CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ette/scatiré le conclusioni del PG k_ • "410iA • CY<' Leal, re, g._ o Lek. CLS' (TG t-L L.) CO —Qt CO QQr 4-4214^s [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 agosto 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della detenzione domiciliare, concessa in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza di Pavia e dal medesimo sospesa il 15.7.2021, e rigettava le istanze di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, formulate dal predetto condannato. A ragione della decisione, il Tribunale di sorveglianza dava atto delle investigazioni compiute dai Carabinieri di Campomorone in merito all'accredito sul conto corrente riferibile al Sufian dell'importo di cui alla denunciata truffa informatica, avvenuta il 2 luglio 2021, cioè durante la sottoposizione del predetto alla misura della detenzione domiciliare; quindi, spiegava perché le deduzioni difensive non potevano essere reputate concludenti ed evidenziava, altresì, che il Sufian in altre due occasioni (il 17.7.2019 e il 5.5.2020) era stato deferito all'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa in relazione a fatti connotati da significative analogie con quelle caratterizzanti l'ultima denuncia del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; concludeva che la successione degli eventi dimòstrava come il Sufian avesse proseguito ininterrottamente nell'attività illecita e come la misura alternativa in esecuzione non fosse idonea al contenimento della sua pericolosità sociale; infine, riteneva che, a maggior ragione, non potesse trovare accoglimento la richiesta di ammissione del condannato alla misura più ampia dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Avverso detta Ordinanza il Sufian ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, "violazione di legge per lesione del diritto di difesa"; "mancata traduzione dell'ordinanza impugnata nella lingua madre ex art. 293 cod. proc. pen."; "violazione di legge per difetto di motivazione"; "mancanza di analisi della pericolosità sociale"; "eccesso di potere". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con le conseguenziali statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto alla prima doglianza, con la quale la difesa ha sostenuto che, con riguardo alla tentata truffa del 5.5.2020, Sufian avrebbe avuto notizia dei fatti denunciati quando era ristretto in carcere, sicché il predetto non avrebbe potuto difendersi dall'accusa, essa è del tutto eccentrica rispetto al tema oggetto della revoca della misura alternativa di che trattasi, perché non direttamente attinente alla circostanza ritenuta "dirimente" e cioè all'avvenuto accertamento effettuato dalle Forze dell'Ordine attestanti l'accredito sul conto corrente riferibile al prevenuto delle somme di denaro indicate nella querela del 2.7.2021. 2. Manifestamente infondata è la seconda doglianza, con la quale la difesa si duole della mancata traduzione dell'ordinanza impugnata nella lingua madre del condannato per l'assorbente rilievo che si tratta di eccezione prospettata per la prima volta nel presente scrutinio di legittimità. 3. Del tutto generica deve ritenersi la terza doglianza difensiva relativa alla dedotta "violazione di legge per difetto di motivazione" in merito "alle sollevate eccezioni preliminari". Occorre, a tale proposito, ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). 4. Inammissibile è anche la quarta doglianza con la quale la difesa ha dedotto "mancanza di analisi della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]" perché essa, da un lato, non si confronta criticamente con le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, così come riportate nella prima parte della presente sentenza e, dall'altro, si pone in termini meramente confutativi con le stesse. 5. Parimenti, l'ultima doglianza con la quale la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata per "eccesso di potere" si pone - come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria - in termini di discorsivo dissenso rispetto alle argomentazioni svolte dal Tribunale in maniera precisa e logica e, nella sostanza, tende a richiedere una diversa "lettura" dei dati proc:edimentali, non consentita in sede di legittimità. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in • mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co