CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 19328/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 9558del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , in persona del legalerappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), consede legale in Roma al- la Via dei Valeri n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura specia- leconferita ex art. 83 c.p.c. in data 15 marzo 2021, dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] similiano Passi (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Roma, abili- tato al patrocinio dinanzi alle GiurisdizioniSuperiori giusta delibera- zione del Comitato del CNF del 26.05.2017, presso il cui studio di Roma, Corso d'Italia n. 92 (CAP 00198) è elettivamente domicilia- ta. Ai sensi del/'art.366, Il comma c.p.c. il difensore indica quale indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordi- ne di appartenenza: [OSCURATO:EMAIL]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] C. Co- lombo n. 212, in persona del suo Presidente e rappresentante lega- le protempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale posta su foglioseparato ed allegato al presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amata (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e presso il medesimo eletti- vamente domiciliata in Roma, negli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in [OSCURATO:PERSONA] n. 27, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec: carlodama- [OSCURATO:EMAIL], oppure al numero di [OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente e Azienda sanitaria locale Viterbo- [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - con sede in via [OSCURATO:PERSONA] 15 Viterbo - 01100 - - in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] - C.F. BLGLNE70P43H5011 - pec: elainebolognini @ pec.ordineavvocativiterbo.it, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni, con elezione di domicilio presso l'[OSCURATO:PERSONA] dellaAusl di Viterbo, [OSCURATO:PERSONA] n.15, in forza di dele- ga in calce al controricorso. Controricorrente nonché [OSCURATO:SOCIETA], procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman° 674 deposita- ta il 28 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con sentenza n° 2360 del 28 gennaio 2021 la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado emessa dal tribunale della medesima città con la quale venivano accolte le due distinte opposizioni (poi riunite) al medesimo decreto ingiuntivo ottenuto dal [OSCURATO:SOCIETA]. (gestore della Casa di cura Nepi, con sede nell’omonimo Comune) per euro 1.115.199,27: decreto col quale era stato ingiunto in solido alla Regione [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di prestazioni sanitarie erogate dalla ricorrente in regi- me asseritamente convenzionato. Osservava la Corte territoriale in via preliminare che le domande formulate dalla RoRi nel giudizio di opposizione a decreto ingiunti- vo, fondate sul disposto degli artt. 2041 e 1337 c.c. erano state correttamente dichiarate inammissibili dal primo giudice, non po- tendo il creditore in monitorio formulare domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base del ricorso, sal- vo quelle conseguenti alledomande ed alle eccezioni in senso stret- toproposte dall'opponente. Quanto al merito, pur essendo l’appello fondato su vari motivi, po- teva farsi applicazione del principio della ragione più liquida. In base ad esso, “ rilievo assorbente ” aveva il mancato accreditamento per la riabilitazione post acuzie: donde l’impossibilità di porre a ca- rico della Regione alcun onere di erogazione di prestazioni sanita- rie, come peraltro già statuito da Cass. 7019/2020, Cass.17588/2018 e Cass. 12392/2014. 2.-Ricorre per cassazione il [OSCURATO:SOCIETA] affidando il gravame a tre motivi. Resistono la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], che concludono per la reiezione dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel primo grado quale cessionaria del credito di RoRi, non si è costituita no- nostante la regolare notifica a mezzo p.e.c. del ricorso presso l’indirizzo indicato dai difensori nel grado d’appello. 3.-Con provvedimento del 15 dicembre 2023 il consigliere delega- to ha formulato proposta di decisione accelerata, osservando che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva dichiarato che la sentenza impugnat a era statanotificata il 3 febbraio 2021 e che, tuttavia, non era stata de- positata la relativa relazione di notificazione da parte della ricorren- te: donde l’improcedibilità del gravame. Con istanza 22 gennaio 2024, ex art. 380 - bis , secondo comma, la ricorrente ha chiesto la decisione, facendo osservare che “ la notifica- zione della sentenza impugnata è stata effettuata a mezzo di posta elettronica certificata e la relazione di notificazione telematica, contrariamente a quanto af- fermato nella proposta di definizione anticipata, è presente in atti, sebbene priva di data per determinazione dell’avvocato notificante (nella prassi, molti avvocati sono soliti apporre la dicitura “data di notificazione” o non specificare alcunché) ”. A tale allegazione ha replicato la [OSCURATO:PERSONA] con memoria del 28 giugno 2024, asserendo che “ la notifica della sentenza è stata effettuata a mezzo pec e pertanto, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, doveva essere prodotta nel presente giudizio copia analogica con attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di noti- fica e del provvedimento impugnato allegati al messaggio ”. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo , formulato ex art. 360 n° 4 c.p.c. , la ricor- rente si duole della violazione del combinato disposto degli artt. 645, secondocomma, 167, secondo comma , e 183, quinto comma , c.p.c. derivante dall’ erronea declaratoria di inammissibilità delle domande di condanna al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e al pagamento del l'indennizzo ex art. 2041 c.c. , formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA] in comparsa di ri- sposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito delle eccezioni di inesistenza di un titolo contrattuale sollevate dalle opponenti Regione [OSCURATO:PERSONA] e dall’Asl. Col secondo mezzo, del pari formulato ai sensi dell’art. 360 n° 4 c.p.c., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. , in ragione de ll'omessa pronuncia sul terzo mo- tivo di appello proposto , col quale la [OSCURATO:SOCIETA] si era doluta in secondo grado della declaratoria di nullità del contratto tra essa e l’[OSCURATO:PERSONA] per mancanza di forma scritta, nonostante esistesse già un rapporto contrattuale, derivante dalla Delibera della giunta regionale n° 143 del 22 marzo 2006 (che, sebbene adottata in dif- formità dall’iter formativo previsto dalla legge regionale, era stata nondimeno pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione) e dalla prosecuzione delle prestazioni con indicazione dei tetti di spesa. Con la terza doglianza, ancora una volta fondata sull’art. 360 n° 4 c.p.c., la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazio- ne dell'art.112 c.p.c., in ragione dell'omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, col quale era stata predicata la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] in base al disposto dell’art. 3, decimo comma, del dl n° 324/1993. 