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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 18582/2026

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a Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione in ordine all’eccessività della pena e della durata della sanzioneamministrativa accessoria, oltre che reiterativo di rilievi già dedotti in appello econgruamente disattesi dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato, poiché secondol’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamentosanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi aquesta Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazionedella congruità della pena, la cui determinazione – come nel caso di specie – non sia fruttodi arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 2 della impugnata sentenza, ove si sonoindicate le ragioni del lieve discostamento della misura della pena dal minimo edittale e lacongruità della durata della sospensione della patente di guida, a fronte dell’elevato tassoalcolemico rilevato e della precedente condanna per guida in stato di ebbrezza);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra idelitti e la contravvenzione realizzati dall’odierno ricorrente, oltre che anch’esso riproduttivodi una censura già vagliata e respinta dai giudici di appello, risulta anche manifestamenteinfondato, in quanto il giudizio volto riscontrare la sussistenza de presupposti di fatto di unmedesimo disegno criminoso tra diversi reati ascritti al soggetto agente è rimesso alladiscrezionalità del giudice di merito ed è, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità,qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nel casodi specie, da congrua motivazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si èsottolineata l’estemporaneità della guida in stato di ebbrezza rispetto agli altri reati);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione in ordine all’eccessività della pena e della durata della sanzioneamministrativa accessoria, oltre che reiterativo di rilievi già dedotti in appello econgruamente disattesi dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato, poiché secondol’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamentosanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi aquesta Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazionedella congruità della pena, la cui determinazione – come nel caso di specie – non sia fruttodi arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 2 della impugnata sentenza, ove si sonoindicate le ragioni del lieve discostamento della misura della pena dal minimo edittale e lacongruità della durata della sospensione della patente di guida, a fronte dell’elevato tassoalcolemico rilevato e della precedente condanna per guida in stato di ebbrezza);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra idelitti e la contravvenzione realizzati dall’odierno ricorrente, oltre che anch’esso riproduttivodi una censura già vagliata e respinta dai giudici di appello, risulta anche manifestamenteinfondato, in quanto il giudizio volto riscontrare la sussistenza de presupposti di fatto di unmedesimo disegno criminoso tra diversi reati ascritti al soggetto agente è rimesso alladiscrezionalità del giudice di merito ed è, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità,qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nel casodi specie, da congrua motivazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si èsottolineata l’estemporaneità della guida in stato di ebbrezza rispetto agli altri reati);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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