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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 05474/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, sollevando tre motivi di ricorso.

Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla procedura posta in essere dai Carabinieri per l'accertamento del reato contestato; con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; con il terzo motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio di cui si lamenta l'entità.

Il ricorso è inammissibile.

Premessa la riconosciuta possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento - a condizione che le due pronunce, come nel caso in disamina, abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116), il Collegio rileva che i motivi di ricorso riproducono, anche con considerazioni versate in fatto (così il primo motivo), profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pp. 1, 2 e 3 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto.

Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logico -giuridici.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, sollevando tre motivi di ricorso. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla procedura posta in essere dai Carabinieri per l'accertamento del reato contestato; con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; con il terzo motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio di cui si lamenta l'entità. Il ricorso è inammissibile. Premessa la riconosciuta possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento - a condizione che le due pronunce, come nel caso in disamina, abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116), il Collegio rileva che i motivi di ricorso riproducono, anche con considerazioni versate in fatto (così il primo motivo), profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pp. 1, 2 e 3 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logico -giuridici. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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