CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, proposti con due distinti atti; considerato che l'unico motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività dell'aumento di pena determinato ex art. 81, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché in questa sede non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; ritenuto che l'unico motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. pen., oltre che non deducibile in questa sede (ex plurimis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01), risulta anche aspecifico, omettendo un confronto con profili già adeguatamente esaminati dalla Corte territoriale richiamando i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda la pag. 9 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M