CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 30757/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8859-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2343/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/09/2020 R.G.N. 3377/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a progetto Riconoscimento lavoro subordinato Pretesa conversione del rapporto R.G.N.8859/2021 Cron. Rep. Ud.14/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente ad altri lavoratori a progetto per Arlas (Agenzia Lavoro e l’Istruzione istituita ex L.R. 14/2009), ente pubblico non economico strumentale della Regione [OSCURATO:PERSONA] ad oggi in liquidazione, ha agito in giudizio per chiedere l’accertamento della sussistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il predetto Ente, previa declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto e relative proroghe, stante i plurimi rinnovi contrattuali intervenuti tra le parti a far data da luglio 2007 sino al 31 dicembre 2010, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla data dell’effettivo reintegro. I lavoratori hanno lamentato la mancanza di progetto allegato al contratto o comunque portato a conoscenza dei lavoratori stipulanti. Sulla scorta di queste premesse i lavoratori hanno chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società, con diritto alle retribuzioni maturate a decorrere dal 4 novembre 2010e sino alla data dell'effettivo ripristino e/o reintegrazione nel posto di lavoro ovvero in via subordinata la condanna al pagamento a titolo risarcitorio e per i titoli causali di cui al ricorso della somma di euro 45.428,40 a favore di ciascun lavoratore. 2. Il Tribunale ha accolto il ricorso, con il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 4 novembre 2010, con condanna dell'ente al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla data dell'effettivo reintegro oltre accessori e spese di giudizio. 3. La Corte di Appello di Napoli ha accolto parzialmente il gravame di Arlas, confermando da un lato l’illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto per sostanziale mancanza o indicazione stessa del progetto, dall’altro, in ragione della natura pubblica non economica dell’ente, ha escluso la conversione automatica del rapporto in lavoro a tempo indeterminato. La Corte distrettuale ha ritenuto sussistere la natura di Ente pubblico non economico sulla base degli artt. 21 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 14/2009, 3 dello Statuto e 17 del Regolamento dell’Ente che, da un lato, qualificano espressamente come e nte pubblico non economico l’Arlas, dall’altro affidano al predetto ente compiti di carattere amministrativo e non imprenditoriale, quali funzioni amministrative di supporto tecnico, di qualificazione, di assistenza, di studio e di monitoraggio nell’ambito delle politiche per il lavoro, l’istruzione e la formazione professionale in un’ottica di integrazione e coordinamento. Inoltre, nell'ambito delle politiche per il lavoro la Arlas fornisce assistenza e supporto tecnico nella definizione della programmazione e delle linee di indirizzo delle politiche regionali per il lavoro e per la formazione svolgendo attività istruttoria di analisi e studio. Ciò premesso, la Corte territoriale ha ritenuto necessaria,ai fini della legittimità del contratto a progetto, la concreta indicazione del progetto stesso. Ciò sulla base della normativa primaria di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 165/2001 che impongono l'applicabilità ai contratti in esame degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 276/2003, a i sensi dei quali i contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso e devono contenere, ai fini della prova , l'indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso individuata nel suo contenuto caratterizzante che viene dedotto in contratto. Ad avviso del giudice di merito “Tutti i contratti stipulati dai vari appellati compreso quello dell'odierno ricorrente così come i successivi rinnovi appaiono semplici reiterazioni risultando del tutto identici fra loro; nei contratti i progetti vengono solo elencati, ma non ne risulta l'allegazione; non vengono specificate realmente le finalità delle assunzioni, ad eccezione di un generico riferimento al contrasto della dispersione scolastica”. In ordine alla domanda di conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato, la Corte territoriale ha richiamato i principi in materia di divieto di conversione nel pubblico impiego, ritenendo irrilevante e priva di pregio l’eccezione sollevata in sede di gravame dal lavoratore in relazione all’avvenuto superamento di una selezione pubblica per l’accesso all’impiego ai fini della possibilità di conversione del rapporto. Il giudice d’appello ha poi ritenuto inapplicabile l’art.2126 c.c. perché, al di là della mera enunciazione dello svolgimento del lavoro in regime di subordinazione, nulla era stato dedotto e provato in tal senso. Ha riconosciuto in capo al lavoratore il solo diritto alla tutela risarcitoria ex art. 32 co. 5 L. 183/2010, nella misura di 6 mensilità. 4. Il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA] subentrata nelle more nelle funzioni dell’ARLA in liquidazione, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 368/2001, nonché degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui, erroneamente, è stata esclusa la conversione del rapporto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché omesso esame di circostanze decisive ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere non applicabile al caso di specie il regime della convertibilità del rapporto, atteso che l’ente rivestirebbe la natura di e nte pubblico economico in quanto dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile ai sensi dell’art. 21 della L,R. [OSCURATO:PERSONA] n. 14/2009 e, quindi, costituente un soggetto autonomo e del tutto distinto dall’ente locale, operando come privato imprenditore. La mera auto qualificazione operata dall’ente nelle norme richiamate sarebbe disancorata dai parametri predetti che avrebbero imposto una diversa qualificazione della natura giuridica dell’ente. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della direttiva 1999/70/CE, della clausola 5 di cui all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE del consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 36, comma 5, di cui al d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 5 d.lgs n. 368/2001. Al riguardo si contesta alla corte distrettuale di non aver disapplicato il comma 2 dell’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 in quanto confliggente con la direttiva comunitaria che impone di prevedere una misura effettiva nel settore pubblico per evitare ed eventualmente sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione, che nel caso di specie sarebbe insussistente. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma numero 3 c.p.c. mancata valutazione delle richieste istruttorie e documentali in atti. La sentenza è da ritenere anche erronea in quanto la Corte di Appello di Napoli non ha consentito al ricorrente di provare precise circostanze afferenti la prestazione svolta ed il contenuto di essa avente le caratteristiche del vincolo subordinazione e tali da ritenere, se provate , applicabile la tutela apprestata ex art. 2126 c.c., piuttosto che quella accordata prevista dall’art. 32 comma 5 della Legge n. 183/2010. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che al di là della mera enunciazione dello svolgimento del lavoro con modalità di lavoro subordinato, “nulla è stato dedotto o provato in tal senso”. Viceversa, il ricorso introduttivo di primo grado articolato in capi sufficientemente dettagliati che ricostruivano il contenuto concreto della prestazione lavorativa e gli elementi di fatto conteneva la richiesta di ammissione di prova testimoniale su circostanze precisamente capitolate che non potevano assolutamente essere valutate come mera enunciazione dello svolgimento di lavoro subordinato. 4. Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 368/2001, 32 della legge n. 183/2010, 18 della legge n. 300/1970. Il ricorrente si duole dell’inadeguatezza del risarcimento del danno e sostiene che quest’ultimo doveva essere liquidato, per il principio di equivalenza, tenendo conto dell’ammontare dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, prevista per il caso di accertata illegittimità del licenziamento, alla quale doveva essere sommato l’importo forfettizzato di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010 che nell’impiego privato è riconosciuto in caso di conversione del rapporto. La presente causa è analoga ad altra già decisa da questa Corte con ordinanza n. 10054/2025 che si condivide e richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 5. Va preliminarmente premesso che il capo della sentenza di appello relativo al riconoscimento del c.d. danno comunitario, seppure errato perché presupponente la natura subordinata del rapporto, esclusa, invece, dalla corte distrettuale, non è stato oggetto di impugnazione, sicché il giudicato interno impedisce ogni diversa statuizione. 6. Il primo motivo è infondato. La corte territoriale ha correttamente ritenuto che «la semplice elencazione dei compiti affidati all’Agenzia ( art. 3) rende evidente come l’ente persegua finalità di ordine generale nel settore del lavoro e della formazione scolastica, con attribuzioni di carattere non imprenditoriale e che tali funzioni sono prevalenti rispetto a compiti ed attività, più strettamente economico, strumentali per la realizzazione del fine primario». Nel procedere al raffronto tra la fattispecie astratta (art.1 co.2 d.lgs. 165/2001) e la fattispecie concreta la corte ha fatto corretta applicazione del diritto vivente, accertando la prevalenza dei compiti di regolazione e controllo nella erogazione dei servizi all’utenza. Più precisamente la Corte ha esaminato la disciplina legale e statutaria che regola l'attività, con riferimento agli scopi istituzionali dell'ente medesimo, valorizzando la specifica qualificazione di ente pubblico non economico offerta dall’art. 21 della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 14/2009 che testualmente stabilisce: “1. È istituita l'Agenzia regionale della [OSCURATO:PERSONA] per il lavoro e la scuola denominata ARLAS, ente pubblico non economico strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. 