza della specifica pattuizione da cui era scaturito il rapporto di provvista tra il Policlinico e l’Università, né dei termini in cui tale rapporto era stato specificamente regolato. 2. Con il secondo motivo il ricorso principale denuncia omesso esame di un fatto decisivo (ravvisato nelle note e provvedimenti con cui , prima di sottoscrivere il verbale di conciliazione, il Policlinico di Bari e l’Universitàavevano dichiarato la propria volontà di transigere la controversia) oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 5, cod. proc. civ. Deduce che nella memoria di costituzione in primo grado contenente domanda riconvenzionale,il Policlinico aveva ricostruito l’effettiva volontà degli enti, in ragione del contenuto della documentazione specificamente richiamata nell’atto transattivo e dei chiarimenti preventivamente intercorsi sullo specifico contenuto dell’obbligazione di provvista; aggiunge che la questione era stata sottoposta al giudicante anche nella memoria di costituzione relativa al giudizio di appello. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di esaminare i provvedimenti e le note, richiamati dalla transazione, con cui l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Università avevano palesato e cristallizzato la loro volontà di addivenire alla transazione medesima (la nota della Direzione Generale del Policlinico di Bari prot. n. 0052843/DG del 7.7.2015, la nota trasmessa dal Policlinico all’Università a mezzo pec in data 26.7.2015, nota trasmessa dal Policlinico all’Università a mezzo pec in data 26.7.2015), documenti che dovevano essere apprezzati per circoscrivere l’obbligo di manleva. Sostiene che dai suddettidocumenti risulta che l’obbligazione facente capo al Policlinico sarebbe stata soddisfatta mediante la corresponsione dell’unica e complessiva somma lorda di € 110.000,00, da intendersi al lordo anche degli oneri riflessi, in favore dell’Università.Evidenzia che il Policlinico non era il datore di lavoro della Chironna, e non aveva dunque contezza della specifica incidenza degli oneri riflessi sulla somma da erogare. 3. Con il terzo motivo il ricorso principale denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., art. 474 cod. proc. civ., art. 97 Cost e art. 1 legge n. 241/1990, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Deduceche nell’interpretare l’accordo transattivo, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenereconto anche della corrispondenza che l’aveva precedut o, con la quale era stato chiarito che la somma ivi indicata era omnicomprensiva e satisfattiva di ogni altra pretesa. 4. Con il quarto motivo il ricorsoprincipale denuncia omesso esame, anche nel rapporto lavoratore-ente datoriale, di un fatto decisivo (note e provvedimenti richiamati nel verbale di conciliazione con cui il Policlinico e l’Università hanno dichiarato la propria volontà di transigere la controversia), oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Richiama i medesimi argomenti sviluppati nei precedenti motivi per sostenere che l’opposizione a precetto spiegata dall’Università avrebbe dovuto essere rigettatae che la somma era comprensiva di ogni altro onere gravante sul datore di lavoro. Aggiunge che nella motivazione della sentenza impugnata è stato omesso il fatto decisivo della mancata definizione della somma netta spettante alla dipendente; lamenta che la sentenza impugnata non menziona la circostanza che dalla conciliazione giudiziale risulta che la Chironna con nota del 1.10.2015 aveva comunicato via pec di avere accettato la proposta formulata. 5. Con il quinto motivo, il ricorso principale denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., art. 474 cod. proc. civ., art. 97 Cost e art. 1 legge n. 241/1990, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale assunto quale presupposto della decisione il contenuto della domanda di pagamento proposta dalla Chironna nel giudizio instaurato nel 2011, mentre il diritto azionato dalla dipendente deriva dal verbale di conciliazione, e deve essere pertanto ricostruito esclusivamente sulla base del titolo esecutivo. Lamenta che la Corte territoriale ha totalmente obliterato il tenore letterale dell’accordo conciliativo e dei documenti dal medesimo richiamati per relationem. Sulla base delle medesime argomentazioni sviluppate nei precedenti motivi, torna a sostenereche la Corte territoriale ha errato nell’affermare che l’importo lordo non comprendesse anche la quota contributiva a carico del datore di lavoro. 6. Con il sesto motivo, il ricorso principale denuncia omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. Deduce che ai fini del regolamento delle spese doveva essere valutato il comportamento tenuto dal P oliclinico , che aveva esattamente adempiuto l’obbligazione posta a suo carico. Lamenta l’omesso esame delle premesse dell’accordo transattivo, inerente all’iter,documentalmente provato, da cui era scaturita la volontà delle parti di definire bonariamente la vicenda, e alla stregua del quale era meglio comprensibile il dato testuale dell’accordo stesso , che aveva definito in modo unico e omnicomprensivo la provvista economica. 