CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23575/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di R. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli 337, 582, 635 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della corretta e completa motivazione della Corte di appello nella rideterminazione del trattamento punitivo sia nella individuazione della pena base per il reato di resistenza , sia nella misura di aumento per la recidiva e continuazione tra reati (rispettivamente mesi cinque per il reato di lesioni e mesi due per il reato di danneggiamento). La Corte di merito ha determinato la pena in misura superiore al minimo edittale valorizzando la concreta gravità dei fatti poiché l'imputato non solo si dava a pericolosa fuga, anche per la incolumità di pedoni e automobilisti ma, una volta raggiunto, compiva un'ulteriore manovra pericolosa ripartendo bruscamente e incastrando la portiera del veicolo degli agenti cagionando lesioni agli operanti e il danneggiamento dell'auto di servizio. La pena inflitta in aumento calcolata sulla pena base (cfr. sentenza impugnata, pag.6), non viola i limiti di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., ed è stata determinata in ragione della gravità dei fatti per la pervicacia della condotta tenuta quando la prima fase dell'inseguimento si era ormai conclusa e il veicolo condotto dal ricorrente si era arrestato, trovandosi in una strada chiusa. Non era stata contestata, con i motivi di appello, l'applicazione della recidiva (ma solo la violazione dell'art. 63 comma 4, cod. pen. in presenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 2, n. 7 cod. pen in relazione al reato di cui al capo a) per il quale era intervenuto proscioglimento) e, pertanto, il motivo di ricorso al riguardo è indeducibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa