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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23311/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., nonché in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) ed è altresì manifestamente infondato, giacché la corte non incorre nei vizi motivazionali censurati, debitamente argomentando, con passaggi esenti da vizi logici manifesti, su entrambe le doglianze presentate dalla difesa; che, infatti, la sentenza contiene un'esaustiva esposizione delle ragioni per cui non può essere disposta la derubricazione del reato di ricettazione in furto, stante l'assenza di elementi atti a provare la sussistenza di tale reato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e altresì delle ragioni per le quali non possa ritenersi concedibile la causa di non punibilità sopra richiamata (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove il giudice fonda tale diniego sulla base del valore del bene oggetto del reato e delle modalità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] A ielli r [OSCURATO:PERSONA]

24. G I ?g0291il Ftertionerio i ziario De. nitis 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., nonché in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) ed è altresì manifestamente infondato, giacché la corte non incorre nei vizi motivazionali censurati, debitamente argomentando, con passaggi esenti da vizi logici manifesti, su entrambe le doglianze presentate dalla difesa; che, infatti, la sentenza contiene un'esaustiva esposizione delle ragioni per cui non può essere disposta la derubricazione del reato di ricettazione in furto, stante l'assenza di elementi atti a provare la sussistenza di tale reato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e altresì delle ragioni per le quali non possa ritenersi concedibile la causa di non punibilità sopra richiamata (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove il giudice fonda tale diniego sulla base del valore del bene oggetto del reato e delle modalità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] A ielli r [OSCURATO:PERSONA] 24. G I ?g0291il Ftertionerio i ziario De. nitis 2
Sentenza Cassazione n. 23311/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris