Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12177/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 634 cod. pen., emessa dal Tribunale di Enna in composizione monocratica in data 18/06/2024, avverso la quale è stato proposto appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il 13 novembre 1953, condannati, inoltre, al pagamento delle spese di tale grado di giudizio e di quelle sostenute dalla parte civile, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per Cassazione, con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato e, in via subordinata, vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità, censurando il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito.

3. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come risulta dal certificato di morte acquisito agli atti), l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto (art. 150 cod. pen.) per morte dell'imputato.

I restanti motivi restano assorbiti dalla decisione di estinzione.

P.Q.

P.Q.M41i .fiLla t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 634 cod. pen., emessa dal Tribunale di Enna in composizione monocratica in data 18/06/2024, avverso la quale è stato proposto appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il 13 novembre 1953, condannati, inoltre, al pagamento delle spese di tale grado di giudizio e di quelle sostenute dalla parte civile, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per Cassazione, con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato e, in via subordinata, vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità, censurando il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito. 3. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come risulta dal certificato di morte acquisito agli atti), l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto (art. 150 cod. pen.) per morte dell'imputato. I restanti motivi restano assorbiti dalla decisione di estinzione. P.Q. P.Q.M41i .fiLla t
Sentenza Cassazione n. 12177/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris