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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 30036/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias Klaudian) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12.11.2021 emessa dalla Corte di appello de L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] afferente al vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge e perché il motivo dedotto esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso è stato presentato in data 24 marzo 2022, quindi dopo il decorso del termine di giorni trenta cui all'art. 585, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi dell'impugnazione di una sentenza emessa in procedimento camerale all'udienza del 12 novembre 2021 con lettura del dispositivo alla presenza delle parti e con motivazione depositata nel termine di legge; Rilevato che il ricorrente, nel dedurre, peraltro, in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., trascura di considerare che il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias Klaudian) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12.11.2021 emessa dalla Corte di appello de L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] afferente al vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge e perché il motivo dedotto esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso è stato presentato in data 24 marzo 2022, quindi dopo il decorso del termine di giorni trenta cui all'art. 585, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi dell'impugnazione di una sentenza emessa in procedimento camerale all'udienza del 12 novembre 2021 con lettura del dispositivo alla presenza delle parti e con motivazione depositata nel termine di legge; Rilevato che il ricorrente, nel dedurre, peraltro, in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., trascura di considerare che il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore I
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