CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33179/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinen- za censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. L'impugnata sentenza risulta poi adeguatamente motivata, nonché corretta in punto di diritto nell'escludere in favore dell'imputato l'uso esclusivamente per- sonale delle sostanze rinvenute (si veda, in particolare, p. 3 della sentenza), evidenziando quale indizi univoci dell'attività di spaccio il rinvenimento di diver- se tipologie di sostanze stupefacenti all'interno dell'abitazione, il rinvenimento del coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente oltre ad una somma di 200,00 e la diversificazione dei posti destinati ad occultare la sostanza stupefa- cente 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzio- ne pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Rom