2. L'ARLAS svolge, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, l'attività istruttoria, l'analisi e gli studi necessari per l'elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale e fornisce assistenza tecnica alla Conferenza regionale e alla Commissione regionale per il lavoro per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge.”. Al riguardo questa Corte ha affermato che, in ogni ipotesi in cui occorra valutare la natura economica o meno di un ente, appare necessario verificare la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività, con riferimento agli scopi istituzionali dell'ente medesimo, senza che risulti determinante l'oggetto concreto dell'attività stessa (Cass. n. 27240 del 2024, che richiama Cass. SS.UU. n. 15661 del 2006; Cass. n. 34561 del 2023; Cass. n. 3042 del 2025). Un ente pubblico può essere ritenuto di natura economica soltanto se produce, per legge e per statuto, e non in via di mero fatto, beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente a un comune imprenditore; ove - invece - un ente sia destinato a perseguire normativamente molte finalità con finanziamenti dello Stato e degli enti consorziati, diversi dai corrispettivi ottenuti, la gestione, comunque, non è economica, indipendentemente dall'utilizzazione concreta di tali finanziamenti (Cass. SS.UU. n. 1132 del 2000, pure richiamata da Cass. n. 27240/2024 cit.). Conseguentemente, è il criterio della economicità dell’attività che consente di ricondurre un ente nella categoria degli enti pubblici economici, non avendo carattere decisivo a tal fine l’autonomia sul piano giuridico, contabile e amministrativo. Ne discende che correttamente la Corte di Appello ha ritenuto applicabile, a fronte della chiara definizione normativa, la disciplina dettata per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, al fine di negare la conversione del rapporto di lavoro. 7. Il secondo motivo, in cui il ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale di cui all’art.36, comma 5 d.lgs. 165/2001 è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ.. La corte territoriale ha escluso la possibilità di convertire il rapporto di lavoro dedotto in giudizio in un rapporto a tempo indeterminato facendo corretta applicazione del costante orientamento di questa Corte, secondo una interpretazione che consente di ritenere verificata la compatibilità costituzionale e comunitaria del regime differenziato nel pubblico impiego, in ragione della previsione del pubblico concorso per l'accesso all'impiego, e della previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (Cass. S.U. 15/03/2016 n.5072). 8. Anche il terzo motivo è inammissibile. Il motivo si palesa non dotato della necessaria specificità ex art. 366, comma 1, n. 4) e 6) c.p.c., in relazione tanto al requisito di indicazione e localizzazione degli atti o documenti nei quali i fatti erano stati riportati, quanto al requisito di rilevanza- decisività di tali fatti tale che, se debitamente considerati, si verrebbe a determinare con certezza la inversione dell'esito della controversia. Ed invero, il motivo si limita a rinviare genericamente agli atti, senza riportare specificamente i capitoli di prova non ammessi, ritenuti decisivi ai fini della decisione. Inoltre, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 25348/2018). Orbene, il motivo si sostanzia altresì nella rivalutazione del fatto, ed in particolare nella censura della valutazione di prove riservate al prudente apprezzamento del giudice del merito. 9. Il quarto motivo in cui il ricorrente si duole della inadeguatezza del risarcimento del danno e sostiene che quest’ultimo doveva essere liquidato, per il principio di equivalenza, tenendo conto dell’ammontare dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, prevista per il caso di accertata illegittimità del licenziamento, alla quale doveva essere sommato l’importo forfettizzato di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010 è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ.. La Corte territoriale, nel limitare il risarcimento del danno alla indennità ex art.32 comma 5 legge n.183/2010, ha deciso la questione di diritto in conformità al costante orientamento di questa Corte (Cass.01/02/2021 n.2175 e altre), e l’esame dei motivinon offre elementi per mutare tale orientamento. 10. P.Q.M ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent