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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 04655/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi del ricorso; rilevato 'che: l'unico motivo di ricorso lamenta carenze motivazionali in termini estremamente generici soffermandosi, peraltro, solo su una parte della ratio decidendi; nella sostanza, pertanto, si denunciano vizi di motivazione, trascurando, tuttavia, di prendere in esame la posizione rivestita dal ricorrente nel gruppo mafioso e la pericolosità che ha giustificato la proroga; ai sensi dell'art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene « il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361); tuttavia, «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912); ritenuto che, a fronte di un'adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nella cosca, sulla sussistenza di successivi elementi significativi del mantenimento dei suoi legami e della possibilità di coltivarli, nonché infine sull'assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque ad elementi inequivocannente sintomatici di recupero dei valori di legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga; nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione;considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi del ricorso; rilevato 'che: l'unico motivo di ricorso lamenta carenze motivazionali in termini estremamente generici soffermandosi, peraltro, solo su una parte della ratio decidendi; nella sostanza, pertanto, si denunciano vizi di motivazione, trascurando, tuttavia, di prendere in esame la posizione rivestita dal ricorrente nel gruppo mafioso e la pericolosità che ha giustificato la proroga; ai sensi dell'art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene « il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361); tuttavia, «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912); ritenuto che, a fronte di un'adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nella cosca, sulla sussistenza di successivi elementi significativi del mantenimento dei suoi legami e della possibilità di coltivarli, nonché infine sull'assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque ad elementi inequivocannente sintomatici di recupero dei valori di legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga; nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione;considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Decreto Cassazione n. 04655/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris