CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 14873/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32118/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» di Terni, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via del Quirinale n. 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 44/46, presso lo studio de ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza n. 166 /201 9 de lla Corte d’Appello di Perugia, depositata il 19.8.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’Aziendaricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni,in funzione di giudice del lavoro, che accolse la domanda della attuale controricorrente, dirigente medico cessat a dal servizio per dimissioni volontarie dal 1 4 .1 0 .2011, volta ad ottenere la condanna dell’ex datrice di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva per 51 giorni di ferie non godute. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi. Lalavoratrice si è difes a con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata perla tratta zione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia , «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, comma 13, del CCNL 5.12.1996». Con questo motivo, dopo una diffusa disamina di quelli che sono i presupposti normativi del diritto al pagamento di un’indennità monetaria per le ferie non godute, la ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe mal valutato il presupposto della impossibilità per lalavoratrice di godere delle ferie durante il servizio per causa a lei non imputabile. Ciò con particolare riguardo alla mancanza di prova di richieste formali di godere delle ferie e di altrettanto formali rifiuti da parte del datore di lavoro. 2.1. Ilmotivo è inammissibile. Infatti, dietro l’intenzione –soltanto dichiarata in rubrica – di contestare la violazione di una norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) si pretende, in realtà, un riesame del fatto, con particolare riferimento alla valutazione del giudice del merito in ordine alla prova dell’incolpevole impossibilità per la lavora trice di godere delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. La Corte d’Appello ha ritenuto chel’impossibilità di godere delle ferie durante il rapporto di lavoro fosse emersa «dalle dichiarazioni dei testimoni»; nel ricorso si contesta tale valutazione, anche riportando alcuni stralci della verbalizzazione di quelle dichiarazioni, il cui valore probatorio, a giudizio della ricorrente, avrebbe dovuto essere diversamente apprezzato. A prescindere dalla fondatezza di tale critica, è del tutto evidente che non viene in discussione il contenuto della norma del CCNL (diritto alla indennità solo dopo la cessazione del rapporto e solo in caso di incolpevole mancato godimento delle ferie), ma unicamentel’accertamento del fatto, che compete al giudice del merito e non può essere sindacato in sede di legittimità, se non denunciando la violazione dei canoni legali che pongono limiti al principio del prudente apprezzamento del materiale istruttorio (art. 116 c.p.c.). Si aggiunga– solo per completezza, posto che nella parte finale dell’illustrazione del motivo la ricorrente fa un accenno alla mancanza di una «richiesta scrittadi ferie» e di un «diniego scritto» –che nessuna norma limita in questa materia il potere del giudice di utilizzare le prove testimoniali e le presunzioni semplici (prova legale negativa), sicché anche sotto questo profilo l’accertamento del fatto compete esclusivamente al giudice del merito e non può essere sindacato in sede di legittimità.2. Il secondo motivo di ricorso censura , « in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e /o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c.». Laricorrente s i duole che la Corte d’Appello abbia ritenuto non contestato l’importo del credito, in mancanza di specifica contestazione dei conteggi proposti dalla lavora trice . Sostiene che la contestazione dell’esistenza del credito sia (e avrebbe dovuto essere considera ta) logicamente incompatibile con un implicito riconoscimento delsuo ammontare. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché – a prescindere dalla fondatezza o meno della critica mossa al ragionamento della Corte territoriale (occorre, infatti, tenere distinte la componente fattuale e quella normativa dei calcoli: v. Cass. n. 20998/2019) – rimane assorbente il rilievo che la motivazione della sentenza è basata su due alternative ed autonome rationes decidendi: dopo avere preso atto del la mancata contestazione dei conteggi, considerandola di per sé sufficiente, il giudice del meritoha comunque rilevato «come la correttezza delle indicazioni contenute nel ricorso sia stata anche positivamente dimostrata attraverso il deposito, in primo grado, del documentoproveniente dall’[OSCURATO:PERSONA], nel quale era attestato l’ammontare degli emolumenti percepiti dal dirigente medicoall’atto della cessazione del rapporto». Contro tale autonoma ratio decidendi, che del resto è incentrata sull’insindacabile accertamento del fatto e sul prudente apprezzamento delle prove, il ricorso non muove alcuna critica. Non rimane allora che ribadire il ben noto principio per cui, qualora la sentenza sia motivata con riferimento a una pluralità di autonome rationes decidendi , è inammissibile – in quanto inidoneo a mettere in dubbio la correttezza della decisione assunta – il ricorso per cassazione che si limiti a censurare una sola di tali rationes, senza nulla dire in ordine all’altra o alle altre (v., ex multis , Cass. nn. 17182/2020; 10815/2019). 3.Dichiarato inammissibile il ricorso, lespese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile ilricorso ; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3 .000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q