7. Con l’unico motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 615 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ. in relazione all’interpretazione della volontà negoziale delle parti; violazione dell’art. 1965 cod. civ. Addebita alla Corte territorialedi avere fornito un’interpretazione dell’accordo transattivo non rispondente al dato letterale del medesimo né ai canoni di interpretazione sistematica; deduce che la sentenza impugnata non ha considerato la chiara volontà espressa dall’[OSCURATO:PERSONA] nella nota prot. n. 0052843 DG del 7.7.2015. Sostiene che a fronte dell’avvenuto pagamento del dovuto nei termini concordati, il precetto non era utilizzabile a fini esecutivi e che la volontà transattiva non consentiva il versamento alla lavoratrice di somme ulteriori rispetto a quella offerta, a saldo e stralcio, in misura “unica ed omnicomprensiva” a fini conciliativi, tanto più che dall’accordo emergeva il ruolo di mero sostituto d’imposta dell’Università. Criticala sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che l’Università avrebbe dovuto farsi carico degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro, in assenza di un accordo con il Policlinico e con la lavoratrice. 8. Il primo motivodel ricorso principale è infondato , in quanto la motivazione della sentenza impugnata non ha carattereapparente. Ancorché sinteticamente, la sentenza impugnata ha infatti accertato che in base all’accordo transattivo il Policlinico aveva assunto l’obbligo di versare all’Università la somma necessaria per adempiere l’obbligazione assunta nei confronti della Chironna, sicché l’onere economico della transazione doveva gravare sul medesimo Policlinico. 9. Il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale sono inammissibil i , in quanto la documentazione di cui è denuncia ta l’omessa valutazione non costituisce un fatto storico, né ha carattere decisivo. Deve infatti rammentarsi che la mancata considerazione di risultanze processuali non rientra nel paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017). La documentazione indicata nella censura non ha comunque carattere decisivo, atteso chela somma di cui la Chironna ha lamentato la decurtazione è quella corrispondente ai contributi sulla transazione a carico del datore di lavoro, e che, a fronte dell’obbligo dell’Università e del Policlinico di corrispondere alla Chironna la somma lorda di € 110.000,00 (per come risulta dalla sentenza impugnata),in nessun caso potevano essere posti a carico del lavoratore .10. I l terzo ed il quinto motivo del ricorso principale sono inammissibili , in quanto nel denunciare il vizio di violazione di legge, purcensurando formalmente la violazione dei canoni interpretativi, nella sostanza prospettano una diversa interpretazione dell’accordo transattivo rispetto a quella, non implausibile, formulata dalla Corte territoriale. Deve in proposito rammentarsi chel’interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito (Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006), con un’operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014) e che nel giudizio di cassazione le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti negoziali soggiacciono ad un sindacato limitato, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione che non incorra in vizi radicali sindacabili innanzi a questa Corte (v. tra le tante Cass. n. 8069/2023 cit. e Cass. n. 10745/2022). 11. E’ inammissibile anche il sesto motivo del ricorso principale, in quanto l’adempimento del Policlinico e la documentazione di cui è denunciato l’omesso esame non costituiscono fatti storici. La censura non individua le norme processuali violate dalla Corte territoriale nellaregolamentazione del le spese di lite. 12. Il ricorso incidentale èinammissibile, in quanto censurasolo formalmente la violazione dei canoni interpretativi, ma nella sostanza propone una diversa lettura dell’accordo transattivo. 13. In conclusione, il ricorso principale va rigettato ed il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. 14. Quanto al rapporto processuale plurisoggettivo dal lato passivo, la ricorrente principale e la ricorrente incidentale vanno condannati in solido a rifondere alla controricorrente le spese processuali relative al giudizio di legittimità; quanto al rapporto processuale relativo alla manleva, la ricorrente principale va condannat a a rifondere alla ricorrente incidentale le spese del giudizio di legittimità.15. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo del la ricorrente principale e de l l a ricorrente incidentale,di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna in solido la ricorrente principale e la ricorrente incidentale a rifonderealla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; condanna la ricorrente principale a rifondere al la ricorrente incidentale le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo della ricorrente principale e del la ricorrente incidentale,ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unific