5.- Preliminarmente va esaminata la questione segnalata nella proposta di definizione accelerata, che – essendo fondata – deter- mina l’improcedibilità del presente giudizio. La ricorrente, infatti, si è costituita depositando un ricorso cartaceo (o analogico) nel quale ha dichiarato (pagina 2) che la sentenza della Corte territoriale le sarebbe stata “ notificata a mezzo pec e ad istanza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. ALL. N. 2) ”. Ora, come stabilito da Cass. S.U. 21349/2022, t ale dichiarazione costituisce l'attestazione di un fatto processuale idoneo a far decor- rere il terminebreve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. e, in quan- tomanifestazione della autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendosorgere, in ca- po ad essa, ai sensi dell'art.369, secondo comma, n° 2, c.p.c. , l'o- nere di depositare, nel termine ivi previsto, non solo la copia della sentenza munita della relata di notifica (come stabilito dalle SU ci- tate), ma – deve ritenersi – anche la prova che la notifica p.e.c. della decisione di secondo grado sia avvenuta nella data enunciata. Sennonché, dal controllo del fascicolo analogico (a cui questa Corte può e deve procedere, trattandosi di questione processuale) è emerso che la [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato le copie cartacee della sentenza di secondo grado e della relata di notifica a mezzo p.e.c. effettuata dal difensore della controparte [OSCURATO:PERSONA] (avvocato [OSCURATO:PERSONA] ria [OSCURATO:PERSONA]), nonché una “ asseverazione di conformitàdella copia cartacea dell'atto notificato in formato telematico via p.e.c. ”, nella quale il di- fensore della odierna ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha attestato che “ l’antescritto atto, composto di 3 pagine e 6 facciate” – espressione che fa riferimento alla sentenza di secondo grado ed alla relata di notifica di essa – “(…)è copia conforme, in formato analogico, dell'atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certi- ficata mediante invio in data: 03/02/2021 alle ore: 17:38:24 (+0100) di mes- saggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digitalmente dalla casella p.e.c.: : alla casella di posta elettronica certificata: , ecc… ” Mancano, però, in atti le copie analogiche delle due ricevute emes- se dal sistema informatico di posta certificata: quella di accettazio- ne della p.e.c. inviata dal difensore dell’[OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, quella di consegna di tale p.e.c. alla casella di destinazione p.e.c. intestata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Copie che, ovviamente, dovevano essere accompagnate dall’attestazione della loro conformità agli originali informatici ge- nerati dal sistema informatico del gestore della p.e.c.. Sussistendo tali carenze, non può dirsi fornitanel termine perento- rio fissato dalla legge processuale a pena di improcedibilità del ri- corso la dimostrazione dell’intervenuta ricezione della p.e.c. di no- tifica della sentenza d’appello in data 3 febbraio 2021. Ed a tale carenza non può supplire la dichiarazione contenuta nella relazione di notifica del ricorso per cassazione –nella quale il difen- sore della [OSCURATO:SOCIETA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiara che la sentenza d’appello gli sarebbe stata notificata il 3 febbraio 2021 – sol che si consideri che la qualifica di pubblico ufficiale e i relativi poteri certi- ficatoriidel difensore che attesta la conformità della copia cartacea all’originale digitale di un atto è limitata, ai sensi dell’art. 16- undecies, comma 3-bis, del dl n° 179/2012, all’attestazione di con- formità, ossia alla certificazione della corrispondenza dell’atto car- taceo a quello digitale, e non si estende anche al contenuto di tale ultimo atto o ad altri fatti non risultanti dai documenti depositati. Ne deriva che l’attestazione esplica il suo effetto solo ove sia pro- dotta la copia dell’atto digitale attestato conforme, senza che le di- chiarazioni dell’attestatore possano supplire alla mancata produzio- ne dell’atto stesso, oggetto di attestazione. 6.-Alla improcedibilità del ricorso segue la condanna della ricorren- te alla rifusione delle spese in favore della controparte, per la cui liquidazione – fatta in base al valore della lite (euro 1 .115.000,00 ) ed al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022 –si rimanda al dispositivo che segue. 7. - Ai sensi dell’art.380 - bis, comma 3, cod.proc.civ ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di de- finizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 cod.proc.civ. Secondo questa Corte, la novità nor- mativa [introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022] contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente de- terminata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod.proc.civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, quarto comma). Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel si- stema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disci- plina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla pre- visione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordi- namentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dis- suasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo).» (Sez. U, n. 28540 del 13.10.2023; n. 27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024). Se pur di siffatta ipo- tesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sic- ché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previ- sione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’improcedibilità del ricorso. La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favo- re delle controparti, ex art.96, comma 3, cod.proc.civ. di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo del- le spese processuali nonché, ex art.96, comma 4, cod.proc.civ. al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00. Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificatoa carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il rad- doppio del contributo unificatoa carico della ricorrente, ove dovuto. Condanna, inoltre, la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquidaa favore di ciascuna in eu- ro 10.000,00 per onorari ed in euro 200,00 per esborsi. Condan